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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09026/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 maggio 2021 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 12 maggio 2020 del Tribunale di Salerno, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, era stato condannato alla pena, sospesa, di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, comma 2 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'utilizzo di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti in ordine agli anni d'imposta 2012 e 2013.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato sulle ritenute contraddizioni della sentenza impugnata, quanto alla ricorrenza dell'elemento costitutivo del reato rappresentato dall'inserimento delle fatture nelle dichiarazioni fiscali, non essendo sufficiente la sostanziale corrispondenza tra Iva indicata nelle fatture e quanto portato in detrazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione all'impugnazione siccome prospettata, va ricordato che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

In specie, il mero raffronto tra il riepilogo dei motivi di gravame siccome riportati nella sentenza della Corte territoriale e il contenuto del ricorso evidenzia una pressoché totale sovrapposizione tra i distinti profili di censura, laddove il ricorso neppure specifica in maniera formale ed espressa i vizi, rilevanti in sede di legittimità, dai quali sarebbe affetta la sentenza censurata.

4.1.1. In ogni caso, peraltro, il ricorrente non si confronta specificamente col percorso argomentativo seguito dal Giudice d'appello.

Per un verso, infatti, è stato dato atto — quantomeno in occasione degli accertamenti compiuti dalla p.g. in relazione alla presente vicenda - dell'inesistenza imprenditoriale della ditta emittente, priva comunque da sempre di dipendenti, sconosciuta al fisco, senza strumentazioni, uffici o laboratori tra l'altro in grado di provvedere al confezionamento di pellami, e comunque senza quelle strutture necessarie anche per mere attività di intermediazione (quantunque di detta pretesa intermediazione non sia mai stata trovata traccia, laddove la ditta emittente sarebbe stata dedita appunto al predetto confezionamento, peraltro senza alcuna struttura aziendale a ciò dedicata).

D'altro canto, relativamente all'odierno ricorrente, la sentenza impugnata ha osservato correttamente che lo stesso Balzano, pur conservando ed esibendo le fatture, null'altro era stato in grado di produrre, né documenti di trasporto né prova dei pretesi pagamenti, che sarebbero stati inverosimilmente eseguiti in contanti (le fatture recavano infatti, come da contestazione, il ben consistente ammontare imponibile di settantamila euro).

Con la conseguenza, non certamente illogica, che le fatture dovevano rappresentare operazioni oggettivamente inesistenti (tutto ciò, naturalmente, a prescindere dalla rilevanza penale in parte qua anche della sola inesistenza soggettiva dell'operazione, cfr. ad es.

Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378; Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275692).

Oltre a ciò, quanto al ricorrere degli elementi costitutivi del reato, la sentenza impugnata ha dato altresì conto dell'esistenza negli atti delle dichiarazioni fiscali dell'imputato, in cui sarebbero state utilizzate le fatture in possesso dell'imputato, esibite alla polizia giudiziaria e invero da ritenersi contenute nelle dichiarazioni.

Queste ultime peraltro presentavano ovviamente dati contabili aggregati, dove l'Iva recata in detrazione evidenziava importi pressoché sovrapponibili (e in un anno d'imposta addirittura coincidenti) col debito Iva del ricorrente.

Al riguardo, vero è che i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 74 del 2000 si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi e altro, Rv. 262358), sì che il reato è integrato dalla registrazione in contabilità delle false fatture o dalla loro conservazione ai fini di prova, nonché dall'inserimento nella dichiarazione d'imposta dei corrispondenti elementi fittizi, condotte queste ultime tutte congiuntamente necessarie ai fini della punibilità (Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011, dep. 2012, Malagò, Rv. 252513).

4.1.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata ha collegato - con percorso motivazionale privo di manifesta illogicità e contraddizione - l'assenza di struttura imprenditoriale del soggetto emittente le fatture, le carenze documentali e le inverosimiglianze dichiarative dell'imputato, l'esistenza di un debito Iva in parte addirittura coincidente con l'Iva recata dalle fatture in contestazione, la detenzione delle stesse fatture (esibite dallo stesso odierno ricorrente) agli organi di p.g., sì da complessivamente qualificare la condotta dell'imputato e da concludere nel senso dell'avvenuta consumazione del reato mediante inserimento delle fatture nelle competenti dichiarazioni fiscali.

D'altronde il ricorrente non ha in realtà neppure preso specifica posizione al riguardo, limitandosi a dedurre un'attività di trading di cui facevano difetto i presupposti aziendali (v. supra), nonché eventuali e articolate operazioni "in nero" - in specie meramente adombrate come eventuali - e poste appunto come - dubitativa - giustificazione di pagamenti in contanti.

Tutto ciò evitando di altrimenti spiegare (benché potesse godere di una comoda vicinanza della prova) la pressoché totale sovrapposizione tra l'Iva a debito e l'Iva invece rivendicata a credito sulla scorta delle fatture impugnate.

4.1.3. In definitiva non vi è stato un pieno confronto con l'iter argomentativo della decisione censurata, che ha operato condivisibile ricostruzione dei fatti in relazione alle evidenze probatorie e fattuali.

5. La conseguente manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 maggio 2021 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 12 maggio 2020 del Tribunale di Salerno, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, era stato condannato alla pena, sospesa, di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, comma 2 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'utilizzo di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti in ordine agli anni d'imposta 2012 e 2013. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato sulle ritenute contraddizioni della sentenza impugnata, quanto alla ricorrenza dell'elemento costitutivo del reato rappresentato dall'inserimento delle fatture nelle dichiarazioni fiscali, non essendo sufficiente la sostanziale corrispondenza tra Iva indicata nelle fatture e quanto portato in detrazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione all'impugnazione siccome prospettata, va ricordato che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). In specie, il mero raffronto tra il riepilogo dei motivi di gravame siccome riportati nella sentenza della Corte territoriale e il contenuto del ricorso evidenzia una pressoché totale sovrapposizione tra i distinti profili di censura, laddove il ricorso neppure specifica in maniera formale ed espressa i vizi, rilevanti in sede di legittimità, dai quali sarebbe affetta la sentenza censurata. 4.1.1. In ogni caso, peraltro, il ricorrente non si confronta specificamente col percorso argomentativo seguito dal Giudice d'appello. Per un verso, infatti, è stato dato atto — quantomeno in occasione degli accertamenti compiuti dalla p.g. in relazione alla presente vicenda - dell'inesistenza imprenditoriale della ditta emittente, priva comunque da sempre di dipendenti, sconosciuta al fisco, senza strumentazioni, uffici o laboratori tra l'altro in grado di provvedere al confezionamento di pellami, e comunque senza quelle strutture necessarie anche per mere attività di intermediazione (quantunque di detta pretesa intermediazione non sia mai stata trovata traccia, laddove la ditta emittente sarebbe stata dedita appunto al predetto confezionamento, peraltro senza alcuna struttura aziendale a ciò dedicata). D'altro canto, relativamente all'odierno ricorrente, la sentenza impugnata ha osservato correttamente che lo stesso Balzano, pur conservando ed esibendo le fatture, null'altro era stato in grado di produrre, né documenti di trasporto né prova dei pretesi pagamenti, che sarebbero stati inverosimilmente eseguiti in contanti (le fatture recavano infatti, come da contestazione, il ben consistente ammontare imponibile di settantamila euro). Con la conseguenza, non certamente illogica, che le fatture dovevano rappresentare operazioni oggettivamente inesistenti (tutto ciò, naturalmente, a prescindere dalla rilevanza penale in parte qua anche della sola inesistenza soggettiva dell'operazione, cfr. ad es. Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378; Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275692). Oltre a ciò, quanto al ricorrere degli elementi costitutivi del reato, la sentenza impugnata ha dato altresì conto dell'esistenza negli atti delle dichiarazioni fiscali dell'imputato, in cui sarebbero state utilizzate le fatture in possesso dell'imputato, esibite alla polizia giudiziaria e invero da ritenersi contenute nelle dichiarazioni. Queste ultime peraltro presentavano ovviamente dati contabili aggregati, dove l'Iva recata in detrazione evidenziava importi pressoché sovrapponibili (e in un anno d'imposta addirittura coincidenti) col debito Iva del ricorrente. Al riguardo, vero è che i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 74 del 2000 si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi e altro, Rv. 262358), sì che il reato è integrato dalla registrazione in contabilità delle false fatture o dalla loro conservazione ai fini di prova, nonché dall'inserimento nella dichiarazione d'imposta dei corrispondenti elementi fittizi, condotte queste ultime tutte congiuntamente necessarie ai fini della punibilità (Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011, dep. 2012, Malagò, Rv. 252513). 4.1.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata ha collegato - con percorso motivazionale privo di manifesta illogicità e contraddizione - l'assenza di struttura imprenditoriale del soggetto emittente le fatture, le carenze documentali e le inverosimiglianze dichiarative dell'imputato, l'esistenza di un debito Iva in parte addirittura coincidente con l'Iva recata dalle fatture in contestazione, la detenzione delle stesse fatture (esibite dallo stesso odierno ricorrente) agli organi di p.g., sì da complessivamente qualificare la condotta dell'imputato e da concludere nel senso dell'avvenuta consumazione del reato mediante inserimento delle fatture nelle competenti dichiarazioni fiscali. D'altronde il ricorrente non ha in realtà neppure preso specifica posizione al riguardo, limitandosi a dedurre un'attività di trading di cui facevano difetto i presupposti aziendali (v. supra), nonché eventuali e articolate operazioni "in nero" - in specie meramente adombrate come eventuali - e poste appunto come - dubitativa - giustificazione di pagamenti in contanti. Tutto ciò evitando di altrimenti spiegare (benché potesse godere di una comoda vicinanza della prova) la pressoché totale sovrapposizione tra l'Iva a debito e l'Iva invece rivendicata a credito sulla scorta delle fatture impugnate. 4.1.3. In definitiva non vi è stato un pieno confronto con l'iter argomentativo della decisione censurata, che ha operato condivisibile ricostruzione dei fatti in relazione alle evidenze probatorie e fattuali. 5. La conseguente manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de
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