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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11895/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] persone offese nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AOSTAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Aosta ha rigettato l'oppo- sizione proposta dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589 cod. pen..

2. Le persone offese, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e per vizio di motivazione in ragione del mancato espletamento degli accertamenti necessari da parte del P.M., che il G.I.P. aveva disposto con l'ordinanza del 17 marzo 2022.

3. In relazione all'unico motivo di impugnazione, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc.

B, Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc.

Panzani, Rv. 272932).

4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dellricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna izTicorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 14 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] persone offese nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AOSTAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Aosta ha rigettato l'oppo- sizione proposta dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589 cod. pen.. 2. Le persone offese, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e per vizio di motivazione in ragione del mancato espletamento degli accertamenti necessari da parte del P.M., che il G.I.P. aveva disposto con l'ordinanza del 17 marzo 2022. 3. In relazione all'unico motivo di impugnazione, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B, Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc. Panzani, Rv. 272932). 4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dellricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna izTicorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 mar
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