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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 agosto 1995

Cassazione n. 20729/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0621Q37) nato il 28/08/1995 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato .avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 26 novembre 2024 con cui la Corte di appello di Ancona, confermando la sentenza di primo grado, lo ha wki condannato alla pena di fitti, di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998; v[ rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, sia in merito alla ritenuta sussistenza del delitto contestato, per la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, che sarebbe dimostrata dal non avere egli usato "alias" ma solo acquisito il cognome della moglie, e dall'essere rientrato in Italia solo per un errore scusabile determinato dalla sua mancata conoscenza della lingua italiana e dal fatto di essere stato assolto per un fatto analogo, sia in merito al trattamento sanzionatorio e all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, negata senza tenere conto degli elementi positivi indicati dalla difesa; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per mancanza di specificità, in quanto ripete le doglianze prospettate al giudice di appello e respinte da questi con motivazione congrua e logica, con la quale il ricorrente non si confronta, sia in ordine all'insussistenza dell'asserita scarsa conoscenza della lingua italiana, sia in ordine alla non credibilità di una falsa informazione sulla sua libertà di circolare in Italia, sia in ordine alla irrilevanza del motivo da lui asserito come giustificazione del proprio rientro in Italia, e infine in ordine alle ragioni della non concedibilità della sospensione condizionale della pena; ritenuto che debba ribadirsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 08 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0621Q37) nato il 28/08/1995 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato .avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 26 novembre 2024 con cui la Corte di appello di Ancona, confermando la sentenza di primo grado, lo ha wki condannato alla pena di fitti, di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998; v[ rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, sia in merito alla ritenuta sussistenza del delitto contestato, per la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, che sarebbe dimostrata dal non avere egli usato "alias" ma solo acquisito il cognome della moglie, e dall'essere rientrato in Italia solo per un errore scusabile determinato dalla sua mancata conoscenza della lingua italiana e dal fatto di essere stato assolto per un fatto analogo, sia in merito al trattamento sanzionatorio e all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, negata senza tenere conto degli elementi positivi indicati dalla difesa; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per mancanza di specificità, in quanto ripete le doglianze prospettate al giudice di appello e respinte da questi con motivazione congrua e logica, con la quale il ricorrente non si confronta, sia in ordine all'insussistenza dell'asserita scarsa conoscenza della lingua italiana, sia in ordine alla non credibilità di una falsa informazione sulla sua libertà di circolare in Italia, sia in ordine alla irrilevanza del motivo da lui asserito come giustificazione del proprio rientro in Italia, e infine in ordine alle ragioni della non concedibilità della sospensione condizionale della pena; ritenuto che debba ribadirsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggi
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