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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 13584/2024

Testo disponibile della fonte

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7475 R.G. anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.2954/2019 depositat a il 9 dicembre 2019 del la Corte di appello di Firenze.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 7475/2020 camera di consiglio8.3.2024

1. ― Con sentenza del 26 gennaio 2016, la Corte di appello di Firenze ha confermatola pronuncia del Tribunale di Sienadel 21 ottobre 2009con la quale era stata accolta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di StefanoBrogie [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. ericonosciuto, per l'effetto, il diritto di voto vantato dall'attore in forza della costituzione di pegno sul 51% del capitale sociale della detta società.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato detta sentenza per revocazione assumendo che la stessa risultava essere contraria alla sentenza emessa il 4 dicembre 2013 dal Tribunale di Sienatra le stesse parti, e passat a in giudicato per difetto di impugnazione il 19 gennaio 2015.

Tale sentenza, decidendo sull'opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Spajani per l'importo di euro 3.000.000,00 , aveva in sostanza escluso l'esistenza del debito garantito dalla costituzione del pegnofatto valeredal medesimo Spajani.

Nella resistenza di Brogi, la Corte di Firenze, con sentenza del 9 dicembre 2019,ha respinto l'impugnazione.

Secondo la detta Corte non rilevava che il giudice della sentenza revocandaavesse esplicitamente affrontato la questione circa l'esistenza del giudicato: contava , piuttosto, che quella questione « fosse entrata nella sua sfera di cognizioneed avesse pertanto condizionato (nel bene, se esattamente considerato, o nel male, se trascurato o malinteso) la decisione».

Ha ritenuto, così, che il Giudice della pronuncia impugnata avesse ravvisato un «titolo fondativo compatibile col precedente giudicato» e che «quand'anche avesse sbagliato a compiere tale valutazione o avesse addirittura dimenticato il precedente, il rimedio sarebbe stato da ricercare in altri strumenti ordinari di impugnazione,non già in quello straordinario previstodall’art. 395, n. 5, c.p.c.».

3. ― Avverso la sentenza sopra indicata ricorre per c assazione, con quattro motivi,illustrati da memoria , [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con Sez.

I–RG 7475/2020 camera di consiglio8.3.2024 controricorso ArmandoSpajani. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I motivi si riassumono come segue.

Primo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 395, n. 5, c.p.c..

Si deduce che la mancata produzione, da parte dell'attore, odierno ricorrente, di unasentenza priva dell'attestato di passaggio in giudicato non comportava né l’allegazione né la prova del fatto che fosse intervenutauna pronuncia non più soggetta a impugnazione sul tema che assumeva rilievo nel giudizio in cui era stata pronunciata la decisione impugnata per revocazione(quello relativo all'inesistenza del rapporto debitoriocui si correlava la prestazione della garanzia reale).

Secondo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Il fatto storico di cui si assume essere mancato lo scrutinio sarebbe costituit o dall’assenza delpassaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Siena del 4 dicembre 201 3 e dall’inesistenza della certificazione di definitività di quelladecisione.

Terzo motivo:nullità della sentenza per motivazione apparente, ovvero pseudo-motivazione; violazione dell’art. 132, n. 4 , c.p.c..

La Corte di appello, nella sentenza impugnata, non si sarebbe fatta carico di precisare, da un lato,quale fosse il «titolo fondativo compatibile co l precedente giudicato»cui alludevala sentenza impugnata, e di indicare , dall’altro,le ragioni per le quali la declaratoria di inesistenza del diritto di credito di [OSCURATO:PERSONA] « non dovesse provocare la nullità del contratto di pegno che costituiva il titolo del diritto di voto rivendicato in giudizio» dallo stesso controricorrente.

Quarto motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 6, del d.m. n. 55 del 2014.

La censura investe la statuizione impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, le quali sarebbero state quantificate in modo non conforme alle prescrizioni tariffarie concernenti il compenso per la Sez.

I–RG 7475/2020 camera di consiglio8.3.2024 prestazione defensionale.

2. ― I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini che si vengono a esporre.

Secondo l’unanime giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione (Cass. Sez.

U. 20 ottobre 2010, n. 21493; in senso conforme: Cass. 4 ottobre 2022, n. 28733; Cass. 4novembre 2015, n. 22506).

La Corte di appello non ha dato atto della proposizione di un’eccezione di giudicato;ha nella sostanza reputato priva di decisività tale evenienza conferendo rilievo ad altra circostanza: l’essere la questionesul giudicato entrata nell a « sfera di cognizione » del giudice .

Il rilievo si basa sul principio , affatto pacifico, per cui l’ esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, onde il giudice è tenuto a pronunciare sull’esistenza di tale giudicato qualora emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito(cfr. Cass. Sez.

U. 25 maggio 2001, n. 226).

Il senso della decisione pare potersi riassumere in ciò: poiché il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, il giudice è tenuto ad apprezzarlo indipendentemente dalla proposizione della relativa eccezione, sicché l’omessa considerazione di esso è deducibile col ricorso per cassazione, non con l’impugnazione perrevocazione.

E tuttavia, proprio la regola sopra indicata circa la rilevabilità d’ufficio del giudicato costituisce ostacolo a quanto la Corte di appello ha inteso affermare.

Come si è detto, ilgiudicato esterno è rilevabile d’ufficio in quanto esso risulti dagli atti;la Corte territoriale non ha tuttavia affermato che nel giudizio di merito sia stata offerta documentazione del passaggio in giudicatodella sentenza del Tribunale di Siena del 4 dicembre 2013. [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 7475/2020 camera di consiglio8.3.2024 anzi da osservare, per completezza espositiva,che l’odierno ricorrente ha rilevato, col ricorso per cassazione, di aver prodotto , avanti al Giudice della pronuncia impugnata per revocazione, la menzionata sentenza del Tribunale di Siena «priva dell’attestatodi definitività» e il controricorrente non ha smentito tale allegazione. [OSCURATO:PERSONA] ha poidedotto che controparte ebbe a dedurre il passaggio in giudicato della richiamata sentenza nella comparsa conclusionale depositata avanti al Giudice della sentenza revocanda; mala pronuncia qui impugnata non si fonda su di un tale assunto , il quale, in ogni caso, è inidoneo a far credere che sia stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Siena: la mera allegazione di un fatt o non assurge, difatti , a prova del medesimo ela circostanza, esposta dal controricorrente, per cui egli , nellamemoria di replica, non ebbe a sollevare contestazioni quanto al passaggio in giudicato del provvedimento non è decisiv a : alla non contestazione del giudicato non può infatti attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione, sicché resta fermo, in questa ipotesi, l'onere di produrre la pronuncia munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la decisionenon è soggetta ad impugnazione (Cass. 28 dicembre 2023, n. 36258; Cass. 1 marzo 2018, n. 4803).

In conclusione, non può affermarsi che il Giudice della sentenza impugnata per revocazione potesse rilevare d’ufficio il giudicatoesterno e che, in conseguenza, la sentenza impugnata, in quanto viziata per il mancato esame di tale dato (assimilabile a un elemento normativo: per tutte, Cass. Sez.

U. 28 novembre 2007, n. 24664),fosse ricorribile per cassazione, e nonimpugnabile ex art. 395, n. 4, c.p.c..

Né potrebbe sostenersi che quel Giudice abbia deciso la controversia prendendo comunque in considerazione il dictum del la sentenza del 2013del Tribunale di Siena ( che si identifica nel giudicato di cui qui si dibatte).

Se così fossestato ― è evidente ― l’impugnazione Sez.

I–RG 7475/2020 camera di consiglio8.3.2024 per revocazione sarebbe inammissibile, in quanto il supposto errore della sentenza consistente nell’aver malamente apprezzato il rilievo che, nella vicenda occorsa, rivestivaquel la pronuncia avrebbe dovuto farsi valere, se del caso, col ricorso per cassazione: non certo col rimedio impugnatorio di cui all’art. 395 c.p.c..

Ora, la Corte di appello assume, effettivamente, che la sentenza impugnata per revocazione prese in esame il giudicato fatto valere col ricorso ex art. 395, n. 5, c.p.c.: ma non riesce a comprendersi daquali elementi essaabbia tratto tale conclusione;sul punto, infatti, la pronuncia in questione è silente: essa manca di menzionare alcun dato rivelatore di un tale scrutinio ancheallorquando riassume la ratio decidendi della decisione di merito del 2016(pag. 3 della sentenza in questa sede impugnata).

3. ― Il quarto motivo resta assorbito.

