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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 21872/2023

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 39 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n. 467/2017 della Corte d’Appello di Lecce, depositata il 7.4.2017, N.R.G. 926/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale di Brindisi, ha rigettato le domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento di importi da lui pretesi dalla [OSCURATO:PERSONA] (Brindisi) a titolo di lavoro quale medico reperibile per il Servizio di [OSCURATO:PERSONA] presso i comuni di Ostuni, Fasano e Cisternino: la Corte territoriale riteneva che il ricorrente non avesse ricevuto alcun incarico ai sensi dell’art. 63 (incarichi su vacanze di continuità assistenziale) o dell’art. 70 (incarichi di sostituzione del medico titolare) dell’A.C.N., ma solo incarichi di sostituzione come medico reperibile a seguito di istanza di messa a disposizione da lui stesso formulata, posizione per la quale tuttavia l’A.C.N. non riconosceva alcun compenso; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, con i quali ha sostenuto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 43 dell’A.I.R. da parte della Corte d’Appello (primo motivo) e comunque la violazione dell’art. 2126 c.c. (secondo motivo); la ASL ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] come eccepito anche dal ASL l’impugnazione è inammissibile perché tardiva; la sentenza è stata pubblicata il 7 aprile 2017 e quindi il termine lungo per l’impugnazione, in mancanza di notifica, era di sei mesi in forza dell’art. 327 c.p.c., nella versione modificata con L. 69/2009, qui applicabile ratione temporis essendo il giud izio iniziato in primo grado nel 2013; il ricorso per cassazione è datato 31.10.2017 ed è stato posto in notifica e notificato il successivo 3.11.2017; poiché nelle cause trattate con il rito del lavoro non trova applicazione la sospensione feriale (art. 3 L. 742/1969) l’impugnativa è intervenuta quando il ricorrente era già decaduto dal poterla proporre; non resta che darne atto e la regolazione delle spese segue la soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 39 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n. 467/2017 della Corte d’Appello di Lecce, depositata il 7.4.2017, N.R.G. 926/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale di Brindisi, ha rigettato le domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento di importi da lui pretesi dalla [OSCURATO:PERSONA] (Brindisi) a titolo di lavoro quale medico reperibile per il Servizio di [OSCURATO:PERSONA] presso i comuni di Ostuni, Fasano e Cisternino: la Corte territoriale riteneva che il ricorrente non avesse ricevuto alcun incarico ai sensi dell’art. 63 (incarichi su vacanze di continuità assistenziale) o dell’art. 70 (incarichi di sostituzione del medico titolare) dell’A.C.N., ma solo incarichi di sostituzione come medico reperibile a seguito di istanza di messa a disposizione da lui stesso formulata, posizione per la quale tuttavia l’A.C.N. non riconosceva alcun compenso; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, con i quali ha sostenuto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 43 dell’A.I.R. da parte della Corte d’Appello (primo motivo) e comunque la violazione dell’art. 2126 c.c. (secondo motivo); la ASL ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] come eccepito anche dal ASL l’impugnazione è inammissibile perché tardiva; la sentenza è stata pubblicata il 7 aprile 2017 e quindi il termine lungo per l’impugnazione, in mancanza di notifica, era di sei mesi in forza dell’art. 327 c.p.c., nella versione modificata con L. 69/2009, qui applicabile ratione temporis essendo il giud izio iniziato in primo grado nel 2013; il ricorso per cassazione è datato 31.10.2017 ed è stato posto in notifica e notificato il successivo 3.11.2017; poiché nelle cause trattate con il rito del lavoro non trova applicazione la sospensione feriale (art. 3 L. 742/1969) l’impugnativa è intervenuta quando il ricorrente era già decaduto dal poterla proporre; non resta che darne atto e la regolazione delle spese segue la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così decis
Sentenza Cassazione n. 21872/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris