Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 41337/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i 1//07/1976 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e !i ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino il 19 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Novara il 29 febbraio 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di una numerosa serie di reati di furto aggravato e di appropriazione indebita commessi in veste di amministratore di condomini, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ad alcuni reati, per difetto di querela, e ad altri, perché estinti per prescrizione, ed ha correlativamente rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a dodici motivi con i quali denuncia violazione di legge.

Appare opportuno, per comodità espositiva, trattare alcuni motivi congiuntamente.

2.1. Con i primi sette motivi il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla avvenuta condanna del geom.

Albertaro in relazione ai reati di furto consumato aggravato di cui ai capi, rispettivamente, D), E), F), 3), U), FF) e SS), tutti consistiti nella effrazione da parte dell'imputato dei sigilli che erano stati apposti, per morosità, ai contatori del gas da parte della società che gestiva le forniture di energia per il riscaldamento a vari condomìni dall'imputato amministrati, con conseguente appropriazione di energia senza pagarne il controvalore. .Ad avviso del ricorrente, la affermazione di responsabilità dell'imputato si baserebbe su indizi non assistiti dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, essendosi i Giudici di merito basati: su una discutibile applicazione del criterio logico del cui prodest, mentre molti condomini avrebbero avuto la possibilità materiale di manomettere i sigilli apposti dai tecnici della società erogatrice del gas e l'interesse a farlo, per non rimanere al freddo; e sull'inaccettabile ragionamento del tipo "non poteva non sapere" della avvenuta piombatura dei contatori, mentre altri condomini ne sarebbero stati a conoscenza; oltre che anche su alcune testimonianze che, in realtà, non sarebbero probanti (l'imputato sarebbe stato visto nei pressi dei contatori, la segretaria dell'imputato avrebbe rassicurato chi segnalava la presenza dei sigilli che "tutto era stato risolto"), nessuno comunque avendo mai visto l'imputato manomettere i sigilli.Sarebbe stato, dunque, violato l'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione indiziaria, richiamandosi alcune sentenze di legittimità al riguardo.

2.2. Con l'ottavo motivo censura violazione dell'art. 625, comma 1, num. 2, cod. pen., per avere i Giudici di merito riconosciuto, in relazione ai capi sub lett.

D), E), F), J), U), FF) e SS), la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, nonostante che i sigilli apposti dai tecnici della società del gas siano stati solo asportati ma non siano stati danneggiati né il contatore né alcuna valvola, risultando l'impianto integro come dimostrato dal fatto che, tolti i sigilli, l'impianto ha funzionato regolarmente.

2.3. Con il nono motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 625, comma 1, num. 7, cod. pen., per avere i Giudici di merito riconosciuto, in relazione ai capi sub lett.

D), E), F), J), U), FF) e SS), la sussistenza dell'aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio ed utilità.

Contrariamente a quanto ritenuto da parte dei Giudici di merito, l'imputato, qualora fosse responsabile, avrebbe paradossalmente ripristinato un servizio di utilità sociale cioè la erogazione del gas per scopi domestici.

La decisione non sarebbe conforme a consolidata interpretazione di legittimità.

2.4. Con il decimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 61, num. 7, cod. pen., per avere i Giudici di merito riconosciuto, in relazione ai capi sub lett.

D), E), F), J), U), FF) e SS), la sussistenza dell'aggravante di avere provocato un danno di rilevante entità, sommando il valore di ciascun furto, identica essendo la persona offesa, mentre ogni fatto, in realtà, andrebbe apprezzato nella sua individualità, evidenziandosi che, seppure ogni episodio non sia di quantità modestissima, tuttavia occorrerebbe tenere conto della capacità economica della persona offesa, società erogatrice di gas di rilievo nazionale.

2.5. Mediante l'undicesimo motivo si censura la violazione dell'art. 61, num. 11, cod. pen., per avere i Giudici di merito riconosciuto, in relazione ai capi sub lett.

D), E), F), J), U), FF) e SS), la sussistenza dell'aggravante dell'abuso di relazione, mentre nessun rapporto vi era, in realtà, tra l'imputato e la società erogatrice del gas, grande compagnia che intrattiene con numerosissimi clienti meri rapporti commerciali di tipo assolutamente impersonale.

2.6. Infine, con il dodicesimo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. quanto al mancato riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche, poiché i pur numerosi elementi ostativi valorizzati dai Giudici di merito hanno nondimeno trascurato circostanze che erano state sottolineate nell'atto di appello, ossia la confessione dell'imputato, l'essersi messo a disposizione degli inquirenti, l'avere preso le distanze dai fatti, l'avere con fatica trovato ed intrapreso onesto lavoro in ambito differente, l'avere, insomma, "cambiato vita".

Si chiede dunque domanda l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della Corte di cassazione nella propria requisitoria scritta del 23 maggio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi sette motivi, oltre che in ampia parte costruiti in fatto, sono manifestamente infondati in quanto meramente oppositivi-avversativi rispetto alla ricostruzione operata ed alle valutazioni svolte dai Giudici di merito (con particolare riferimento CO alle pp. 46-62 della sentenza impugnata, ove vi è motivazione congrua e logica quanto all'an della penale responsabilità in relazione ai capi sub lett.

D), E), F), 3), U), FE) e SS).

In ogni caso, è appena il caso di rammentare che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (ex plurimis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274191-02) e che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196- 02).

2. Quanto all'ottavo motivo (in tema di aggravante della violenza sulle cose) si rinviene motivazione congrua e logica alle pp. 62-64 della sentenza impugnata; altrettanto alle pp. 65-66 della decisione con riferimento al nono motivo di ricorso (aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio ed utilità), alle pp. 67-68 quanto all'undicesimo (aggravante dell'abuso di relazione) ed alle pp. 68-71 della decisione di appello, da leggere insieme alle pp. 64-65 di quelle di primo grado, in relazione al dodicesimo motivo di impugnazione (sul mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche): si tratta, infatti, di motivi assertivi e meramente reiterativi di questioni tutte già dedotte e già adeguatamente risolte dai Giudici di merito e che si risolvono, a ben vedere, in motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., tra le numerose, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

3. A diversa conclusione deve giungersi per quanto riguarda il decimo motivo di ricorso, incentrato sulla contestazione della configurabilità nel caso di specie dell'aggravante di avere provocato un danno di rilevante entità (art. 61, num. 7, cod. pen.).

Infatti, la motivazione che si rinviene al riguardo (pp. 66-67 della sentenza impugnata) fa riferimento al danno complessivo causato alla parte lesa dalla somma delle violazioni, con richiamo espresso (p. 67, nota num. 25) di precedente di legittimità (Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Badaloni e altri, Rv. 265557) che risulta superato da recente - e condivisibile, siccome più aderente al dato testuale e maggiormente garantista - giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «Ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. al reato continuato, la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere operata non con riguardo al danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la considerazione unitaria del reato continuato è limitata ai soli effetti espressamente previsti dalla legge, mentre, ad ogni altro fine, la valutazione cumulativa può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo). (conf.

Sez. 2, n.8172 del 1983, Rv. 160582; Sez.6, n. 6997 del 1984, Rv. 165443; Sez. 1, n. 9617 del 1984, Rv. 166522)» (così Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627: v. spec. sub n. 7 del "considerato in diritto", alla p. 13 della motivazione).

4. Discende l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, num. 7, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Torino, altra Sezione, affinchè accerti, reato per reato, la sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante entità.Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. occorre dichiarare la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.IMI.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i 1//07/1976 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e !i ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino il 19 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Novara il 29 febbraio 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di una numerosa serie di reati di furto aggravato e di appropriazione indebita commessi in veste di amministratore di condomini, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ad alcuni reati, per difetto di querela, e ad altri, perché estinti per prescrizione, ed ha correlativamente rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a dodici motivi con i quali denuncia violazione di legge. Appare opportuno, per comodità espositiva, trattare alcuni motivi congiuntamente. 2.1. Con i primi sette motivi il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla avvenuta condanna del geom. Albertaro in relazione ai reati di furto consumato aggravato di cui ai capi, rispettivamente, D), E), F), 3), U), FF) e SS), tutti consistiti nella effrazione da parte dell'imputato dei sigilli che erano stati apposti, per morosità, ai contatori del gas da parte della società che gestiva le forniture di energia per il riscaldamento a vari condomìni dall'imputato amministrati, con conseguente appropriazione di energia senza pagarne il controvalore. .Ad avviso del ricorrente, la affermazione di responsabilità dell'imputato si baserebbe su indizi non assistiti dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, essendosi i Giudici di merito basati: su una discutibile applicazione del criterio logico del cui prodest, mentre molti condomini avrebbero avuto la possibilità materiale di manomettere i sigilli apposti dai tecnici della società erogatrice del gas e l'interesse a farlo, per non rimanere al freddo; e sull'inaccettabile ragionamento del tipo "non poteva non sapere" della avvenuta piombatura dei contatori, mentre altri condomini ne sarebbero stati a conoscenza; oltre che anche su alcune testimonianze che, in realtà, non sarebbero probanti (l'imputato sarebbe stato visto nei pressi dei contatori, la segretaria dell'imputato avrebbe rassicurato chi segnalava la presenza dei sigilli che "tutto era stato risolto"), nessuno comunque avendo mai visto l'imputato manomettere i sigilli.Sarebbe stato, dunque, violato l'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione indiziaria, richiamandosi alcune sentenze di legittimità al riguardo. 2.2. Con l'ottavo motivo censura violazione dell'art. 625, comma 1, num. 2, cod. pen., per avere i Giudici di merito riconosciuto, in relazione ai capi sub lett. D), E), F), J), U), FF) e SS), la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, nonostante che i sigilli apposti dai tecnici della società del gas siano stati solo asportati ma non siano stati danneggiati né il contatore né alcuna valvola, risultando l'impianto integro come dimostrato dal fatto che, tolti i sigilli, l'impianto ha funzionato regolarmente. 2.3. Con il nono motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 625, comma 1, num. 7, cod. pen., per avere i Giudici di merito riconosciuto, in relazione ai capi sub lett. D), E), F), J), U), FF) e SS), la sussistenza dell'aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio ed utilità. Contrariamente a quanto ritenuto da parte dei Giudici di merito, l'imputato, qualora fosse responsabile, avrebbe paradossalmente ripristinato un servizio di utilità sociale cioè la erogazione del gas per scopi domestici. La decisione non sarebbe conforme a consolidata interpretazione di legittimità. 2.4. Con il decimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 61, num. 7, cod. pen., per avere i Giudici di merito riconosciuto, in relazione ai capi sub lett. D), E), F), J), U), FF) e SS), la sussistenza dell'aggravante di avere provocato un danno di rilevante entità, sommando il valore di ciascun furto, identica essendo la persona offesa, mentre ogni fatto, in realtà, andrebbe apprezzato nella sua individualità, evidenziandosi che, seppure ogni episodio non sia di quantità modestissima, tuttavia occorrerebbe tenere conto della capacità economica della persona offesa, società erogatrice di gas di rilievo nazionale. 2.5. Mediante l'undicesimo motivo si censura la violazione dell'art. 61, num. 11, cod. pen., per avere i Giudici di merito riconosciuto, in relazione ai capi sub lett. D), E), F), J), U), FF) e SS), la sussistenza dell'aggravante dell'abuso di relazione, mentre nessun rapporto vi era, in realtà, tra l'imputato e la società erogatrice del gas, grande compagnia che intrattiene con numerosissimi clienti meri rapporti commerciali di tipo assolutamente impersonale. 2.6. Infine, con il dodicesimo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. quanto al mancato riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche, poiché i pur numerosi elementi ostativi valorizzati dai Giudici di merito hanno nondimeno trascurato circostanze che erano state sottolineate nell'atto di appello, ossia la confessione dell'imputato, l'essersi messo a disposizione degli inquirenti, l'avere preso le distanze dai fatti, l'avere con fatica trovato ed intrapreso onesto lavoro in ambito differente, l'avere, insomma, "cambiato vita". Si chiede dunque domanda l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella propria requisitoria scritta del 23 maggio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi sette motivi, oltre che in ampia parte costruiti in fatto, sono manifestamente infondati in quanto meramente oppositivi-avversativi rispetto alla ricostruzione operata ed alle valutazioni svolte dai Giudici di merito (con particolare riferimento CO alle pp. 46-62 della sentenza impugnata, ove vi è motivazione congrua e logica quanto all'an della penale responsabilità in relazione ai capi sub lett. D), E), F), 3), U), FE) e SS). In ogni caso, è appena il caso di rammentare che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (ex plurimis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274191-02) e che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196- 02). 2. Quanto all'ottavo motivo (in tema di aggravante della violenza sulle cose) si rinviene motivazione congrua e logica alle pp. 62-64 della sentenza impugnata; altrettanto alle pp. 65-66 della decisione con riferimento al nono motivo di ricorso (aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio ed utilità), alle pp. 67-68 quanto all'undicesimo (aggravante dell'abuso di relazione) ed alle pp. 68-71 della decisione di appello, da leggere insieme alle pp. 64-65 di quelle di primo grado, in relazione al dodicesimo motivo di impugnazione (sul mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche): si tratta, infatti, di motivi assertivi e meramente reiterativi di questioni tutte già dedotte e già adeguatamente risolte dai Giudici di merito e che si risolvono, a ben vedere, in motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., tra le numerose, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 3. A diversa conclusione deve giungersi per quanto riguarda il decimo motivo di ricorso, incentrato sulla contestazione della configurabilità nel caso di specie dell'aggravante di avere provocato un danno di rilevante entità (art. 61, num. 7, cod. pen.). Infatti, la motivazione che si rinviene al riguardo (pp. 66-67 della sentenza impugnata) fa riferimento al danno complessivo causato alla parte lesa dalla somma delle violazioni, con richiamo espresso (p. 67, nota num. 25) di precedente di legittimità (Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Badaloni e altri, Rv. 265557) che risulta superato da recente - e condivisibile, siccome più aderente al dato testuale e maggiormente garantista - giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «Ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. al reato continuato, la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere operata non con riguardo al danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la considerazione unitaria del reato continuato è limitata ai soli effetti espressamente previsti dalla legge, mentre, ad ogni altro fine, la valutazione cumulativa può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo). (conf. Sez. 2, n.8172 del 1983, Rv. 160582; Sez.6, n. 6997 del 1984, Rv. 165443; Sez. 1, n. 9617 del 1984, Rv. 166522)» (così Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627: v. spec. sub n. 7 del "considerato in diritto", alla p. 13 della motivazione). 4. Discende l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, num. 7, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Torino, altra Sezione, affinchè accerti, reato per reato, la sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante entità.Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. occorre dichiarare la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.IMI. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara
Sentenza Cassazione n. 41337/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris