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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14793/2026

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nte-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 237/2024depositata il 1°/2/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del 1°/2/2024 la Corte d’Appello di Venezia, inaccoglimento del gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] diAssicurazione s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib.

Verona12/10/2022, ha accolto la domanda dalla medesima in originemonitoriamente azionata nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] di rivalsa inrelazione al pagamento effettuato alla Agea – Agenzia per le Erogazioni inAgricoltura dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’esito dellasubita escussione di polizza fideiussoria emessa a garanziadell’adempimento delle obbligazioni dal predetto [OSCURATO:PERSONA] assunte a frontedell’anticipazione di aiuto per il sostegno allo sviluppo rurale concessagli aisensi del Regolamento CE 1698/2005.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a 10 motivi illustrati damemoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrataa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito di scissione di quest’ultima inGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aseguito di atto di fusione per incorporazione), depositando anchememoria.Resiste con separato controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONEVa pregiudizialmente rigettata l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva sollevata dalla controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., sulpresupposto di avere trasferito i propri rapporti (ad eccezione di quelliCome questa Corte ha già avuto modo di affermare, la scissioneparziale di società disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c. ( come modificatidal d.lgs. n. 6 del 2003 ), consistente nel trasferimento di parte delpatrimonio a una o più società -preesistenti o di nuova costituzione- conassegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci dellasocietà scissa, si sostanzia in una fattispecie effettivamente traslativa,comportante l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimonialiin precedenza insussistenti nel suo patrimonio, senza che ciò determinil'estinzione della società scissa e il subingresso di quella risultante dallascissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosipiuttosto come successione a titolo particolare nel diritto controverso che,ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità delladisciplina dell'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà di spiegare -qualesuccessore a titolo particolare nel rapporto controverso- intervento ingiudizio, anche in sede di gravame, al di fuori dei limiti di cui all’art. 344c.p.c., e d’impugnare la sentenza eventualmente pronunziata nei confrontidel dante causa ( v.

Cass., 4/12/2018, n. 31313, e, conformemente,Cass., 16/5/2019, n. 13192 ).Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026Con il 4° motivo, da esaminarsi preliminarmente in quantologicamente prioritario, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1362,1363, 1324, in riferimento all’art. 360, 1° co., c.p.c.Si duole che, pur concordando con il [OSCURATO:PERSONA] circa la falsitàdelle sottoscrizioni del contraente sul contratto polizza fideiussoria … postoa fondamento della domanda monitoria di Cattolica e del giudizio dimerito , la corte di merito sia invero pervenuta ad accogliere ladomanda di Cattolica affermando che l’obbligazione da essaunilateralmente assunta verso Agea … era una fideiussione, ed in quantotale disciplinata tra gli altri dagli artt. 1949 – 1950 c.c. in punto di surrogae regresso .Lamenta che la Corte territoriale ha qualificato tale obbligazionequale fideiussione … sic et simpliciter per l’omonima espressione letteralecontenuta nella polizza, in violazione dei criteri ermeneutici di cui allenorme in epigrafe, applicabili ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali, inparticolare il criterio che impone di considerare non solo il tenore letteraledell’atto ma la comune intenzione delle parti ( della parte per gli attiunilaterali ) desumibile dal comportamento tenuto, e quello che impone diinterpretare il contenuto delle clausole mettendole in relazione eSi duole non essersi dalla corte di merito considerato che il documento de quo , pur denominato polizza fideiussoria erecante nell’incipit a pag. 1 l’indicazione che la CompagniaNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026nell’interesse del contraente si costituisce fideiussore dichiarandosi con ilcontraente solidalmente tenuto al pagamento , a pag. 5, punto 6prevede poi espressamente il pagamento della somma garantita da partedi Cattolica “a prima semplice richiesta scritta in modo automatico edincondizionato senza possibilità per il fideiussore di opporre ad Ageaalcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dalContraente o da altri soggetti comunque interessati” ed al punto 8 la“rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed alle eccezioni” .Lamenta che il contenuto della polizza … interpretato non solosecondo il tenore letterale, considerato il contenuto sostanziale delleclausole ed in relazione tra loro, esprime la chiara volontà di Cattolica(rectius Fata cui Cattolica è subentrata) di assumere verso Agea unaobbligazione autonoma di garanzia poiché il garante assume non solol’obbligo di pagamento nei confronti del beneficiario a semplice richiesta,ma anche quello di pagare somma maggiore di quella dovuta dal debitore,nonché il divieto di opporgli eccezioni, e dunque manifestando impegnoprivo del carattere, che contraddistingue la fideiussione, di accessorietàdel debito principale .Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che secondo costante giurisprudenza di codesta Corte l’assunzione diobbligazione autonoma di garanzia è espressione della libera volontà delleparti e si differenzia dalla fideiussione perché la garanzia prestata mancadel carattere di accessorietà rispetto all’obbligazione principale: il garante,Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026al di là delle formule letterali usate, si obbliga ad adempiereun’obbligazione sua propria, pagando un debito proprio e non un debitoaltrui .Lamenta non essersi dalla corte considerato che la caratteristicafondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello difideiussione di cui agli artt. 1936 e seguenti cod. civ., è proprio la carenzadell’elemento dell’accessorietà a prescindere dalle espressioniutilizzate , e che la caratteristica principale della garanzia autonomaè la traslazione del rischio inerente al rapporto principale dalla sferapatrimoniale del creditore a quella del garante , sicché questa formadi garanzia ha … funzione indennitaria: l’obbligo assunto dal garante neiconfronti del creditore non ha ad oggetto l’adempimento dell’obbligazioneprincipale, ma consiste nell’impegno di pagare una somma di denarocommisurata al rischio economico sopportato dal creditore stesso nel casodi mancato o parziale adempimento da parte del debitore principale ,con la conseguenza che la prestazione dovuta dal garante èqualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendonon quella di assicurare l’adempimento della prestazione dedotta incontratto, ma semplicemente quella di assicurare la soddisfazionedell’interesse economico del beneficiario compromessodall’inadempimento .A tale stregua, per la sua indipendenza dall’obbligazioneprincipale , il contratto autonomo di garanzia si distingue … dallaNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo deldebitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante siobbliga ( non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto ) a tenereindenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione deldebitore, spesso con una prestazione solo equivalente e nonnecessariamente corrispondente a quella dovuta .Lamenta che la scorretta interpretazione e qualificazionedell’obbligazione assunta da Cattolica con la propria sottoscrizione dellapolizza fideiussoria … ha riverberato sulla illegittimità della decisione dellacorte territoriale laddove ha riconosciuto a Cattolica il diritto di surroga exlege ex artt. 1203 c.c. in relazione agli artt. 1949 – 1950 c.c. disciplinantirapporto di fideiussione .Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che l’obbligazione autonoma di garanzia non è disciplinata dalle norme delcodice civile sulla fideiussione, ma dall’autonomia contrattuale.L’autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostanteesclude la surrogazione legale del garante, il quale ha pagato adempiendouna obbligazione propria, nei diritti che il creditore aveva nei confronti deldebitore principale ; con la conseguenza che a differenza di quantoprevisto per la fideiussione, non si ha una modificazione soggettiva delrapporto giuridico originario.

Il diritto del garante al rimborso delle sommepagate al beneficiario può dunque discendere esclusivamente da unaspecifica obbligazione assunta in sede di contratto, nel caso di specieNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026inesistente. ( Ed invero nel caso di specie l’obbligazione di garanziaassunta da Cattolica verso Agea si trova all’interno di contrattopredisposto più ampio che prevedeva la partecipazione “del contraente”debitore, ma che non reca alcuna sottoscrizione di questi ) .Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto più voltemodo di affermare ( v., da ultimo, Cass., 21/1/2026, n. 1292 ), ilcontratto autonomo di garanzia (c.d.

Garantievertrag), espressionedell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenereindenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dellaprestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche unfare infungibile (es., l’obbligazione dell'appaltatore), laddove lafideiussione garantisce l'adempimento dell’obbligazione principale altrui,dovuta dal garante ( v.

Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947; e,conformemente Cass., 22/11/2018, n. 30181; Cass., 9/5/2019, n. 21840e Cass., 15/10/2019, n. 25914 ).Il contratto autonomo realizza invero il trasferimento da un soggettoad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione -perinadempimento o per altra ragione- della prestazione contrattuale; lafideiussione tutela l'interesse all'adempimento della prestazione principale( v.

Cass., 9/5/2019, n. 21840; Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947 ).Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026A tale stregua, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore,l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonomarispetto alla prestazione obbligatoria oggetto del contratto garantito,rispetto alla quale è qualitativamente diversa, in quanto non rivolta agarantire il relativo adempimento bensì ad indennizzare il creditoreinsoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaropredeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione deldebitore ( v.

Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947 ).Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza pertanto perl’assenza dell’accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principalepropria della fideiussione ( v.

Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947, e,conformemente, Cass., 17/6/2013, n. 15108; Cass., 31/7/2015, n.16213; Cass., 14/6/2016, n. 12152; Cass., 28/3/2017, n. 7883; Cass.,11/12/2018, n. 31956; Cass., 9/5/2019, n. 21840; Cass., 15/10/2019, n.25914.

Cfr. altresì Cass., 29/12/2018, n. 30837; Cass., 29/12/2018, n.30836 ).Come anche dalla migliore dottrina sostenuto, il principio diaccessorietà della fideiussione si sostanzia:a) nella validità dell’obbligazione fideiussoria in dipendenza dellavalidità dell’obbligazione principale ( art. 1939 c.c. ), sicché la fideiussioneè nulla se il debito garantito sia nullo, il fideiussore potendo far valereanche le cause di annullabilità del titolo dell’obbligazione principale ( iviricompresi i vizi della volontà );Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026b) nell’opponibilità da parte del fideiussore al creditore di tutte leeccezioni opponibili al debitore principale;c) nella corrispondenza di quanto dovuto dal fideiussore a quantodovuto dal debitore principale, non potendo l’obbligazione del garanteeccedere quella del garantito ed essere prestata a condizioni più onerose;d) nell’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta dipagamento del creditore ( art. 1952, 2° co., c.c. ), per consentire aldebitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da farvalere nei confronti del creditore ( v.

Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass.,17/6/2013, n. 15108; Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947).Il difetto di accessorietà ridonda, in particolare:- nell’esclusione della facoltà per il garante di opporre al creditore leeccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., conconseguente preclusione per il debitore di richiedere che il garanteopponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale( v.

Cass., 31/7/2015, n. 16213; Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947 ), erinuncia del garante a opporre eccezioni anche ove abbia agito inregresso, dopo il pagamento;- nel divieto per il garante di opporre eccezioni riguardanti ilrapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell’exceptiodoli generalis.Il garante può peraltro in ogni caso sollevare nei confronti delcreditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia, e in particolareNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026l’eccezione di relativa estinzione [ v.

Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass.,11/12/2018, n. 31956, ove si è affermato che se la garanzia vieneprestata esclusivamente in rapporto all'adempimento dovuto da undeterminato soggetto, ove questi venga liberato ( mediante una novazionesoggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sollevare neiconfronti del creditore l'eccezione di estinzione della garanzia].Il contratto autonomo di garanzia è dunque un negozio atipicomediante il quale un soggetto si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire arichiesta del creditore la prestazione dovuta dal debitore senza potersollevare eccezioni in ordine al rapporto garantito.L’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezionirelative al rapporto garantito non è tuttavia assoluta ( v.

Cass.,21/1/2026, n. 1292 ).Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto più voltemodo di affermare (cfr. Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947; e,conformemente, da ultimo, Cass., 22/4/2024, n. 10786 ), essa trovainvero limite:a) allorquando la nullità del contratto-base o di sue clausole dipendada contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, e mediante ilcontratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamentovieta ( v.

Cass., 11/12/2018, n. 31956; Cass., 25/8/2017, n. 20397;Cass., 22/9/2015, n. 18702; Cass., 3/3/2009, n. 5044.

V. altresì Cass.,7/3/2002, n. 3326.

E già Cass. 24/4/1991, n. 3519 ).Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026b) nella proponibilità della cd. exceptio doli generalis seu presentis,basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito perpregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o peraltra causale;c) allorquando le eccezioni attengano alla validità dello stessocontratto di garanzia;d) allorquando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;e) allorquando il garante faccia valere l'inesistenza del rapportogarantito.Si è da questa Corte ( v.

Cass., 21/1/2026, n. 1292 ) altresì posto inrilievo che:- che, non potendo ammettersi la legittimità di plurime escussioni, laliberazione del debitore principale all’esito del pagamento da parte delgarante in favore del beneficiario attesta la sussistenza, anche in caso dicontratto autonomo di garanzia, di un collegamento tra rapporto deldebitore garantito e rapporto di garanzia ( cfr. Cass., 9/7/2018, n. 17997;Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947; Cass., 12/1/2007, n. 412; Cass.,Sez.

Un., 1°/10/1987, n. 7341 );- che nelle garanzie autonome l’assunzione da parte del garantedell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta delbeneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioniinerenti il rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità delcontratto da cui tale rapporto deriva (a meno che non siano fondate -Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026come detto- sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceitàdella causa), non escludono l’operatività della buona fede o correttezza,quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata in virtùdella quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento ove esistanoprove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) dellarichiesta del beneficiario; tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà,ma un dovere del garante, il quale è di solto legato al debitore principaleda un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza esecondo buona fede, con la conseguenza che l’accoglimento della richiestadi pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti dellasua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa neiconfronti del debitore principale ( v.

Cass., 17/3/2006, n. 5997.

Cfr.altresì Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947 );- che, in tema di contratto autonomo di garanzia, al fine diparalizzare la pretesa del beneficiario il garante escusso perl’adempimento può sempre far valere l’estinzione dell’obbligazionegarantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la malafede che legittima la c.d. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza(originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo lastessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale chedall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, privala garanzia della propria ragione giustificativa (v.

Cass., 30/8/2024, n.23434.

E già Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947).Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026Con particolare riguardo alla suindicata questione del rapporto tra lanullità o inesistenza del contratto garantito e quello di garanzia, vaulteriormente osservato che, non essendo nell’ordinamento ammessinegozi e contratti privi di causa, anche il contratto autonomo di garanziaha una propria causa ( v.

Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947 ), daindividuarsi nella specifica causa di garanzia ( cfr. Cass., 11/10/2024, n.26508; Cass., 31/3/2021, n. 8874; Cass., 11/12/2019, n. 32402 ).In particolare, come posto in rilievo anche dalla migliore dottrina, ilcontratto autonomo di garanzia è volto a realizzare l’interesse delcreditore ad essere garantito della certezza e puntualità del pagamento,evitando contestazioni dilatorie riguardanti la validità del credito.Sia la fideiussione che il contratto autonomo di garanziacostituiscono invero il momento esecutivo di un’operazione economica chemuove solitamente dal mandato ( v.

Cass., 17/3/2006, n. 5997 ) conferitoal garante dal debitore principale del contratto garantito (rapporto diprovvista).A tale stregua, come anche in dottrina autorevolmente sostenuto, varavvisata la sussistenza di una doppia causa, attesa la relazionedell’obbligazione del garante con il contratto di mandato che lega ilrichiedente la garanzia al fideiussore/garante autonomo [ al riguardodovendo accostarsi il negozio autonomo di garanzia alla delegazionepassiva (quale operazione negoziale caratterizzata dall’incarico dato daldebitore – delegante- a un terzo -delegato- di obbligarsi verso il creditoreNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026-delegatario-), in quanto la duplicità della causa corrisponde alladelegazione passiva ] ( v.

Cass., 21/1/2026, n. 1292 ).A tale stregua, in considerazione della specifica causa di garanziaconnotante l’obbligazione assunta, il garante autonomo (diversamente daldelegato) può opporre al beneficiario l’inesistenza o la nullità del creditogarantito risultante da prove certe e liquide, in quanto l’interesse delcreditore ad essere garantito della certezza e puntualità del pagamentoevitando contestazioni dilatorie riguardanti la validità del credito nonimplica che il creditore abbia diritto al pagamento anche se il credito èinesistente o nullo, il negozio di garanzia rilevando pur sempre in funzionedi garanzia di un credito, a tale stregua per ciò stesso presupponendol’esistenza e la validità del diritto di cui è volta a rendere certa l’attuazione( v.

Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1292 ).Ne consegue ulteriormente che, se in presenza di contrattoautonomo il garante può senz’altro sollevare nei confronti del creditoreeccezioni fondate sul contratto di garanzia, deve a fortiori ammettersi cheanche il debitore principale possa sollevare eccezioni concernentil’inesistenza o nullità di tale contratto, atteso che in ragione della relativasussistenza ed esecuzione rimane invero esposto al regresso del garanteche abbia subito l’escussione da parte del terzo beneficiario (v.

Cass.,21/1/2026, n. 1292).Va sotto altro profilo posto in rilievo come risponda a principioconsolidato nella giurisprudenza di legittimità ( v., da ultimo, Cass.,Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/202626/5/2025, n. 14029 ) che l’interpretazione del contratto [ nonché -giustail combinato disposto di cui agli artt. 1324, 1362 c.c. ss.- degli attiunilaterali ( v., Cass., 23/11/2022, n. 34426; Cass., 19/3/2018, n. 6675;Cass., 6/5/2015, n. 9006 ) ], è riservata al giudice del merito, le cuivalutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione deicanoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione ( v.Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296 ).Il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già laricostruzione della volontà delle parti bensì solamente la correttaindividuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale ilgiudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti al medesimospettanti, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o inerrore di diritto (v.

Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n.14495).Come questa Corte ha avuto più volte modo di sottolineare in temadi interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comuneintenzione dei contraenti il senso letterale delle parole e delle espressioniutilizzate deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale,con considerazione delle singole clausole in correlazione tra loro ex art.1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta laformulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e inogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale unasingola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo ilNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne ilsignificato (v.

Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479;16/6/2003, n. 9626).Si è al riguardo anche dalle Sezioni Unite di questa Corte precisatoche nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti l’elementoletterale deve essere pertanto dal giudice necessariamente riguardato allastregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli -quali primari criteri d'interpretazione soggettiva ( e non già oggettiva ) delcontratto ( v.

Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 22/11/2016, n. 23701;Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass.,23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento aglifunzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ocorrettezza ex art. 1366 c.c., in considerazione dello scopo praticoperseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi allarelativa causa concreta (v.

Cass., Sez.

Un., 8/3/2019, n. 6882.

E giàCass., 23/5/2011, n. 11295).Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare ilsignificato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione praticao causa concreta.La buona fede oggettiva o correttezza (fondata sull’esigenza anchein dottrina definita di "solidarietà contrattuale" ), quale criteriod'interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c., si specifica in particolareNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti enon speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoliaffidamenti comunque ingenerati nella controparte (v.

Cass., 6/5/2015, n.9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass.,20/5/2004, n. 9628), a tale stregua non risultando consentito dareingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenutenelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v.

Cass.,23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con laragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (v., conriferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass.,Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947).Superato il c.d. principio del gradualismo ( v.

Cass., Sez.

Un.,8/3/2019, n. 6882, sul punto peraltro non massimata, e conformemente,Cass., 30/8/2019, n. 21840; Cass., 10/6/2020, n. 11092; Cass.,10/6/2020, n. 11092; Cass., 19/1/2021, n. 743; Cass.;., 19/2/2021, n.4571; Cass., 10/3/2021, n. 6579; Cass., 6/10/2021, n. 27124; Cass.,20/10/2021, n. 28996; Cass., 26/7/2022, n. 23272; e, da ultimo, Cass.24/3/2026, n. 7076 e Cass., 30/4/2026, n. 12145 ) nella ricerca dellareale o effettiva volontà delle parti il contratto deve essere dunqueimprescindibilmente interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla suaragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hannospecificamente inteso tutelare mediante la relativa stipulazione (v.

Cass.,6/7/2018, n. 17718; Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 22/11/2016, n.Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/202623701; e, da ultimo, Cass. 24/3/2026, n. 7076 e Cass., 30/4/2026, n.12145 ), con convenzionale determinazione della regola volta adisciplinare il rapporto contrattuale ( art. 1372 c.c. ).Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha inveroimmotivatamente disatteso i suindicati principi.In particolare là dove, dopo aver dato atto che la polizza dimessain atti non reca invero valide sottoscrizioni del debitoreprincipale , è pervenuta ad affermare che nella specie il pagamentooperato dall’appellante resta ugualmente inquadrabile nellafideiussione , in quanto la sottoscrizione del debitore non è, invero,un elemento necessario ai fini della valida costituzione della garanziafideiussoria, essendo quest’ultima un negozio ( anche unilaterale ) rivoltoal creditore, e non al debitore, ove non occorre la personale adesione oaccettazione del debitore , atteso che la fideiussione può essererilasciata anche senza la consapevolezza del debitore principale oaddirittura contro la sua volontà (art. 1936 comma 2 e 1950 comma 1cc) .Nella parte in cui ha posto ha sottolineato come, una volta che ilfideiussore abbia pagato l’obbligazione garantita , operi sia lasurrogazione nei diritti del creditore contro il debitore ex art. 1949 c.c., siail regresso nei riguardi del debitore principale, anche qualora questi nonfosse consapevole della prestata fideiussione, ex art. 1950 c.c. , inquanto l’ art. 1949 c.c. prevede una forma di surrogazione legale exNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026art. 1203 n. 3 c.c. stabilendo che il fideiussore che ha pagato è surrogatonei diritti che il creditore aveva contro il debitore .Al riguardo aggiungendo che, avendo l’obbligazione fideiussoria …per contenuto l’adempimento dell’obbligo altrui, l’adempimento delfideiussore determina l’estinzione di tale obbligazione e la contestualeliberazione del debitore originario nei confronti del creditore anche se ildebito principale non si estingue sotto il profilo oggettivo, ma si modificasotto il profilo soggettivo .Là dove è giunta a ritenere fondata, pertanto, la pretesadell’appellante di ritenersi surrogata ex lege nel credito vantato da Ageaverso l’appellato, ai sensi dell’art. 1203 c.c., avendo la compagniaeseguito il pagamento della medesima somma che oggi richiede in quantotenuta in forza della fideiussione rilasciata, di cui la creditrice Agea hamanifestato la volontà di avvalersi .Ancora, là dove, a fronte della censura mossa dall’allora appellato edodierno ricorrente secondo cui il riferimento alla surroga sarebbeimproprio in presenza di un contratto autonomo di garanzia, comedovrebbe invero qualificarsi la scrittura denominata “polizzafideiussoria/fideiussione bancaria” dimessa sub doc. 3 , in quanto l’autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostanteescluderebbe la surrogazione del garante nei diritti che il creditore avevanei confronti del debitore principale, atteso che a differenza di quantoprevisto per la fideiussione il pagamento del garante autonomoNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026costituirebbe adempimento di un’obbligazione propria e non siverificherebbe “una modificazione soggettiva del rapporto giuridicooriginario” , sicché il diritto del garante al rimborso delle sommepagate al beneficiario potrebbe discendere solo da un’obbligazione assuntain sede di contratto dal debitore principale , è pervenuta ad affermareche la ricostruzione dell’appellato non considera che la previsione dellasurroga del garante opera a prescindere dall’adesione del debitoreprincipale e che la facoltà del garante che abbia pagato di surrogarsi neidiritti del creditore verso il debitore è “connaturale ad ogni garanzia,autonoma o accessoria” ( Cass. n. 27619/20, rv. 660059 ) , giacchél’ autonomia … non fa venir meno la natura del contratto, volto agarantire l’adempimento di un’altrui obbligo , atteso che il contrattoautonomo di garanzia può dirsi meritevole di tutela giuridica solo nellamisura in cui l’indifferenza dell’obbligo del garante rispetto a quello deldebitore principale non si spinga fino a “privare del tutto di contenuto ilfatto che si tratta pur sempre di un contratto la cui essenziale -quindiinderogabile- funzione è quella di garantire un determinato adempimento”( Cass. n. 10652/08 ) .Nella parte in cui, a fronte della sollevata eccezione di inoperativitànella specie dell’art. 1203 c.c. in quanto Cattolica avrebbe agito inforza dell’art. 3 della polizza fideiussoria e avrebbe dedotto di averepagato in forza di quella pattuizione, asseritamente conclusa con lo stessoappellato, e non spontaneamente , nonché della dedotta non pertinenzaNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026dei riferimenti alla sottoscrizione della fideiussione da parte del solofideiussore giacché ciò non corrisponderebbe a quanto dedotto dallaparte , ha osservato che l’ impegno del debitore principale a rifonderela garante delle somme sborsate a seguito dell’escussione della garanzianon fa che ribadire … un obbligo che nasce direttamente dalla legge ederiva dalla funzione di garanzia dell’obbligo assunto dalla compagnia conla sottoscrizione della polizza , in quanto il fatto che l’appellanteabbia richiamato, a fondamento della propria domanda, anche la revisionecontrattuale che riteneva fosse stata validamente assunta da [OSCURATO:PERSONA] conla firma della polizza, non le impedisce di pretendere comunque lamedesima prestazione -ossia il rimborso- delle somme versate ad Agea- inforza del diritto di surroga che comunque, a prescindere dall’adesionedell’appellato, gli è riconosciuto per avere pagato un debito altrui in forzadi un impegno validamente assunto nei riguardi del creditore .Al riguardo aggiungendo che non si verifica, in tal caso, alcunamutatio libelli in quanto il diritto azionato, ossia il diritto di surroga delgarante, è il medesimo.

Nel ricorso monitorio, d’altronde, la compagnia hadichiarato di agire con azione di rivalsa .Orbene, emerge a tale stregua evidente come la qualificazione dellagaranzia in argomento in termini di fideiussione, e non già contrattoautonomo di garanzia, risulti essere stata dalla corte di meritonell’impugnata sentenza immotivatamente affermata, in termini del tuttoNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026generici ed astratti, senza alcun riferimento ai criteri legalid’interpretazione ex artt. 1362 ss. c.c.Omesso riferimento che si appalesa non ben comprensibile, a fortioriin presenza del dato testuale della polizza de qua che, come dall’odiernoricorrente ( nel rispetto del requisito ex art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. )censurato, al di là dell’indicazione nell’incipit a pag. 1 che laCompagnia nell’interesse del contraente si costituisce fideiussoredichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto al pagamento , recaa pag. 5, punto 6 l’espressa previsione che il pagamento dellasomma è dalla compagnia Cattolica garantita a prima semplice richiestascritta in modo automatico ed incondizionato senza possibilità per ilfideiussore di opporre ad Agea alcuna eccezione, anche nell’eventualità diopposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunqueinteressati .Tenore invero corrispondente ai requisiti in base ai quali questaCorte afferma doversi la garanzia propriamente qualificare come contrattoautonomo di garanzia ( v.

Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947 ).Deve ulteriormente porsi in rilievo che la corte di merito non hanell’impugnata sentenza tratto i corretti corollari che dalla differenza tragli istituti della fideiussione e del contratto autonomo di garanziadiscendono.Va in particolare stigmatizzato che, a fronte dell’eccepitainapplicabilità nella specie dell’istituto della surrogazione ex art. 1949 c.c.Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026e del regresso ex art. 1950 c.c., la corte di merito si sia limitata a faremero apodittico richiamo al principio affermato da Cass. n. 27619 del2020 secondo cui la facoltà del garante che abbia pagato di surrogarsinei diritti del creditore verso il debitore è “connaturale ad ogni garanziaautonoma o accessoria” .Nella detta sentenza questa Corte, dopo aver ribadito il consolidatoprincipio secondo cui l’ inserimento in un contratto di fideiussione di unaclausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per séa qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo taleclausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza ilcontratto di fideiussione , ha fatto invero salva l’ipotesi in cui vi siaun'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzionenegoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che ilgarante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionatarinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegnosolidale , sicché la fideiussione tipica va distinta dalla polizzafideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, inquest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta daquella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga delgarante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma oaccessoria .Ha altresì posto in rilievo che la caratteristica dell'autonomia èpropria della polizza fideiussoria, figura atipica e distinta dalla fideiussioneNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026tipica, la differenza tra le due figure dovendo cogliersi nel fatto che conla polizza fideiussoria il contraente si impegna ad una prestazione diversada quella garantita, a differenza della fideiussione tipica in cui invece ilgarante si impegna a fornire al creditore la medesima prestazione cui eratenuto il debitore principale (Cass. 6177/2020) .Ha ulteriormente sottolineato che questa differenza di oggettodella prestazione tra la fideiussione e la polizza fideiussoria rendequest'ultima non solo un contratto atipico, ma anche dalla naturaautonoma, rispetto al quale cioè non opera la solidarietà tipica dellafideiussione accessoria (Cass. sez. un. 3947/ 2010) .Dopo siffatti passaggi argomentativi la corte di merito è inveropervenuta a ( tra l’altro ) escludere che la natura accessoria delcontratto di garanzia possa dedursi dalla previsione del diritto disurroga dell’assicuratore , in quanto è connaturale ad ogni garanzia,sia essa autonoma o accessoria, la possibilità che il garante che abbiapagato si surroghi nei diritti del creditore verso il debitore .Orbene, sottolineato come non possa invero propriamente ritenersiche la corte di merito abbia fatto nella specie ricorso a una motivazioneper relationem, giacché nel richiamato precedente il suindicato principiorisulta in realtà meramente enunziato ( in termini tra l’altro del tuttogenerici e astratti ) senza alcuna specifica e idonea argomentazione asostegno, va osservato che nell’impugnata sentenza la corte di merito nonha invero indicato e spiegato le ragioni deponenti per la convenzionaleNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026concretizzazione nella specie della ravvisata possibilità che il garanteche abbia pagato si surroghi nei diritti del creditore verso il debitore .Dalla corte di merito non risulta infatti fornita alcuna idonea econgrua motivazione al riguardo, tale non potendo certamenteconsiderarsi l’incongruo riferimento alla possibilità che il negoziofideiussorio possa avere anche carattere unilaterale ed essere,perciò, valido, ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solofideiussore , a fortiori a fronte della mossa censura secondo cui ildiritto del garante al rimborso delle somme pagate al beneficiario può …discendere esclusivamente da una specifica obbligazione assunta in sededi contratto, nel caso di specie inesistente ; nonché dell’ulteriore rilievosecondo cui nel caso di specie l’obbligazione di garanzia assunta daCattolica verso Agea si trova all’interno di contratto predisposto più ampioche prevedeva la partecipazione “del contraente” debitore, ma che nonreca alcuna sottoscrizione di questi ) .Attesa la richiamata distinzione tra fideiussione e contrattoautonomo di garanzia, e la sottolineata circostanza per la quale lafideiussione tutela l’interesse all’adempimento della prestazione principale( v.

Cass., 9/5/2019, n. 21840; Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947 ) e ilfideiussore è un "vicario" del debitore ( v.

Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n.3947; e, conformemente Cass., 22/11/2018, n. 30181; Cass., 9/5/2019,n. 21840 e Cass., 15/10/2019, n. 25914 ), in quanto garantiscel’adempimento dell’obbligazione principale altrui, essendovi pertantoNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dalgarante, laddove il contratto autonomo realizza invece il trasferimento daun soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancataesecuzione -per inadempimento o per altra ragione- della prestazionecontrattuale, l’obbligazione del garante autonomo essendo quindiun’obbligazione propria del medesimo, del tutto autonoma equalitativamente diversa dalla prestazione obbligatoria oggetto delcontratto garantito, in quanto volta non già a garantire il relativoadempimento bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante iltempestivo versamento di predeterminata somma di denaro, sostitutivadella mancata o inesatta prestazione del debitore ( v.

Cass., Sez.

Un.,18/2/2010, n. 3947 ), va posto in rilievo che nell’impugnata sentenza lacorte di merito non ha d’altro canto nemmeno spiegato le ragioni delravvisato operare nella specie degli artt. 1949 e 1950 c.c. -propri delladisciplina della fideiussione-, come del pari dell’obbligo nascente dallanorma di cui all’art. 1203 cc., in ipotesi come nella specie di garanziastipulata in mancanza di qualsiasi richiesta o incarico o assunzione diresponsabilità da parte del debitore principale al riguardo, conconseguente esposizione del medesimo da parte del garante all’operaredegli istituti della surrogazione e della rivalsa, del tutto all’insaputa diquest’ultimo ( cfr. Cass., 21/1/2026, n. 1292 ).A parte il rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenzadi legittimità anche la posizione del fideiussore viene ad essere inveroNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026sottoposta a condizioni più gravose e svantaggiose in caso di apposizionedella clausola solve et repete ( v. già Cass., 13/8/1953, n. 2729.

Perl’affermazione che trattasi di clausola in sé valida ma vessatoria ex art.1341, 2° co., c.c. v.

Cass., 18/2/2010, n. 3947 ), vale al riguardosottolineare come questa Corte abbia già avuto modo di porre altresì inrilievo che, stante il difetto dell’accessorietà caratterizzante la prestatagaranzia, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiarioil garante autonomo non può agire in ripetizione nei confronti diquest'ultimo, nemmeno in caso di escussione illegittima (salva l’ipotesi difrode) della garanzia, potendo invece esperire l’azione di regresso ex art.1950 c.c. nei confronti del debitore garantito, senza possibilità perquest’ultimo di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepirealcunché in merito all'avvenuto pagamento ( v.

Cass., Sez.

Un.,18/2/2010, n. 3947 ).Tale principio è stato dalle Sezioni Unite di questa Corte peraltroaffermato con riferimento al debitore principale ordinante,vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario (v.

Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947).Diversa è tuttavia l’ipotesi in cui come nella specie il debitoreprincipale sia non ordinante, non abbia cioè conferito incarico o mandato aterzi di prestare garanzia, e sia pertanto del tutto inconsapevoledell’operato del garante autonomo, a cagione della cui autonoma iniziativavenga a risultare esposto al regresso da parte del medesimo dopo ilNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026pagamento effettuato al beneficiario.

Con conseguente imprescindibilenecessità di resistere in giudizio, senza possibilità di opporgli le eccezioniche avrebbe potuto opporre al creditore beneficiario garantito.

Ovvero diagire successivamente in giudizio per la restituzione dell’indebito.Va sotto tale profilo considerato che, come questa Corte ha giàavuto più volte modo di affermare ( v., da ultimo, Cass., 6/5/2020, n.8494 ), l'intrapresa di attività giudiziaria (v.

Cass., 21/8/2004, n. 16530) -anche a prescindere dal rischio della soccombenza (v.

Cass., 15/1/1970,n. 81)- si sostanzia in un’attività gravosa o eccezionale comportantenotevoli rischi e rilevanti sacrifici (v.

Cass., 30/3/2005, n. 6735; Cass.,9/2/2004, n. 2422), come tale eccedente invero l’apprezzabile sacrificiocostituente il limite dell’obbligo di buona fede o correttezza quale regola dicondotta che il soggetto -a prescindere alla sussistenza di specifici obblighicontrattuali- è tenuto a osservare nei rapporti della vita di relazione atutela dell’interesse e dell'utilità altrui, la cui violazione prospetta profili diresponsabilità ( v.

Cass., 20/8/2015, n. 16990; Cass., 15/2/2007, n.3462.

Cfr. altresì Cass., 20/5/2015, n. 10270; Cass., 27/8/2014, n.18304; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28056; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass.,27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651.

Cfr., ancora, Cass.,24/9/1999, n. 10511; Cass., 20/4/1994, n. 3775 ).Oltre che regola di condotta ( nonché regola ex art. 1366 c.c. diinterpretazione del contratto: v.

Cass., 23/5/2011, n. 11295 ), la buonaNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026fede o correttezza costituisce infatti anche criterio di determinazione dellaprestazione contrattuale, quale fonte [altra e diversa sia da quellaeteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. ( in ordine alla quale v.

Cass.,27/11/2012, n. 20991 ) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. ( inrelazione alla quale cfr. Cass., 10/7/2008, n. 18868; Cass., 26/1/2006, n.1689; Cass., 22/5/2001, n. 6956.

V. altresì Cass., 9/11/1998, n. 11264 )]di integrazione del comportamento dovuto (v.

Cass., 30/10/2007, n.22860).A tale stregua, l’impegno imposto dall'obbligo di buona fedeoggettiva o correttezza non può che considerarsi correlato alle condizionidel caso, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (v.Cass., 30/10/2007, n. 22860), e valutarsi alla stregua della causaconcreta del contratto ( cfr., con riferimento all'incarico conferito dalcommittente al professionista, Cass., 29/1/2013, n. 2071 ).Orbene, si appalesa invero contraria a buona fede o correttezza lacondotta del soggetto che, nello stipulare un contratto autonomo digaranzia di un determinato rapporto giuridico all’insaputa del debitoreprincipale, esponga il medesimo alla necessità di resistere o agire ingiudizio per far valere nei suoi confronti l’inesistenza o nullità dellagaranzia autonoma per difetto di causa; ovvero per domandare larestituzione di quanto sia stato costretto a pagare al medesimo senzapotergli opporre eccezioni, anche relative al rapporto garantito e cheNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026avrebbe potuto viceversa opporre -anche in via extragiudiziale- alcreditore originario.Nell’impugnata sentenza i suindicati principi sono rimasti disattesidalla corte di merito, che non si è fatta carico di esperire alcuna indagineal riguardo, non peritandosi nemmeno di considerare e valutare lacondotta nella specie mantenuta dal garante, con particolare e specificoriguardo ai profili sopra evidenziati.

Né ha altrimenti spiegato come possain tale ipotesi insorgere ed operare ( pure ) l’indicato obbligo ex art. 1203c.c.Della medesima, attesa la fondatezza nei suindicati termini del 4°motivo, assorbiti ogni altra questione e differente profilo nonché gli altrimotivi [ il 1° motivo ( con il quale il ricorrente denunzia violazione dell’art.342 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. ); il 2° motivo(con il quale denunzia omesso esame di fatti decisivi della controversia, inriferimento in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.); il 3° motivo (conil quale denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360,1° co. n. 4, c.p.c.); il 5° motivo ( con il quale denunzia violazione dell’art.132 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. ); il 6° motivo(con il quale denunzia violazione dell’art. 1203 c.c., in riferimento all’art.360, 1° co. n. 3, c.p.c.); il 7° motivo ( con il quale denunzia violazionedell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. ); l’8°motivo ( con il quale denunzia violazione degli artt. 112, 346, 347 c.p.c.,in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. ); il 9° motivo (con il qualeNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026denunzia violazione dell’art. 1284 c.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n.3, c.p.c.); il 10° motivo ( con il quale denunzia violazione difettoassoluto di motivazione in punto di condanna alle spese proceduramonitoria ), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio allaCorte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 4° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi.

Cassa in relazionel’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.Visti gli artt. 276, 5° co., c.p.c. e 118, 4° co., disp. att. c.p.c., ilPresidente nomina estensore se stesso.Roma, 30/1/2026Il Presidente estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 237/2024depositata il 1°/2/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del 1°/2/2024 la Corte d’Appello di Venezia, inaccoglimento del gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] diAssicurazione s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Verona12/10/2022, ha accolto la domanda dalla medesima in originemonitoriamente azionata nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] di rivalsa inrelazione al pagamento effettuato alla Agea – Agenzia per le Erogazioni inAgricoltura dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’esito dellasubita escussione di polizza fideiussoria emessa a garanziadell’adempimento delle obbligazioni dal predetto [OSCURATO:PERSONA] assunte a frontedell’anticipazione di aiuto per il sostegno allo sviluppo rurale concessagli aisensi del Regolamento CE 1698/2005.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a 10 motivi illustrati damemoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrataa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito di scissione di quest’ultima inGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aseguito di atto di fusione per incorporazione), depositando anchememoria.Resiste con separato controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONEVa pregiudizialmente rigettata l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva sollevata dalla controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., sulpresupposto di avere trasferito i propri rapporti (ad eccezione di quelliCome questa Corte ha già avuto modo di affermare, la scissioneparziale di società disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c. ( come modificatidal d.lgs. n. 6 del 2003 ), consistente nel trasferimento di parte delpatrimonio a una o più società -preesistenti o di nuova costituzione- conassegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci dellasocietà scissa, si sostanzia in una fattispecie effettivamente traslativa,comportante l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimonialiin precedenza insussistenti nel suo patrimonio, senza che ciò determinil'estinzione della società scissa e il subingresso di quella risultante dallascissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosipiuttosto come successione a titolo particolare nel diritto controverso che,ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità delladisciplina dell'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà di spiegare -qualesuccessore a titolo particolare nel rapporto controverso- intervento ingiudizio, anche in sede di gravame, al di fuori dei limiti di cui all’art. 344c.p.c., e d’impugnare la sentenza eventualmente pronunziata nei confrontidel dante causa ( v. Cass., 4/12/2018, n. 31313, e, conformemente,Cass., 16/5/2019, n. 13192 ).Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026Con il 4° motivo, da esaminarsi preliminarmente in quantologicamente prioritario, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1362,1363, 1324, in riferimento all’art. 360, 1° co., c.p.c.Si duole che, pur concordando con il [OSCURATO:PERSONA] circa la falsitàdelle sottoscrizioni del contraente sul contratto polizza fideiussoria … postoa fondamento della domanda monitoria di Cattolica e del giudizio dimerito , la corte di merito sia invero pervenuta ad accogliere ladomanda di Cattolica affermando che l’obbligazione da essaunilateralmente assunta verso Agea … era una fideiussione, ed in quantotale disciplinata tra gli altri dagli artt. 1949 – 1950 c.c. in punto di surrogae regresso .Lamenta che la Corte territoriale ha qualificato tale obbligazionequale fideiussione … sic et simpliciter per l’omonima espressione letteralecontenuta nella polizza, in violazione dei criteri ermeneutici di cui allenorme in epigrafe, applicabili ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali, inparticolare il criterio che impone di considerare non solo il tenore letteraledell’atto ma la comune intenzione delle parti ( della parte per gli attiunilaterali ) desumibile dal comportamento tenuto, e quello che impone diinterpretare il contenuto delle clausole mettendole in relazione eSi duole non essersi dalla corte di merito considerato che il documento de quo , pur denominato polizza fideiussoria erecante nell’incipit a pag. 1 l’indicazione che la CompagniaNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026nell’interesse del contraente si costituisce fideiussore dichiarandosi con ilcontraente solidalmente tenuto al pagamento , a pag. 5, punto 6prevede poi espressamente il pagamento della somma garantita da partedi Cattolica “a prima semplice richiesta scritta in modo automatico edincondizionato senza possibilità per il fideiussore di opporre ad Ageaalcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dalContraente o da altri soggetti comunque interessati” ed al punto 8 la“rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed alle eccezioni” .Lamenta che il contenuto della polizza … interpretato non solosecondo il tenore letterale, considerato il contenuto sostanziale delleclausole ed in relazione tra loro, esprime la chiara volontà di Cattolica(rectius Fata cui Cattolica è subentrata) di assumere verso Agea unaobbligazione autonoma di garanzia poiché il garante assume non solol’obbligo di pagamento nei confronti del beneficiario a semplice richiesta,ma anche quello di pagare somma maggiore di quella dovuta dal debitore,nonché il divieto di opporgli eccezioni, e dunque manifestando impegnoprivo del carattere, che contraddistingue la fideiussione, di accessorietàdel debito principale .Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che secondo costante giurisprudenza di codesta Corte l’assunzione diobbligazione autonoma di garanzia è espressione della libera volontà delleparti e si differenzia dalla fideiussione perché la garanzia prestata mancadel carattere di accessorietà rispetto all’obbligazione principale: il garante,Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026al di là delle formule letterali usate, si obbliga ad adempiereun’obbligazione sua propria, pagando un debito proprio e non un debitoaltrui .Lamenta non essersi dalla corte considerato che la caratteristicafondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello difideiussione di cui agli artt. 1936 e seguenti cod. civ., è proprio la carenzadell’elemento dell’accessorietà a prescindere dalle espressioniutilizzate , e che la caratteristica principale della garanzia autonomaè la traslazione del rischio inerente al rapporto principale dalla sferapatrimoniale del creditore a quella del garante , sicché questa formadi garanzia ha … funzione indennitaria: l’obbligo assunto dal garante neiconfronti del creditore non ha ad oggetto l’adempimento dell’obbligazioneprincipale, ma consiste nell’impegno di pagare una somma di denarocommisurata al rischio economico sopportato dal creditore stesso nel casodi mancato o parziale adempimento da parte del debitore principale ,con la conseguenza che la prestazione dovuta dal garante èqualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendonon quella di assicurare l’adempimento della prestazione dedotta incontratto, ma semplicemente quella di assicurare la soddisfazionedell’interesse economico del beneficiario compromessodall’inadempimento .A tale stregua, per la sua indipendenza dall’obbligazioneprincipale , il contratto autonomo di garanzia si distingue … dallaNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo deldebitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante siobbliga ( non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto ) a tenereindenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione deldebitore, spesso con una prestazione solo equivalente e nonnecessariamente corrispondente a quella dovuta .Lamenta che la scorretta interpretazione e qualificazionedell’obbligazione assunta da Cattolica con la propria sottoscrizione dellapolizza fideiussoria … ha riverberato sulla illegittimità della decisione dellacorte territoriale laddove ha riconosciuto a Cattolica il diritto di surroga exlege ex artt. 1203 c.c. in relazione agli artt. 1949 – 1950 c.c. disciplinantirapporto di fideiussione .Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che l’obbligazione autonoma di garanzia non è disciplinata dalle norme delcodice civile sulla fideiussione, ma dall’autonomia contrattuale.L’autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostanteesclude la surrogazione legale del garante, il quale ha pagato adempiendouna obbligazione propria, nei diritti che il creditore aveva nei confronti deldebitore principale ; con la conseguenza che a differenza di quantoprevisto per la fideiussione, non si ha una modificazione soggettiva delrapporto giuridico originario. Il diritto del garante al rimborso delle sommepagate al beneficiario può dunque discendere esclusivamente da unaspecifica obbligazione assunta in sede di contratto, nel caso di specieNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026inesistente. ( Ed invero nel caso di specie l’obbligazione di garanziaassunta da Cattolica verso Agea si trova all’interno di contrattopredisposto più ampio che prevedeva la partecipazione “del contraente”debitore, ma che non reca alcuna sottoscrizione di questi ) .Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto più voltemodo di affermare ( v., da ultimo, Cass., 21/1/2026, n. 1292 ), ilcontratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), espressionedell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenereindenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dellaprestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche unfare infungibile (es., l’obbligazione dell'appaltatore), laddove lafideiussione garantisce l'adempimento dell’obbligazione principale altrui,dovuta dal garante ( v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947; e,conformemente Cass., 22/11/2018, n. 30181; Cass., 9/5/2019, n. 21840e Cass., 15/10/2019, n. 25914 ).Il contratto autonomo realizza invero il trasferimento da un soggettoad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione -perinadempimento o per altra ragione- della prestazione contrattuale; lafideiussione tutela l'interesse all'adempimento della prestazione principale( v. Cass., 9/5/2019, n. 21840; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ).Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026A tale stregua, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore,l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonomarispetto alla prestazione obbligatoria oggetto del contratto garantito,rispetto alla quale è qualitativamente diversa, in quanto non rivolta agarantire il relativo adempimento bensì ad indennizzare il creditoreinsoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaropredeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione deldebitore ( v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ).Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza pertanto perl’assenza dell’accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principalepropria della fideiussione ( v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947, e,conformemente, Cass., 17/6/2013, n. 15108; Cass., 31/7/2015, n.16213; Cass., 14/6/2016, n. 12152; Cass., 28/3/2017, n. 7883; Cass.,11/12/2018, n. 31956; Cass., 9/5/2019, n. 21840; Cass., 15/10/2019, n.25914. Cfr. altresì Cass., 29/12/2018, n. 30837; Cass., 29/12/2018, n.30836 ).Come anche dalla migliore dottrina sostenuto, il principio diaccessorietà della fideiussione si sostanzia:a) nella validità dell’obbligazione fideiussoria in dipendenza dellavalidità dell’obbligazione principale ( art. 1939 c.c. ), sicché la fideiussioneè nulla se il debito garantito sia nullo, il fideiussore potendo far valereanche le cause di annullabilità del titolo dell’obbligazione principale ( iviricompresi i vizi della volontà );Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026b) nell’opponibilità da parte del fideiussore al creditore di tutte leeccezioni opponibili al debitore principale;c) nella corrispondenza di quanto dovuto dal fideiussore a quantodovuto dal debitore principale, non potendo l’obbligazione del garanteeccedere quella del garantito ed essere prestata a condizioni più onerose;d) nell’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta dipagamento del creditore ( art. 1952, 2° co., c.c. ), per consentire aldebitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da farvalere nei confronti del creditore ( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass.,17/6/2013, n. 15108; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).Il difetto di accessorietà ridonda, in particolare:- nell’esclusione della facoltà per il garante di opporre al creditore leeccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., conconseguente preclusione per il debitore di richiedere che il garanteopponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale( v. Cass., 31/7/2015, n. 16213; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ), erinuncia del garante a opporre eccezioni anche ove abbia agito inregresso, dopo il pagamento;- nel divieto per il garante di opporre eccezioni riguardanti ilrapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell’exceptiodoli generalis.Il garante può peraltro in ogni caso sollevare nei confronti delcreditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia, e in particolareNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026l’eccezione di relativa estinzione [ v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass.,11/12/2018, n. 31956, ove si è affermato che se la garanzia vieneprestata esclusivamente in rapporto all'adempimento dovuto da undeterminato soggetto, ove questi venga liberato ( mediante una novazionesoggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sollevare neiconfronti del creditore l'eccezione di estinzione della garanzia].Il contratto autonomo di garanzia è dunque un negozio atipicomediante il quale un soggetto si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire arichiesta del creditore la prestazione dovuta dal debitore senza potersollevare eccezioni in ordine al rapporto garantito.L’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezionirelative al rapporto garantito non è tuttavia assoluta ( v. Cass.,21/1/2026, n. 1292 ).Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto più voltemodo di affermare (cfr. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947; e,conformemente, da ultimo, Cass., 22/4/2024, n. 10786 ), essa trovainvero limite:a) allorquando la nullità del contratto-base o di sue clausole dipendada contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, e mediante ilcontratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamentovieta ( v. Cass., 11/12/2018, n. 31956; Cass., 25/8/2017, n. 20397;Cass., 22/9/2015, n. 18702; Cass., 3/3/2009, n. 5044. V. altresì Cass.,7/3/2002, n. 3326. E già Cass. 24/4/1991, n. 3519 ).Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026b) nella proponibilità della cd. exceptio doli generalis seu presentis,basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito perpregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o peraltra causale;c) allorquando le eccezioni attengano alla validità dello stessocontratto di garanzia;d) allorquando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;e) allorquando il garante faccia valere l'inesistenza del rapportogarantito.Si è da questa Corte ( v. Cass., 21/1/2026, n. 1292 ) altresì posto inrilievo che:- che, non potendo ammettersi la legittimità di plurime escussioni, laliberazione del debitore principale all’esito del pagamento da parte delgarante in favore del beneficiario attesta la sussistenza, anche in caso dicontratto autonomo di garanzia, di un collegamento tra rapporto deldebitore garantito e rapporto di garanzia ( cfr. Cass., 9/7/2018, n. 17997;Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947; Cass., 12/1/2007, n. 412; Cass.,Sez. Un., 1°/10/1987, n. 7341 );- che nelle garanzie autonome l’assunzione da parte del garantedell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta delbeneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioniinerenti il rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità delcontratto da cui tale rapporto deriva (a meno che non siano fondate -Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026come detto- sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceitàdella causa), non escludono l’operatività della buona fede o correttezza,quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata in virtùdella quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento ove esistanoprove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) dellarichiesta del beneficiario; tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà,ma un dovere del garante, il quale è di solto legato al debitore principaleda un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza esecondo buona fede, con la conseguenza che l’accoglimento della richiestadi pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti dellasua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa neiconfronti del debitore principale ( v. Cass., 17/3/2006, n. 5997. Cfr.altresì Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 );- che, in tema di contratto autonomo di garanzia, al fine diparalizzare la pretesa del beneficiario il garante escusso perl’adempimento può sempre far valere l’estinzione dell’obbligazionegarantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la malafede che legittima la c.d. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza(originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo lastessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale chedall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, privala garanzia della propria ragione giustificativa (v. Cass., 30/8/2024, n.23434. E già Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026Con particolare riguardo alla suindicata questione del rapporto tra lanullità o inesistenza del contratto garantito e quello di garanzia, vaulteriormente osservato che, non essendo nell’ordinamento ammessinegozi e contratti privi di causa, anche il contratto autonomo di garanziaha una propria causa ( v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ), daindividuarsi nella specifica causa di garanzia ( cfr. Cass., 11/10/2024, n.26508; Cass., 31/3/2021, n. 8874; Cass., 11/12/2019, n. 32402 ).In particolare, come posto in rilievo anche dalla migliore dottrina, ilcontratto autonomo di garanzia è volto a realizzare l’interesse delcreditore ad essere garantito della certezza e puntualità del pagamento,evitando contestazioni dilatorie riguardanti la validità del credito.Sia la fideiussione che il contratto autonomo di garanziacostituiscono invero il momento esecutivo di un’operazione economica chemuove solitamente dal mandato ( v. Cass., 17/3/2006, n. 5997 ) conferitoal garante dal debitore principale del contratto garantito (rapporto diprovvista).A tale stregua, come anche in dottrina autorevolmente sostenuto, varavvisata la sussistenza di una doppia causa, attesa la relazionedell’obbligazione del garante con il contratto di mandato che lega ilrichiedente la garanzia al fideiussore/garante autonomo [ al riguardodovendo accostarsi il negozio autonomo di garanzia alla delegazionepassiva (quale operazione negoziale caratterizzata dall’incarico dato daldebitore – delegante- a un terzo -delegato- di obbligarsi verso il creditoreNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026-delegatario-), in quanto la duplicità della causa corrisponde alladelegazione passiva ] ( v. Cass., 21/1/2026, n. 1292 ).A tale stregua, in considerazione della specifica causa di garanziaconnotante l’obbligazione assunta, il garante autonomo (diversamente daldelegato) può opporre al beneficiario l’inesistenza o la nullità del creditogarantito risultante da prove certe e liquide, in quanto l’interesse delcreditore ad essere garantito della certezza e puntualità del pagamentoevitando contestazioni dilatorie riguardanti la validità del credito nonimplica che il creditore abbia diritto al pagamento anche se il credito èinesistente o nullo, il negozio di garanzia rilevando pur sempre in funzionedi garanzia di un credito, a tale stregua per ciò stesso presupponendol’esistenza e la validità del diritto di cui è volta a rendere certa l’attuazione( v. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1292 ).Ne consegue ulteriormente che, se in presenza di contrattoautonomo il garante può senz’altro sollevare nei confronti del creditoreeccezioni fondate sul contratto di garanzia, deve a fortiori ammettersi cheanche il debitore principale possa sollevare eccezioni concernentil’inesistenza o nullità di tale contratto, atteso che in ragione della relativasussistenza ed esecuzione rimane invero esposto al regresso del garanteche abbia subito l’escussione da parte del terzo beneficiario (v. Cass.,21/1/2026, n. 1292).Va sotto altro profilo posto in rilievo come risponda a principioconsolidato nella giurisprudenza di legittimità ( v., da ultimo, Cass.,Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/202626/5/2025, n. 14029 ) che l’interpretazione del contratto [ nonché -giustail combinato disposto di cui agli artt. 1324, 1362 c.c. ss.- degli attiunilaterali ( v., Cass., 23/11/2022, n. 34426; Cass., 19/3/2018, n. 6675;Cass., 6/5/2015, n. 9006 ) ], è riservata al giudice del merito, le cuivalutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione deicanoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione ( v.Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296 ).Il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già laricostruzione della volontà delle parti bensì solamente la correttaindividuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale ilgiudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti al medesimospettanti, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o inerrore di diritto (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n.14495).Come questa Corte ha avuto più volte modo di sottolineare in temadi interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comuneintenzione dei contraenti il senso letterale delle parole e delle espressioniutilizzate deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale,con considerazione delle singole clausole in correlazione tra loro ex art.1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta laformulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e inogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale unasingola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo ilNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne ilsignificato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479;16/6/2003, n. 9626).Si è al riguardo anche dalle Sezioni Unite di questa Corte precisatoche nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti l’elementoletterale deve essere pertanto dal giudice necessariamente riguardato allastregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli -quali primari criteri d'interpretazione soggettiva ( e non già oggettiva ) delcontratto ( v. Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 22/11/2016, n. 23701;Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass.,23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento aglifunzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ocorrettezza ex art. 1366 c.c., in considerazione dello scopo praticoperseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi allarelativa causa concreta (v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882. E giàCass., 23/5/2011, n. 11295).Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare ilsignificato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione praticao causa concreta.La buona fede oggettiva o correttezza (fondata sull’esigenza anchein dottrina definita di "solidarietà contrattuale" ), quale criteriod'interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c., si specifica in particolareNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti enon speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoliaffidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n.9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass.,20/5/2004, n. 9628), a tale stregua non risultando consentito dareingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenutenelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass.,23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con laragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (v., conriferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass.,Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).Superato il c.d. principio del gradualismo ( v. Cass., Sez. Un.,8/3/2019, n. 6882, sul punto peraltro non massimata, e conformemente,Cass., 30/8/2019, n. 21840; Cass., 10/6/2020, n. 11092; Cass.,10/6/2020, n. 11092; Cass., 19/1/2021, n. 743; Cass.;., 19/2/2021, n.4571; Cass., 10/3/2021, n. 6579; Cass., 6/10/2021, n. 27124; Cass.,20/10/2021, n. 28996; Cass., 26/7/2022, n. 23272; e, da ultimo, Cass.24/3/2026, n. 7076 e Cass., 30/4/2026, n. 12145 ) nella ricerca dellareale o effettiva volontà delle parti il contratto deve essere dunqueimprescindibilmente interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla suaragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hannospecificamente inteso tutelare mediante la relativa stipulazione (v. Cass.,6/7/2018, n. 17718; Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 22/11/2016, n.Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/202623701; e, da ultimo, Cass. 24/3/2026, n. 7076 e Cass., 30/4/2026, n.12145 ), con convenzionale determinazione della regola volta adisciplinare il rapporto contrattuale ( art. 1372 c.c. ).Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha inveroimmotivatamente disatteso i suindicati principi.In particolare là dove, dopo aver dato atto che la polizza dimessain atti non reca invero valide sottoscrizioni del debitoreprincipale , è pervenuta ad affermare che nella specie il pagamentooperato dall’appellante resta ugualmente inquadrabile nellafideiussione , in quanto la sottoscrizione del debitore non è, invero,un elemento necessario ai fini della valida costituzione della garanziafideiussoria, essendo quest’ultima un negozio ( anche unilaterale ) rivoltoal creditore, e non al debitore, ove non occorre la personale adesione oaccettazione del debitore , atteso che la fideiussione può essererilasciata anche senza la consapevolezza del debitore principale oaddirittura contro la sua volontà (art. 1936 comma 2 e 1950 comma 1cc) .Nella parte in cui ha posto ha sottolineato come, una volta che ilfideiussore abbia pagato l’obbligazione garantita , operi sia lasurrogazione nei diritti del creditore contro il debitore ex art. 1949 c.c., siail regresso nei riguardi del debitore principale, anche qualora questi nonfosse consapevole della prestata fideiussione, ex art. 1950 c.c. , inquanto l’ art. 1949 c.c. prevede una forma di surrogazione legale exNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026art. 1203 n. 3 c.c. stabilendo che il fideiussore che ha pagato è surrogatonei diritti che il creditore aveva contro il debitore .Al riguardo aggiungendo che, avendo l’obbligazione fideiussoria …per contenuto l’adempimento dell’obbligo altrui, l’adempimento delfideiussore determina l’estinzione di tale obbligazione e la contestualeliberazione del debitore originario nei confronti del creditore anche se ildebito principale non si estingue sotto il profilo oggettivo, ma si modificasotto il profilo soggettivo .Là dove è giunta a ritenere fondata, pertanto, la pretesadell’appellante di ritenersi surrogata ex lege nel credito vantato da Ageaverso l’appellato, ai sensi dell’art. 1203 c.c., avendo la compagniaeseguito il pagamento della medesima somma che oggi richiede in quantotenuta in forza della fideiussione rilasciata, di cui la creditrice Agea hamanifestato la volontà di avvalersi .Ancora, là dove, a fronte della censura mossa dall’allora appellato edodierno ricorrente secondo cui il riferimento alla surroga sarebbeimproprio in presenza di un contratto autonomo di garanzia, comedovrebbe invero qualificarsi la scrittura denominata “polizzafideiussoria/fideiussione bancaria” dimessa sub doc. 3 , in quanto l’autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostanteescluderebbe la surrogazione del garante nei diritti che il creditore avevanei confronti del debitore principale, atteso che a differenza di quantoprevisto per la fideiussione il pagamento del garante autonomoNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026costituirebbe adempimento di un’obbligazione propria e non siverificherebbe “una modificazione soggettiva del rapporto giuridicooriginario” , sicché il diritto del garante al rimborso delle sommepagate al beneficiario potrebbe discendere solo da un’obbligazione assuntain sede di contratto dal debitore principale , è pervenuta ad affermareche la ricostruzione dell’appellato non considera che la previsione dellasurroga del garante opera a prescindere dall’adesione del debitoreprincipale e che la facoltà del garante che abbia pagato di surrogarsi neidiritti del creditore verso il debitore è “connaturale ad ogni garanzia,autonoma o accessoria” ( Cass. n. 27619/20, rv. 660059 ) , giacchél’ autonomia … non fa venir meno la natura del contratto, volto agarantire l’adempimento di un’altrui obbligo , atteso che il contrattoautonomo di garanzia può dirsi meritevole di tutela giuridica solo nellamisura in cui l’indifferenza dell’obbligo del garante rispetto a quello deldebitore principale non si spinga fino a “privare del tutto di contenuto ilfatto che si tratta pur sempre di un contratto la cui essenziale -quindiinderogabile- funzione è quella di garantire un determinato adempimento”( Cass. n. 10652/08 ) .Nella parte in cui, a fronte della sollevata eccezione di inoperativitànella specie dell’art. 1203 c.c. in quanto Cattolica avrebbe agito inforza dell’art. 3 della polizza fideiussoria e avrebbe dedotto di averepagato in forza di quella pattuizione, asseritamente conclusa con lo stessoappellato, e non spontaneamente , nonché della dedotta non pertinenzaNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026dei riferimenti alla sottoscrizione della fideiussione da parte del solofideiussore giacché ciò non corrisponderebbe a quanto dedotto dallaparte , ha osservato che l’ impegno del debitore principale a rifonderela garante delle somme sborsate a seguito dell’escussione della garanzianon fa che ribadire … un obbligo che nasce direttamente dalla legge ederiva dalla funzione di garanzia dell’obbligo assunto dalla compagnia conla sottoscrizione della polizza , in quanto il fatto che l’appellanteabbia richiamato, a fondamento della propria domanda, anche la revisionecontrattuale che riteneva fosse stata validamente assunta da [OSCURATO:PERSONA] conla firma della polizza, non le impedisce di pretendere comunque lamedesima prestazione -ossia il rimborso- delle somme versate ad Agea- inforza del diritto di surroga che comunque, a prescindere dall’adesionedell’appellato, gli è riconosciuto per avere pagato un debito altrui in forzadi un impegno validamente assunto nei riguardi del creditore .Al riguardo aggiungendo che non si verifica, in tal caso, alcunamutatio libelli in quanto il diritto azionato, ossia il diritto di surroga delgarante, è il medesimo. Nel ricorso monitorio, d’altronde, la compagnia hadichiarato di agire con azione di rivalsa .Orbene, emerge a tale stregua evidente come la qualificazione dellagaranzia in argomento in termini di fideiussione, e non già contrattoautonomo di garanzia, risulti essere stata dalla corte di meritonell’impugnata sentenza immotivatamente affermata, in termini del tuttoNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026generici ed astratti, senza alcun riferimento ai criteri legalid’interpretazione ex artt. 1362 ss. c.c.Omesso riferimento che si appalesa non ben comprensibile, a fortioriin presenza del dato testuale della polizza de qua che, come dall’odiernoricorrente ( nel rispetto del requisito ex art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. )censurato, al di là dell’indicazione nell’incipit a pag. 1 che laCompagnia nell’interesse del contraente si costituisce fideiussoredichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto al pagamento , recaa pag. 5, punto 6 l’espressa previsione che il pagamento dellasomma è dalla compagnia Cattolica garantita a prima semplice richiestascritta in modo automatico ed incondizionato senza possibilità per ilfideiussore di opporre ad Agea alcuna eccezione, anche nell’eventualità diopposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunqueinteressati .Tenore invero corrispondente ai requisiti in base ai quali questaCorte afferma doversi la garanzia propriamente qualificare come contrattoautonomo di garanzia ( v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ).Deve ulteriormente porsi in rilievo che la corte di merito non hanell’impugnata sentenza tratto i corretti corollari che dalla differenza tragli istituti della fideiussione e del contratto autonomo di garanziadiscendono.Va in particolare stigmatizzato che, a fronte dell’eccepitainapplicabilità nella specie dell’istituto della surrogazione ex art. 1949 c.c.Numero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026e del regresso ex art. 1950 c.c., la corte di merito si sia limitata a faremero apodittico richiamo al principio affermato da Cass. n. 27619 del2020 secondo cui la facoltà del garante che abbia pagato di surrogarsinei diritti del creditore verso il debitore è “connaturale ad ogni garanziaautonoma o accessoria” .Nella detta sentenza questa Corte, dopo aver ribadito il consolidatoprincipio secondo cui l’ inserimento in un contratto di fideiussione di unaclausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per séa qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo taleclausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza ilcontratto di fideiussione , ha fatto invero salva l’ipotesi in cui vi siaun'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzionenegoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che ilgarante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionatarinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegnosolidale , sicché la fideiussione tipica va distinta dalla polizzafideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, inquest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta daquella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga delgarante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma oaccessoria .Ha altresì posto in rilievo che la caratteristica dell'autonomia èpropria della polizza fideiussoria, figura atipica e distinta dalla fideiussioneNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026tipica, la differenza tra le due figure dovendo cogliersi nel fatto che conla polizza fideiussoria il contraente si impegna ad una prestazione diversada quella garantita, a differenza della fideiussione tipica in cui invece ilgarante si impegna a fornire al creditore la medesima prestazione cui eratenuto il debitore principale (Cass. 6177/2020) .Ha ulteriormente sottolineato che questa differenza di oggettodella prestazione tra la fideiussione e la polizza fideiussoria rendequest'ultima non solo un contratto atipico, ma anche dalla naturaautonoma, rispetto al quale cioè non opera la solidarietà tipica dellafideiussione accessoria (Cass. sez. un. 3947/ 2010) .Dopo siffatti passaggi argomentativi la corte di merito è inveropervenuta a ( tra l’altro ) escludere che la natura accessoria delcontratto di garanzia possa dedursi dalla previsione del diritto disurroga dell’assicuratore , in quanto è connaturale ad ogni garanzia,sia essa autonoma o accessoria, la possibilità che il garante che abbiapagato si surroghi nei diritti del creditore verso il debitore .Orbene, sottolineato come non possa invero propriamente ritenersiche la corte di merito abbia fatto nella specie ricorso a una motivazioneper relationem, giacché nel richiamato precedente il suindicato principiorisulta in realtà meramente enunziato ( in termini tra l’altro del tuttogenerici e astratti ) senza alcuna specifica e idonea argomentazione asostegno, va osservato che nell’impugnata sentenza la corte di merito nonha invero indicato e spiegato le ragioni deponenti per la convenzionaleNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026concretizzazione nella specie della ravvisata possibilità che il garanteche abbia pagato si surroghi nei diritti del creditore verso il debitore .Dalla corte di merito non risulta infatti fornita alcuna idonea econgrua motivazione al riguardo, tale non potendo certamenteconsiderarsi l’incongruo riferimento alla possibilità che il negoziofideiussorio possa avere anche carattere unilaterale ed essere,perciò, valido, ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solofideiussore , a fortiori a fronte della mossa censura secondo cui ildiritto del garante al rimborso delle somme pagate al beneficiario può …discendere esclusivamente da una specifica obbligazione assunta in sededi contratto, nel caso di specie inesistente ; nonché dell’ulteriore rilievosecondo cui nel caso di specie l’obbligazione di garanzia assunta daCattolica verso Agea si trova all’interno di contratto predisposto più ampioche prevedeva la partecipazione “del contraente” debitore, ma che nonreca alcuna sottoscrizione di questi ) .Attesa la richiamata distinzione tra fideiussione e contrattoautonomo di garanzia, e la sottolineata circostanza per la quale lafideiussione tutela l’interesse all’adempimento della prestazione principale( v. Cass., 9/5/2019, n. 21840; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ) e ilfideiussore è un "vicario" del debitore ( v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n.3947; e, conformemente Cass., 22/11/2018, n. 30181; Cass., 9/5/2019,n. 21840 e Cass., 15/10/2019, n. 25914 ), in quanto garantiscel’adempimento dell’obbligazione principale altrui, essendovi pertantoNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dalgarante, laddove il contratto autonomo realizza invece il trasferimento daun soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancataesecuzione -per inadempimento o per altra ragione- della prestazionecontrattuale, l’obbligazione del garante autonomo essendo quindiun’obbligazione propria del medesimo, del tutto autonoma equalitativamente diversa dalla prestazione obbligatoria oggetto delcontratto garantito, in quanto volta non già a garantire il relativoadempimento bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante iltempestivo versamento di predeterminata somma di denaro, sostitutivadella mancata o inesatta prestazione del debitore ( v. Cass., Sez. Un.,18/2/2010, n. 3947 ), va posto in rilievo che nell’impugnata sentenza lacorte di merito non ha d’altro canto nemmeno spiegato le ragioni delravvisato operare nella specie degli artt. 1949 e 1950 c.c. -propri delladisciplina della fideiussione-, come del pari dell’obbligo nascente dallanorma di cui all’art. 1203 cc., in ipotesi come nella specie di garanziastipulata in mancanza di qualsiasi richiesta o incarico o assunzione diresponsabilità da parte del debitore principale al riguardo, conconseguente esposizione del medesimo da parte del garante all’operaredegli istituti della surrogazione e della rivalsa, del tutto all’insaputa diquest’ultimo ( cfr. Cass., 21/1/2026, n. 1292 ).A parte il rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenzadi legittimità anche la posizione del fideiussore viene ad essere inveroNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026sottoposta a condizioni più gravose e svantaggiose in caso di apposizionedella clausola solve et repete ( v. già Cass., 13/8/1953, n. 2729. Perl’affermazione che trattasi di clausola in sé valida ma vessatoria ex art.1341, 2° co., c.c. v. Cass., 18/2/2010, n. 3947 ), vale al riguardosottolineare come questa Corte abbia già avuto modo di porre altresì inrilievo che, stante il difetto dell’accessorietà caratterizzante la prestatagaranzia, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiarioil garante autonomo non può agire in ripetizione nei confronti diquest'ultimo, nemmeno in caso di escussione illegittima (salva l’ipotesi difrode) della garanzia, potendo invece esperire l’azione di regresso ex art.1950 c.c. nei confronti del debitore garantito, senza possibilità perquest’ultimo di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepirealcunché in merito all'avvenuto pagamento ( v. Cass., Sez. Un.,18/2/2010, n. 3947 ).Tale principio è stato dalle Sezioni Unite di questa Corte peraltroaffermato con riferimento al debitore principale ordinante,vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario (v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).Diversa è tuttavia l’ipotesi in cui come nella specie il debitoreprincipale sia non ordinante, non abbia cioè conferito incarico o mandato aterzi di prestare garanzia, e sia pertanto del tutto inconsapevoledell’operato del garante autonomo, a cagione della cui autonoma iniziativavenga a risultare esposto al regresso da parte del medesimo dopo ilNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026pagamento effettuato al beneficiario. Con conseguente imprescindibilenecessità di resistere in giudizio, senza possibilità di opporgli le eccezioniche avrebbe potuto opporre al creditore beneficiario garantito. Ovvero diagire successivamente in giudizio per la restituzione dell’indebito.Va sotto tale profilo considerato che, come questa Corte ha giàavuto più volte modo di affermare ( v., da ultimo, Cass., 6/5/2020, n.8494 ), l'intrapresa di attività giudiziaria (v. Cass., 21/8/2004, n. 16530) -anche a prescindere dal rischio della soccombenza (v. Cass., 15/1/1970,n. 81)- si sostanzia in un’attività gravosa o eccezionale comportantenotevoli rischi e rilevanti sacrifici (v. Cass., 30/3/2005, n. 6735; Cass.,9/2/2004, n. 2422), come tale eccedente invero l’apprezzabile sacrificiocostituente il limite dell’obbligo di buona fede o correttezza quale regola dicondotta che il soggetto -a prescindere alla sussistenza di specifici obblighicontrattuali- è tenuto a osservare nei rapporti della vita di relazione atutela dell’interesse e dell'utilità altrui, la cui violazione prospetta profili diresponsabilità ( v. Cass., 20/8/2015, n. 16990; Cass., 15/2/2007, n.3462. Cfr. altresì Cass., 20/5/2015, n. 10270; Cass., 27/8/2014, n.18304; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28056; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass.,27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651. Cfr., ancora, Cass.,24/9/1999, n. 10511; Cass., 20/4/1994, n. 3775 ).Oltre che regola di condotta ( nonché regola ex art. 1366 c.c. diinterpretazione del contratto: v. Cass., 23/5/2011, n. 11295 ), la buonaNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026fede o correttezza costituisce infatti anche criterio di determinazione dellaprestazione contrattuale, quale fonte [altra e diversa sia da quellaeteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. ( in ordine alla quale v. Cass.,27/11/2012, n. 20991 ) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. ( inrelazione alla quale cfr. Cass., 10/7/2008, n. 18868; Cass., 26/1/2006, n.1689; Cass., 22/5/2001, n. 6956. V. altresì Cass., 9/11/1998, n. 11264 )]di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass., 30/10/2007, n.22860).A tale stregua, l’impegno imposto dall'obbligo di buona fedeoggettiva o correttezza non può che considerarsi correlato alle condizionidel caso, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (v.Cass., 30/10/2007, n. 22860), e valutarsi alla stregua della causaconcreta del contratto ( cfr., con riferimento all'incarico conferito dalcommittente al professionista, Cass., 29/1/2013, n. 2071 ).Orbene, si appalesa invero contraria a buona fede o correttezza lacondotta del soggetto che, nello stipulare un contratto autonomo digaranzia di un determinato rapporto giuridico all’insaputa del debitoreprincipale, esponga il medesimo alla necessità di resistere o agire ingiudizio per far valere nei suoi confronti l’inesistenza o nullità dellagaranzia autonoma per difetto di causa; ovvero per domandare larestituzione di quanto sia stato costretto a pagare al medesimo senzapotergli opporre eccezioni, anche relative al rapporto garantito e cheNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026avrebbe potuto viceversa opporre -anche in via extragiudiziale- alcreditore originario.Nell’impugnata sentenza i suindicati principi sono rimasti disattesidalla corte di merito, che non si è fatta carico di esperire alcuna indagineal riguardo, non peritandosi nemmeno di considerare e valutare lacondotta nella specie mantenuta dal garante, con particolare e specificoriguardo ai profili sopra evidenziati. Né ha altrimenti spiegato come possain tale ipotesi insorgere ed operare ( pure ) l’indicato obbligo ex art. 1203c.c.Della medesima, attesa la fondatezza nei suindicati termini del 4°motivo, assorbiti ogni altra questione e differente profilo nonché gli altrimotivi [ il 1° motivo ( con il quale il ricorrente denunzia violazione dell’art.342 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. ); il 2° motivo(con il quale denunzia omesso esame di fatti decisivi della controversia, inriferimento in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.); il 3° motivo (conil quale denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360,1° co. n. 4, c.p.c.); il 5° motivo ( con il quale denunzia violazione dell’art.132 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. ); il 6° motivo(con il quale denunzia violazione dell’art. 1203 c.c., in riferimento all’art.360, 1° co. n. 3, c.p.c.); il 7° motivo ( con il quale denunzia violazionedell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. ); l’8°motivo ( con il quale denunzia violazione degli artt. 112, 346, 347 c.p.c.,in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. ); il 9° motivo (con il qualeNumero registro generale 8144/2024Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 14793/2026Data pubblicazione 18/05/2026denunzia violazione dell’art. 1284 c.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n.3, c.p.c.); il 10° motivo ( con il quale denunzia violazione difettoassoluto di motivazione in punto di condanna alle spese proceduramonitoria ), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio allaCorte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 4° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazionel’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.Visti gli artt. 276, 5° co., c.p.c. e 118, 4° co., disp. att. c.p.c., ilPresidente nomina estensore se stesso.Roma, 30/1/2026Il Presidente estensore
Sentenza Cassazione n. 14793/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris