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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51755/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva; Considerato che il motivo, a tacere della sua genericità, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, richiamandosi anche alla sentenza di primo grado, ha legittimamente posto a fondamento dell'applicazione della recidiva i plurimi precedenti penali riportati dall'imputato per reati omogeni a quello per cui si procede e, dunque, ha accertato che la reiterazione dell'illecito nel caso di specie costituiva sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come richiesto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione nella determinazione di una pena eccessivamente elevata, è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva; Considerato che il motivo, a tacere della sua genericità, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, richiamandosi anche alla sentenza di primo grado, ha legittimamente posto a fondamento dell'applicazione della recidiva i plurimi precedenti penali riportati dall'imputato per reati omogeni a quello per cui si procede e, dunque, ha accertato che la reiterazione dell'illecito nel caso di specie costituiva sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come richiesto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione nella determinazione di una pena eccessivamente elevata, è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 otto
Sentenza Cassazione n. 51755/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris