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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26306/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16271-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - ricorrente incidentale - Oggetto R.G.N. 16271/2022 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC avverso la sentenza n. 1481/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/01/2022 R.G.N. 609/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 27.1.22 la corte d’appello di Palermo ha dichiarato dovuti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] i contributi per l’anno 2009 per l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS, ritenendo non prescritto il credito relativo (per effetto della proroga del termine per il versamento al 6 luglio 2010); ha inoltre ritenuto dovute le sanzioni per omissione contributiva, escludendo che vi fosse evasione contributiva come ritenuto dal giudice di prime cure.

Avverso tale sentenza ricorre il professionista per tre motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

I primi due motivi censurano la sentenza impugnata per violazione di legge, per aver ritenuto applicabile laproroga del termine di versamento sebbene si trattasse di contribuente minimo non oggetto alla presentazione degli studi di settore (primo motivo) e di contribuente aderente al regime dei c.d. minimi (secondo motivo) ai fini dell’applicabilità del termine prorogato per il versamento di imposte e contributi.

Il terzo motivo lamenta l’applicazione delle sanzioni ed invoca la sentenza Corte costituzionale n. 104 del 2022.

L’INPS censura la sentenza sempre sulle sanzioni, rilevando che le specifiche disposizioni in materia (116 co. 10 e 116 co. 15 lett.

A) l. 388/00) attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono in ogni caso l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata.

Con memoria il ricorrente ha depositato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi ex art. 1 co. da 231 a 252 l. 197/2022.

All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] prende atto dell’istanza presentata dal ricorrente per la definizione agevolata dei carichi ex art. 1 co.

Da 231 a 252 l. 197/2022 e rileva che è sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente al ricorso, con conseguente inammissibilità del ricorso.

In considerazione dell’esito della lite, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, mentre va rilevata l’assenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; spese compensate.

Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16271-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - ricorrente incidentale - Oggetto R.G.N. 16271/2022 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC avverso la sentenza n. 1481/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/01/2022 R.G.N. 609/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 27.1.22 la corte d’appello di Palermo ha dichiarato dovuti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] i contributi per l’anno 2009 per l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS, ritenendo non prescritto il credito relativo (per effetto della proroga del termine per il versamento al 6 luglio 2010); ha inoltre ritenuto dovute le sanzioni per omissione contributiva, escludendo che vi fosse evasione contributiva come ritenuto dal giudice di prime cure. Avverso tale sentenza ricorre il professionista per tre motivi, cui resiste l’INPS con controricorso. I primi due motivi censurano la sentenza impugnata per violazione di legge, per aver ritenuto applicabile laproroga del termine di versamento sebbene si trattasse di contribuente minimo non oggetto alla presentazione degli studi di settore (primo motivo) e di contribuente aderente al regime dei c.d. minimi (secondo motivo) ai fini dell’applicabilità del termine prorogato per il versamento di imposte e contributi. Il terzo motivo lamenta l’applicazione delle sanzioni ed invoca la sentenza Corte costituzionale n. 104 del 2022. L’INPS censura la sentenza sempre sulle sanzioni, rilevando che le specifiche disposizioni in materia (116 co. 10 e 116 co. 15 lett. A) l. 388/00) attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono in ogni caso l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata. Con memoria il ricorrente ha depositato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi ex art. 1 co. da 231 a 252 l. 197/2022. All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] prende atto dell’istanza presentata dal ricorrente per la definizione agevolata dei carichi ex art. 1 co. Da 231 a 252 l. 197/2022 e rileva che è sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente al ricorso, con conseguente inammissibilità del ricorso. In considerazione dell’esito della lite, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, mentre va rilevata l’assenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; spese compensate. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unifica
Sentenza Cassazione n. 26306/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris