CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19438/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zi di posta elettronica certificata indicati-ricorrente principale-CONTROrappresentato e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura1 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4129/2025Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 19438/2026Data pubblicazione 12/06/2026speciale in calce al controricorso, il quale chiede di ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-ricorrente incidentale-avverso il decreto del tribunale di Piacenza n. 311/2025, depositato il14/1/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. presentava domanda di ammissione al passivonel fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], per la somma di euro275.361,18, come da contratto di finanziamento del 26/3/2021,assistito da garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese (PMI).2. Il giudice delegato escludeva il credito con provvedimento del7/3/2023.3. Proponeva opposizione allo stato passivo MONETdeducendo:1) quanto alla dedotta abusiva concessione del credito, ilfallimento non aveva assolto all’onere della prova della responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA]; 2) era legittima la condotta di [OSCURATO:PERSONA]; 3) non eraapplicabile l’art. 2035 c.c. in assenza di dolo; 4) non vi erano irequisiti della compensazione del credito di [OSCURATO:PERSONA] con l’asseritocredito risarcitorio di [OSCURATO:SOCIETA] fallita.4. Il tribunale di Piacenza, con decreto n. 311/2025, depositatoil 14/1/2025, rigettava l’opposizione.Il tribunale, per quel che qui rileva, distingueva l’ipotesi dellaconcessione abusiva del credito, quale illecito civile, sussumibilesotto la norma generale ex art. 2043 c.c., dalla eccezione di nullitàdi un contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative2 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4129/2025Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 19438/2026Data pubblicazione 12/06/2026ex art. 1418, primo comma, c.p.c., «in quanto il negozio si pone indiretto contrasto con la specifica norma penale che sanzional’aggravamento del dissesto con operazioni gravemente colpose (art.217 L.F., ora art. 323 CCII)».Il giudice di merito richiamava la pronuncia di legittimità diquesta Corte (Cass. n. 16707 del 2020), per la quale per aversicontrarietà a norme penali, è necessario che il contratto sia vietatodirettamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazioneintegri reato; regola applicabile ad ogni fattispecie contrattuale,come nel caso del finanziamento di impresa in dissesto, che siinserisca, ritardandolo, nell’iter organizzativo e di progressione delleproprie scelte, già ricadenti come doveri giuridici specifici a caricodell’imprenditore, di richiedere senza indugio il proprio fallimento ocomunque di non espandere le dimensioni della propria insolvenzamediante operazioni dilatorie, versando in grave colpa.Il tribunale, dunque, accertava la sussistenza in concreto delreato di cui all’art. 217 l.f., sia sotto il profilo oggettivo, in quanto, almomento della richiesta del finanziamento, la società versava in unasituazione quanto meno di crisi, che avrebbe richiesto «l’adozione dimisure di discontinuità aziendale, idonee a tentare di risanare lasituazione economico finanziaria, e scongiurare così la probabileinsolvenza», sia sotto il profilo soggettivo, in quanto il finanziatore siera limitato ad una mera verifica cartolare di dati, senza analizzarela concreta effettiva realtà aziendale da finanziare, «nonché senzaprendere atto di informazioni e dati agevolmente reperibili da banchedati pubbliche, risultando così - in base ad una valutazione ex anteed in concreto - in grave colpa nella concessione del finanziamento».In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto delle risultanzedella delibera di riduzione del capitale per perdite e dell’annessobilancio, benché pubblicata in data 18/1/2021, non riscontrando così3 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4129/2025Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 19438/2026Data pubblicazione 12/06/2026le palesi incongruenze contabili tra i dati pubblicati e il bilancinoprovvisorio fornito dalla società debitrice in sede di richiesta difinanziamento.Nessuna menzione veniva fatta in relazione all’operazione dicessione di ramo d’azienda del luglio 2020, annotata sul registrodelle imprese del 27/7/2020, trattandosi di evento «sicuramenteimpattante sulla capacità dell’impresa debitrice di produrre flussi dicassa e, quindi di ripagare finanziamento».Inoltre, il soggetto finanziatore neppure aveva richiesto laredazione di un piano di risanamento o di un business plan «cherendesse anche solo plausibile il superamento dello stato di crisi».Non poteva farsi luogo alla restituzione delle somme ex art. 2035c.c., in quanto l’erogazione di finanziamenti garantiti, che si risolvevaoggettivamente in un aggravamento del dissesto di un imprenditore,senza possibilità di soluzione della crisi, danneggiava l’interessepubblico «a che le risorse pubbliche stanziate siano destinateall’effettivo scopo di garantire la continuità aziendale di imprese indifficoltà, nonché la salvaguardia del tessuto produttivo».5. Avverso tale decreto ha presentato ricorso principale percassazione la [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria.6. Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:SOCIETA].,depositando anche memoria e proponendo ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente principalededuce la «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., degli articoli 1176 del codice civile, 5 delTUB e 142 del regolamento UE n. 575/2013».In particolare, il provvedimento, pur facendo riferimento ad ungenerico «sistema normativo», non menzionerebbe le norme violate,4 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4129/2025Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 19438/2026Data pubblicazione 12/06/2026limitandosi a richiamare «la parte motiva (punto 3.2.1.)» dellapronuncia «Cass. n. 18601/2021», ove si richiamava il principio dellasana e corretta gestione ex art. 5 TUB, non applicabile nella specie,dovendosi fare riferimento al d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF).2. Il motivo è inammissibile.Esso tende, in sostanza, ad una nuova valutazione - tra l’altroincludente questioni completamente nuove - delle risultanzeistruttorie, già compiutamente effettuata dal giudice di merito, conadeguata motivazione, non sindacabile in questa sede.Con piena valutazione meritale, infatti, il tribunale ha censuratole modalità di valutazione del merito creditizio della società, poifallita, in quanto non era certo sufficiente l’utilizzo di report sintetici,anche se provenienti da soggetti terzi con comprovate capacità diindagine.In particolare, ha censurato la mera verifica cartolare dei daticompiuta dalla società [OSCURATO:PERSONA], senza l’analisi concreta ed effettivadella realtà aziendale da finanziare.La critica del tribunale all’istruttoria condotta per il meritocreditizio si è fondata su tre distinte direttrici: (i) in primo luogo,l’omessa considerazione delle risultanze della delibera di riduzionedel capitale per perdite e dell’annesso bilancio, benché pubblicata indata 18/1/2021 nel registro delle imprese (se la finanziatrice avesseconsultato tali dati «avrebbe agevolmente notato le palesiincongruenze contabili tra i dati pubblicati nel bilancino provvisoriofornito dalla società debitrice in sede di richiesta di finanziamento»);(ii) in secondo luogo, l’omessa considerazione dell’operazione dicessione di ramo d’azienda del luglio 2020, anch’essa annotata sulregistro delle imprese 27/7/2020, con la quale la società si èsostanzialmente spogliata degli asset principali, trattandosi dioperazioni «sicuramente impattante sulla capacità dell’impresa5 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4129/2025Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 19438/2026Data pubblicazione 12/06/2026debitrice di produrre flussi di cassa e, quindi di ripagarefinanziamento»; (iii) quindi, l’omessa richiesta o la verifica di unpiano di risanamento di un business plan «che rendesse anche soloplausibile il superamento dello stato di crisi».Peraltro, il merito creditizio deve essere valutato anche dai [OSCURATO:PERSONA], come emerge proprio dalprovvedimento del 19 gennaio 2015 della Banca d’Italia, contenenteil regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, nella partetrascritta dalla stessa ricorrente principale, per la quale devonoessere «assicura[te] […] condotte adeguate e autonome analisiinterne e un adeguato processo di gestione del credito, articolato nelmodo seguente: misurazione e diversificazione del rischio;istruttoria; erogazione; controllo andamentale; classificazione delleposizioni di rischio e relativi criteri; interventi in caso di anomalia;valutazione e gestione delle posizioni deteriorate».A nulla vale la considerazione per cui per gli organismi diinvestimento collettivo del risparmio vi sarebbe un’autonomadefinizione delle procedure interne di espletamento dell’istruttoria,con riguardo alle quali non sarebbero stati esplicitati criteri diassunzione del rischio di credito.Non si fa fatica ad opporre a tale considerazione la circostanzache il merito creditizio, anche per gli organismi di investimentocollettivo del risparmio, non può che essere concreto ed efficace,senza basarsi su una visione meramente cartolare del controllocontabile.3. Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce la«violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., degli articoli 1418 del codice civile, 110 del codice penalee 217 della Legge Fallimentare».6 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4129/2025Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 19438/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il giudice di merito avrebbe errato nel reputare che «il negozio[in oggetto] si po[nga] in diretto contrasto con la specifica normapenale che sanziona l’aggravamento del dissesto con operazionigravemente colpose (art. 217 L.F., ora art. 323 CCII)».Ad avviso della ricorrente, però, da un lato non potrebbe ritenersiconfigurabile l’ipotesi di un «reato contratto», difettando una normapenale che espressamente sanzioni la conclusione di unfinanziamento, ancorché con un soggetto insolvente e, dall’altro,dovrebbe escludersi la ricorrenza anche della fattispecie del «reatoin contratto».4. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,degli articoli 2033 e 2035 c.c.».Il tribunale, nel reputare irripetibili le somme versate dallasocietà finanziatrice, in quanto la condotta posta in essere,costituente illecito penale, sarebbe anche contraria al buon costume,avrebbe pronunciato in contrasto con i principi esposte dallagiurisprudenza di legittimità richiamata, in violazione dell’art. 2025c.c.5. I motivi secondo e terzo, che vanno esaminati congiuntamenteper strette ragioni di connessione, sono in parte inammissibili e inparte infondati.6. Sul tema delle conseguenze giuridiche della abusivaconcessione di credito si sono contrapposti due orientamenti.6.1. Secondo un primo e più tradizionale indirizzo, la concessioneabusiva di credito produce soltanto conseguenze di naturarisarcitoria.6.2. Secondo altro più recente e preferibile orientamento laconcessione abusiva di credito può produrre anche conseguenze dinatura demolitoria come la nullità del contratto di credito. Ciò a due7 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4129/2025Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 19438/2026Data pubblicazione 12/06/2026condizioni: a) che ci sia il reato; (b) che pur senza reato vi sial’intento funzionale predatorio del finanziatore.6.3. Questo orientamento è stato ribadito dalla recentissimapronuncia di questa Corte n. 7134-26, sulla base del seguenteschema generale:(a) il contratto lesivo dei diritti dei creditori, in assenza di unanorma che vieti in via generale di porre in essere attività negozialipregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito e la suaconclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla leggeo per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestandol’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale attonegoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza diparticolari condizioni, l’applicazione della sola sanzionedell’inefficacia;(b) il motivo illecito che, se comune e determinante, determinala nullità del contratto, s’identifica con una finalità vietatadall’ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principidell’ordine pubblico o del buon costume (finalità predatoria), ovveropoiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una normaimperativa, sicché l’intento delle parti di recare semplicementepregiudizio ad altri (come i creditori di una delle parti, vanificando oriducendo le loro aspettative satisfattorie sul patrimonio deldebitore) non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di talifattispecie, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma chesancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge)l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece,l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi dipregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale;(c) se però il contratto è stato stipulato dalle parti, oltre che inpregiudizio dei creditori (di una di esse), anche in violazione di una8 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4129/2025Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 19438/2026Data pubblicazione 12/06/2026norma imperativa come quella penale, l’atto negoziale è sanzionato,a norma dell’art. 1418, comma 1°, c.c., con la nullità, come accade,in particolare, nel caso in cui sia proprio la sua stipulazione arealizzare, in ragione dell’assetto degli interessi ivi contenuto, ilrisultato vietato dalla legge penale (Cass. n. 21434 del 2023, inmotiv.); è il cd. “reato-contratto”, che è nullo (come nella vendita diprodotti con segni falsi di cui all’art. 474 c.p.) perché collide cosìgravemente con interessi di indole generale da assurgere di per séalla qualificazione di reato;(d) in questo caso rileva la soluti retentio e la prestazioneeseguita dalla banca finanziatrice non è ripetibile, giusta l'art. 2035c.c.: tale norma prevede la soluti retentio, a beneficio dell'accipiens,della prestazione eseguita per uno scopo che, anche da parte delsolvens, costituisca offesa al buon costume, con conseguentelegittimità del diniego di ammissione allo stato passivo del relativocredito.6.4. Nella specie, iil tribunale si è soffermato in modo specificosu tutti presupposti del reato di cui all’art. 217, comma primo, n. 4,l.f., con piena valutazione meritale, non sindacabile in questa sede,alla stregua della analitica motivazione che ha ritenuto sussistenti edintegrati tutti i presupposti della fattispecie delittuosa di cui all’art.217, primo comma, n. 4, l.f.7.1. Quanto al profilo oggettivo del reato, il tribunale hacompiuto una approfondita ed analitica verifica in ordine allasussistenza dello stesso, con una indagine di merito, non aggredibilein questa sede.7.2. In sostanza, il primo approccio ha riguardato la completaomissione, in sede di verifica del merito creditizio della società, dellacessione di ramo d’azienda avvenuta nel luglio 2020 e annotata nelregistro delle imprese 27/7/2020, con conseguente totale9 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4129/2025Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 19438/2026Data pubblicazione 12/06/2026disgregazione dell’azienda e del patrimonio produttivo. In tal modo,alla cedente restava solo l’attività di «gestore dei mezzi e degliautisti», mentre si verificava la «cessazione dell’attività core». Etutto ciò – ha notato il tribunale - pochi mesi prima della stipulazionedel contratto di finanziamento avvenuto il 26/3/2021.Di qui la precisazione – certamente congruente - per cui «[a]lnetto di ogni valutazione circa la natura largamente distrattiva di taleoperazione, è chiaro che, al momento della concessione delfinanziamento nell’aprile 2021, la effettiva realtà aziendale della M3Service facesse sorgere seri dubbi in ordine alla sua capacità digenerare in futuro flussi di cassa idonei a sostenere la continuità,non essendo chiaramente comprensibile quale fosse la sua effettivae concreta attività imprenditoriale post cessione del luglio 2020».7.3. Sempre con riferimento all’elemento oggettivo del reato, ilgiudice di merito ha pronunciato anche sulla questione della deliberadi riduzione del capitale sociale per perdite della 7/1/2021,pubblicata il 18/1/2021, quindi appena due mesi prima dellastipulazione del contratto di finanziamento, con una del tuttopeculiare differenza contabile tra due “bilancini provvisori” adottati adistanza di appena un mese, con finalità diverse: una ai fini dellariduzione del capitale per perdite; l’altra per conseguire ilfinanziamento, con valori ben più appaganti.7.4. Da ciò, l’accertamento pienamente meritale e del tuttoplausibile per cui il finanziamento di euro 250.000,00 richiesto allaMONET integrava «un’operazione gravemente imprudente, priva dilogica imprenditoriale, che ha aggravato la crisi della M3 Services.r.l.».In tal modo, ha opinato il tribunale, si era consentito alla societàgià in crisi «di procrastinare il fallimento (dichiarato in data21/4/2022) e di accumulare ulteriori debiti per euro 1.137.816,3210 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4129/2025Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 19438/2026Data pubblicazione 12/06/2026da indebita prosecuzione di attività di impresa». Il tutto, come detto,«in assenza di un piano di risanamento o di un business plan cherendesse anche solo plausibile (ex ante) il superamento dello statodi crisi, circostanza che ha reso il finanziamento un mero strumentoper posticipare l’inevitabile esito liquidatore».8. Il tribunale si è poi concentrato sulla sussistenza dell’elementosoggettivo del reato in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata ad unaverifica meramente cartolare dei dati, senza analizzare la concretaeffettiva realtà aziendale da finanziare, «nonché senza prendere attodi informazioni e dati agevolmente reperibili da banche datipubbliche, risultando così - in base ad una valutazione ex ante ed inconcreto - in grave colpa della concessione del finanziamento» (conil richiamo a Cass. n. 18601 del 2021, punto 3.2.1.).8.1. Anche in questo caso, l’elemento soggettivo vieneargomento in modo congruente: (a) per l’omessa valutazione dellerisultanze della delibera di riduzione del capitale per perdite edall’annesso bilancio, malgrado la sua pubblicazione il 18/1/2021 nelregistro delle imprese, essendo agevolmente valutabili «le palesiincongruenze contabili tra i dati pubblicati e il bilancino provvisoriofornito dalla società debitrice in sede di richiesta di finanziamento»;(b) per la rilevanza della operazione di cessione di ramo d’azienda,anch’essa annotata sul registro delle imprese 27/7/2020, nonessendo consentito al soggetto finanziatore di disinteressarsi di unevento «sicuramente impattante sulla capacità dell’impresa debitricedi produrre flussi di cassa e, quindi, di ripagare finanziamento»; (c)per la pacifica mancanza di qualsivoglia piano di risanamento cherendesse anche solo plausibile il superamento dello stato di crisi.9. Di qui, la conseguenza per cui il finanziamento alla societàfallita rappresentava una condotta sussumibile «nell’illecito penale11 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4129/2025Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 19438/2026Data pubblicazione 12/06/2026tipico di aggravamento del dissesto con operazioni gravementecolpose».Si tratta di valutazione motivata e di pieno merito, che resistealle censure sollevate, giacché il concorso nel reato può esseredoloso, ex art. 110 c.p., ma può anche essere colposo ex art. 113c.p., ben potendo concorrere sia l’amministratore della società, sia ildirettore della filiale o altri soggetti preposti all’interno dell’aziendabancaria, anche a livelli gerarchici più elevati (per il concorsodell’extraneus nel reato proprio dell’imprenditore fallito o del legalerappresentante della società fallita, ex art. 223 l.f., Cass.Pen., sez.5, 24/3/2017, n. 14531; Cass.Pen., sez. 5, 4/2/2020, n. 4710; conspecifico riferimento al concorso nel reato proprio del fallito da partedel funzionario di banca, extranues, Cass.Pen., 29/11/1990, n.15850, essendo sufficiente: l’incidenza causale dell’azionedell’extraneus e la sua consapevolezza del fatto illecito e dellaqualifica del soggetto attivo che ha posto in essere fatto tipico).Sono punibili penalmente gli imprenditori ed i legalirappresentanti delle società, ai sensi degli art. 217 e 224 l.f., perbancarotta semplice, a titolo di colpa (Cass. pen., 27/11/2018, n.53210), nel caso in cui abbiano compiuto operazioni di graveimprudenza per ritardare il fallimento (art. 217, n. 3, l.f.), oppureabbiano aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere ladichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa (217 n. 4l.f.).10. Si rientra, dunque, nell’ipotesi di contratto vietatodirettamente dalla legge penale, ossia dell’art. 217, n. 4, l.f. (art.224 l.f. in relazione agli amministratori). Sicché correttamente iltribunale ha escluso la ripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c.(Cass. n. 16706 del 2020; anche Cass., sez. 1, 19/2/2024, n. 4376;12 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4129/2025Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 19438/2026Data pubblicazione 12/06/2026Cass., sez. L, 26/1/2018, n. 2014 Cass., sez. 3, 18/6/1987, n. 5371;Cass., sez. 3, 21/4/2010, n. 9441).10. Con il primo motivo di ricorso incidentale il fallimento deducela «nullità del decreto del tribunale di Piacenza per violazione dell’art.91 c.p.c. ed errata applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., limitatamente al capo concernentela compensazione delle spese del giudizio di opposizione».Il ricorrente incidentale si duole della compensazione delle spesedi lite, con riferimento al giudizio di opposizione, in quanto ladomanda del fallimento è stata accolta interamente, mentre lacompensazione delle spese era priva dei presupposti giustificativi.11. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale si lamentala «nullità del decreto del tribunale di Piacenza per violazione degliarticoli 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e dell’art. 111, comma 6,Costituzione, riscontrabile dalla mera apparenza della motivazione,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., limitatamente alcapo concernente la compensazione delle spese del giudizio diopposizione»La Corte si è limitata ad affermare che «la complessità degliaccertamenti in fatto e la opinabilità delle questioni, anchegiuridiche, rilevanti per la decisione giustificano la compensazioneintegrale delle spese».12. I motivi primo e secondo di ricorso incidentale, che vannoesaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sonoinammissibili.La motivazione è presente e la compensazione delle spese èmerito.14. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensateinteramente tra le parti per la reciproca soccombenza.13 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4129/2025Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 19438/2026Data pubblicazione 12/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale; compensa interamente le spese processuali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1,se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.Il Presidente14 RG n. 4129/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio