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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 12094/2025

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12738/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesaex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilian. 10121/12/2022, depositata il 30 novembre2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]– IRPEF 2013 R.G.

N. 12738/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate–Direzione provinciale di Agrigento notificata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento n.

TY501CP00041/2016, con il quale accertava, nei confronti della suddetta società, per l’anno 2013, il maggior reddito di € 405.952,77, a fronte di un reddito d’impresa dichiarato di € 15.366,00, rideterminando le imposte IVA ed IRAP.

Con separati avvisi di accertamento n.

TY501CP00042/2016 e n.

TY501CP00043/2016 l’Ufficio procedeva all’imputazione diretta di tale maggior reddito societario nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, per il 50% ciascuno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF e relative addizionali.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento la quale, con sentenza n. 1380/02/2017, depositata il 13 luglio 2017, lo rigettava.

3. Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria del la Sicilia (nuova denominazione della [OSCURATO:PERSONA]), con sentenza n. 10121/14/2022, pronunciata il 22 novembre 2022 e depositata in segreteria il 30 novembre, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.

Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate .

R.G.

N. 12738/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. In data 23 - 27 luglio 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., ritenendo l’unico motivo di ricorso manifestamente infondato.

In data4 settembre 2024 la ricorrente ha proposto istanza di trattazione e decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

Con decreto del 9 ottobre 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.

Deduce, in particolare, la ricorrente che, trattandosi, nel caso di specie, di accertamento di maggior reddito societario da imputare per trasparenza ai soci ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la C.T.R. avrebbe dovuto comunque riformare la sentenza di primo grado, rinviando il giudizio alla Corte di primo grado per la realizzazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.

2. In via preliminare, appare opportuno disporre la trattazione congiunta del presente ricorso con i ricorsi nn. 12739/2023 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA], e n. 12741/2023 R.G., promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA].,riguardanti gli avvisi di accertamento nei confronti dell’altro socio e della società per l’anno 2013.

La causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo.

R.G.

N. 12738/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta con i rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12738/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesaex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilian. 10121/12/2022, depositata il 30 novembre2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]– IRPEF 2013 R.G. N. 12738/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate–Direzione provinciale di Agrigento notificata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento n. TY501CP00041/2016, con il quale accertava, nei confronti della suddetta società, per l’anno 2013, il maggior reddito di € 405.952,77, a fronte di un reddito d’impresa dichiarato di € 15.366,00, rideterminando le imposte IVA ed IRAP. Con separati avvisi di accertamento n. TY501CP00042/2016 e n. TY501CP00043/2016 l’Ufficio procedeva all’imputazione diretta di tale maggior reddito societario nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, per il 50% ciascuno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF e relative addizionali. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento la quale, con sentenza n. 1380/02/2017, depositata il 13 luglio 2017, lo rigettava. 3. Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria del la Sicilia (nuova denominazione della [OSCURATO:PERSONA]), con sentenza n. 10121/14/2022, pronunciata il 22 novembre 2022 e depositata in segreteria il 30 novembre, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate . R.G. N. 12738/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. In data 23 - 27 luglio 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., ritenendo l’unico motivo di ricorso manifestamente infondato. In data4 settembre 2024 la ricorrente ha proposto istanza di trattazione e decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. Con decreto del 9 ottobre 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, la ricorrente che, trattandosi, nel caso di specie, di accertamento di maggior reddito societario da imputare per trasparenza ai soci ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la C.T.R. avrebbe dovuto comunque riformare la sentenza di primo grado, rinviando il giudizio alla Corte di primo grado per la realizzazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci. 2. In via preliminare, appare opportuno disporre la trattazione congiunta del presente ricorso con i ricorsi nn. 12739/2023 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA], e n. 12741/2023 R.G., promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA].,riguardanti gli avvisi di accertamento nei confronti dell’altro socio e della società per l’anno 2013. La causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo. R.G. N. 12738/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta con i rico
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