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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 07409/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di TORINO/ dato avvi alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 2533/2021 con cui Tribunale di Torino in data 10/06/2021 ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 385 c.p. è inammissibile.

Il ricorso per cassazione è inammissibile se promosso contro una sentenza di patteggiannento per censurare l'applicazione della recidiva, senza che il risultato finale si discosti da quello concordato dalle parti e non si traduca in una pena illegale.

1. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] 11101-0S0 Anna CrLdiolo 7---- D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di TORINO/ dato avvi alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 2533/2021 con cui Tribunale di Torino in data 10/06/2021 ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 385 c.p. è inammissibile. Il ricorso per cassazione è inammissibile se promosso contro una sentenza di patteggiannento per censurare l'applicazione della recidiva, senza che il risultato finale si discosti da quello concordato dalle parti e non si traduca in una pena illegale. 1. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] 11101-0S0 Anna CrLdiolo 7---- D
Sentenza Cassazione n. 07409/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris