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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26993/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito, non essendo stato dedotto in appello; considerato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., la non congruità della pena e il diniego delle attenuanti generiche, sono riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina due della sentenza impugnata); rilevato che con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a chiedere l'esclusione della recidiva, senza argomentare le ragioni di tale richiesta, sicché essa, in quanto originariamente inammissibile, poteva non essere presa in considerazione dal giudice di merito.

Ne discende che tale censura non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Botta, Rv. 262700 - 01, sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell'inammissibilità); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito, non essendo stato dedotto in appello; considerato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., la non congruità della pena e il diniego delle attenuanti generiche, sono riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina due della sentenza impugnata); rilevato che con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a chiedere l'esclusione della recidiva, senza argomentare le ragioni di tale richiesta, sicché essa, in quanto originariamente inammissibile, poteva non essere presa in considerazione dal giudice di merito. Ne discende che tale censura non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Botta, Rv. 262700 - 01, sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell'inammissibilità); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26993/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris