CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 33086/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da:[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FOGGIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] DICAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi lacompetenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Campobasso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 27/03/2026, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Foggia ha ritenuto la propria incompetenza a decideresull’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con la quale chiedeva la riduzione dellapena per liberazione anticipata in relazione ai periodi dal 04/08/2023 al21/12/2023 (trascorso in regime cautelare) e dal 07/02/2025 al 21/02/2026(trascorso in esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilitàdisposta con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale disorveglianza di Campobasso.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Campobasso, dichiarandosi incompetente infavore del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia, hasollevato conflitto di competenza dinanzi a questa Corte facendo richiamo aiprecedenti della giurisprudenza di legittimità che hanno individuato l’autoritàcompetente a decidere sull’istanza di liberazione anticipata del condannatoammesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva nell’ufficiodel [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, ma argomentando da quanto si desume dallarelazione illustrativa del d.lgs. n. 150/2022 che il giudice al quale deve essereaffidata ogni valutazione sull’esecuzione delle pene sostitutive deve individuarsiin quello che le ha applicate in sede di cognizione.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendodichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Campobasso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La competenza va attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Campobasso.2. Il conflitto è ammissibile, poiché l'indubbia esistenza di una situazione distasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudicisopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo alriconoscimento del beneficio della liberazione anticipata - appare insuperabilesenza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi aisensi dell'art. 32 cod. proc. pen.3. Si verte in materia di riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con illavoro di pubblica utilità.3.1. Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen., comeevidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli,non mass. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 – 01, è applicabilealla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riformaCartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. 689 del 1981 e 47,comma 12-bis, e 54 Ord. pen.3.2. Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvederesul punto è il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, in quanto il dato normativo èinequivoco. L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, daultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epocasuccessiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, alcomma 4 prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega ilriconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e alcomma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore, l'interessato e ilpubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione onotificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente perterritorio» (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, non mass.). In taleprospettiva, quindi, pure prendendo atto delle articolate e coerenti considerazioniesposte nell’ordinanza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Campobasso, sideve ribadire che le esigenze sistematiche rappresentate per cui sarebbe stataopportuna una concentrazione della competenza, anche in relazione allaconcessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell'esecuzione, nonpossono che recedere innanzi al dato testuale, che non è superabile in viainterpretativa (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, non mass.; Sez. 1,n. 10302 del 10/01/2025, Ardissone, Rv. 287687 – 01).Questo orientamento è stato ribadito in numerose precedenti pronunce (Sez.1, n. 41563 del 10/12/2025, Confl. comp. in proc. Olmi, non mass.; Sez. 1, n.38903 del 29/10/2025, Confl. comp. in proc. Federici, non mass.; Sez. 1, n.37694 del 07/10/2025, Confl. comp. in proc. Ranieri, non mass.; Sez. 1, n.34653 del 17/10/2025, Confl. comp. in proc. Jovanovic, non mass.; Sez. 1, n.22662 del 07/03/2025, Confl. comp. in proc. Quartararo, non mass.),consolidando così il principio in forza del quale «in tema di benefici penitenziari,al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità puòessere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nellacompetenza funzionale del magistrato di sorveglianza». (Sez. 1, n. 6218 del16/01/2026, Confl. comp. in proc. Amatiello, Rv. 289436 - 01).Va, inoltre, rilevato che la linea esegetica sin qui seguita è stata avvaloratadalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 20 maggio2026, che, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degliartt. 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agliartt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diNapoli, ha affermato che «se la riduzione di pena ex art. 54 ordin. penit. non è ilrisultato, puramente meccanicistico, di un’operazione aritmetica, ma integra,invece, l’esito di una valutazione che ha, al suo centro, l’apprezzamento delle«energie volitive del condannato alla prospettiva di un premio da cogliere inbreve lasso di tempo, purché in quel tempo egli riesca a dare adesione all’azionerieducativa» (così, nuovamente, la testé citata sentenza n. 276 del 1990), risultaconfermata la non incompatibilità con l’art. 27, terzo comma, Cost. – a dispettodei dubbi avanzati dal giudice rimettente – della competenza del magistrato disorveglianza, in quanto, anche nel caso in cui la pena comminata sia quella dellavoro di pubblica utilità sostitutivo, è tale organo giudiziario a porsi, in viagenerale, come dominus della verifica del percorso di risocializzazione delcondannato».4. Deve essere, pertanto, dichiarata la competenza del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Campobasso al quale devono essere trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diCampobasso cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]