CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 42754/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. I. n. 14/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 3/04/2024, con la quale, nel contradittorio delle parti, è stata dichiarata inammissibile per tardività l'impugnazione proposta nei confronti della sentenza del Tribunale di Civitavecchia che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia in ordine al delitto di estorsione aggravata in concorso. 2. La difesa denuncia l'errore in cui sarebbe caduta la Corte di merito nel ritenere tardivo l'appello. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 18 luglio 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza di primo grado è stata deliberata il 27/06/2023 con termine di deposito di giorni novanta che scadeva il 25/09/2023; la motivazione della sentenza risulta essere stata depositata il 15/09/2023; il termine per impugnare è di giorni 45, decorrente dal 26/09/2023, quale giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza; sommando giorni 5 di settembre (26-30) + 31 di ottobre + 9 di novembre, la scadenza del termine per impugnare è correttamente individuata nel 9 novembre 2023, non essendosi proceduto, ex art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei confronti di imputato assente. Ne consegue che l'appello depositato il 10 novembre risulta tardivo. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. F- 00 M M c-ro Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Pr_,. 00 zcn spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 2 ._ r. .):,,, 0--1 --1 ammende. (....) 0,..z rn...„ `•- --,,, cp — . = N ,. Così deciso, il 26 settembre 2024.