4. ― La sentenza impugnata è cas s ata, con rinvio della causa all a Core di appello di Firenze che statuirà in diversa composizione e decideràpure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tremotivi di ricorso e dichiara assorbito il qu arto ; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la decisione sullespese del giudizio di legittimità, al la Corte di ap pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7475 R.G. anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.2954/2019 depositat a il 9 dicembre 2019 del la Corte di appello di Firenze. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 7475/2020 camera di consiglio8.3.2024 1. ― Con sentenza del 26 gennaio 2016, la Corte di appello di Firenze ha confermatola pronuncia del Tribunale di Sienadel 21 ottobre 2009con la quale era stata accolta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di StefanoBrogie [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. ericonosciuto, per l'effetto, il diritto di voto vantato dall'attore in forza della costituzione di pegno sul 51% del capitale sociale della detta società. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato detta sentenza per revocazione assumendo che la stessa risultava essere contraria alla sentenza emessa il 4 dicembre 2013 dal Tribunale di Sienatra le stesse parti, e passat a in giudicato per difetto di impugnazione il 19 gennaio 2015. Tale sentenza, decidendo sull'opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Spajani per l'importo di euro 3.000.000,00 , aveva in sostanza escluso l'esistenza del debito garantito dalla costituzione del pegnofatto valeredal medesimo Spajani. Nella resistenza di Brogi, la Corte di Firenze, con sentenza del 9 dicembre 2019,ha respinto l'impugnazione. Secondo la detta Corte non rilevava che il giudice della sentenza revocandaavesse esplicitamente affrontato la questione circa l'esistenza del giudicato: contava , piuttosto, che quella questione « fosse entrata nella sua sfera di cognizioneed avesse pertanto condizionato (nel bene, se esattamente considerato, o nel male, se trascurato o malinteso) la decisione». Ha ritenuto, così, che il Giudice della pronuncia impugnata avesse ravvisato un «titolo fondativo compatibile col precedente giudicato» e che «quand'anche avesse sbagliato a compiere tale valutazione o avesse addirittura dimenticato il precedente, il rimedio sarebbe stato da ricercare in altri strumenti ordinari di impugnazione,non già in quello straordinario previstodall’art. 395, n. 5, c.p.c.». 3. ― Avverso la sentenza sopra indicata ricorre per c assazione, con quattro motivi,illustrati da memoria , [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con Sez. I–RG 7475/2020 camera di consiglio8.3.2024 controricorso ArmandoSpajani. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi si riassumono come segue. Primo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 395, n. 5, c.p.c.. Si deduce che la mancata produzione, da parte dell'attore, odierno ricorrente, di unasentenza priva dell'attestato di passaggio in giudicato non comportava né l’allegazione né la prova del fatto che fosse intervenutauna pronuncia non più soggetta a impugnazione sul tema che assumeva rilievo nel giudizio in cui era stata pronunciata la decisione impugnata per revocazione(quello relativo all'inesistenza del rapporto debitoriocui si correlava la prestazione della garanzia reale). Secondo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Il fatto storico di cui si assume essere mancato lo scrutinio sarebbe costituit o dall’assenza delpassaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Siena del 4 dicembre 201 3 e dall’inesistenza della certificazione di definitività di quelladecisione. Terzo motivo:nullità della sentenza per motivazione apparente, ovvero pseudo-motivazione; violazione dell’art. 132, n. 4 , c.p.c.. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, non si sarebbe fatta carico di precisare, da un lato,quale fosse il «titolo fondativo compatibile co l precedente giudicato»cui alludevala sentenza impugnata, e di indicare , dall’altro,le ragioni per le quali la declaratoria di inesistenza del diritto di credito di [OSCURATO:PERSONA] « non dovesse provocare la nullità del contratto di pegno che costituiva il titolo del diritto di voto rivendicato in giudizio» dallo stesso controricorrente. Quarto motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 6, del d.m. n. 55 del 2014. La censura investe la statuizione impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, le quali sarebbero state quantificate in modo non conforme alle prescrizioni tariffarie concernenti il compenso per la Sez. I–RG 7475/2020 camera di consiglio8.3.2024 prestazione defensionale. 2. ― I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini che si vengono a esporre. Secondo l’unanime giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione (Cass. Sez. U. 20 ottobre 2010, n. 21493; in senso conforme: Cass. 4 ottobre 2022, n. 28733; Cass. 4novembre 2015, n. 22506). La Corte di appello non ha dato atto della proposizione di un’eccezione di giudicato;ha nella sostanza reputato priva di decisività tale evenienza conferendo rilievo ad altra circostanza: l’essere la questionesul giudicato entrata nell a « sfera di cognizione » del giudice . Il rilievo si basa sul principio , affatto pacifico, per cui l’ esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, onde il giudice è tenuto a pronunciare sull’esistenza di tale giudicato qualora emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito(cfr. Cass. Sez. U. 25 maggio 2001, n. 226). Il senso della decisione pare potersi riassumere in ciò: poiché il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, il giudice è tenuto ad apprezzarlo indipendentemente dalla proposizione della relativa eccezione, sicché l’omessa considerazione di esso è deducibile col ricorso per cassazione, non con l’impugnazione perrevocazione. E tuttavia, proprio la regola sopra indicata circa la rilevabilità d’ufficio del giudicato costituisce ostacolo a quanto la Corte di appello ha inteso affermare. Come si è detto, ilgiudicato esterno è rilevabile d’ufficio in quanto esso risulti dagli atti;la Corte territoriale non ha tuttavia affermato che nel giudizio di merito sia stata offerta documentazione del passaggio in giudicatodella sentenza del Tribunale di Siena del 4 dicembre 2013. [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 7475/2020 camera di consiglio8.3.2024 anzi da osservare, per completezza espositiva,che l’odierno ricorrente ha rilevato, col ricorso per cassazione, di aver prodotto , avanti al Giudice della pronuncia impugnata per revocazione, la menzionata sentenza del Tribunale di Siena «priva dell’attestatodi definitività» e il controricorrente non ha smentito tale allegazione. [OSCURATO:PERSONA] ha poidedotto che controparte ebbe a dedurre il passaggio in giudicato della richiamata sentenza nella comparsa conclusionale depositata avanti al Giudice della sentenza revocanda; mala pronuncia qui impugnata non si fonda su di un tale assunto , il quale, in ogni caso, è inidoneo a far credere che sia stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Siena: la mera allegazione di un fatt o non assurge, difatti , a prova del medesimo ela circostanza, esposta dal controricorrente, per cui egli , nellamemoria di replica, non ebbe a sollevare contestazioni quanto al passaggio in giudicato del provvedimento non è decisiv a : alla non contestazione del giudicato non può infatti attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione, sicché resta fermo, in questa ipotesi, l'onere di produrre la pronuncia munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la decisionenon è soggetta ad impugnazione (Cass. 28 dicembre 2023, n. 36258; Cass. 1 marzo 2018, n. 4803). In conclusione, non può affermarsi che il Giudice della sentenza impugnata per revocazione potesse rilevare d’ufficio il giudicatoesterno e che, in conseguenza, la sentenza impugnata, in quanto viziata per il mancato esame di tale dato (assimilabile a un elemento normativo: per tutte, Cass. Sez. U. 28 novembre 2007, n. 24664),fosse ricorribile per cassazione, e nonimpugnabile ex art. 395, n. 4, c.p.c.. Né potrebbe sostenersi che quel Giudice abbia deciso la controversia prendendo comunque in considerazione il dictum del la sentenza del 2013del Tribunale di Siena ( che si identifica nel giudicato di cui qui si dibatte). Se così fossestato ― è evidente ― l’impugnazione Sez. I–RG 7475/2020 camera di consiglio8.3.2024 per revocazione sarebbe inammissibile, in quanto il supposto errore della sentenza consistente nell’aver malamente apprezzato il rilievo che, nella vicenda occorsa, rivestivaquel la pronuncia avrebbe dovuto farsi valere, se del caso, col ricorso per cassazione: non certo col rimedio impugnatorio di cui all’art. 395 c.p.c.. Ora, la Corte di appello assume, effettivamente, che la sentenza impugnata per revocazione prese in esame il giudicato fatto valere col ricorso ex art. 395, n. 5, c.p.c.: ma non riesce a comprendersi daquali elementi essaabbia tratto tale conclusione;sul punto, infatti, la pronuncia in questione è silente: essa manca di menzionare alcun dato rivelatore di un tale scrutinio ancheallorquando riassume la ratio decidendi della decisione di merito del 2016(pag. 3 della sentenza in questa sede impugnata). 3. ― Il quarto motivo resta assorbito. 4. ― La sentenza impugnata è cas s ata, con rinvio della causa all a Core di appello di Firenze che statuirà in diversa composizione e decideràpure sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tremotivi di ricorso e dichiara assorbito il qu arto ; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la decisione sullespese del giudizio di legittimità, al la Corte di ap pe
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