CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 04646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 23001-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2044/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/05/2021 R.G.N. 2579/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.23001/2021 Cron. Rep. Ud.13/01/2026 R.G. 23001/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 5.5.2021 n. 2044, la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del tribunale di S.M.C.V. che aveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultimo avverso gli avvisi di addebito fondati su alcuni verbali ispettivi con cui erano state rilevate omissioni contributive per gli anni 2004-2009. La Corte d’appello accoglieva solo in minima parte il gravame di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla parziale prescrizione della contribuzione di cui è causa, essendo privi di pregio i principali motivi di gravame inerenti ai vizi formali e sostanziali dei verbali ispettivi, posti a fondamento degli addebiti in tale sede impugnati. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 6, 7, 8 e 10 del d.lgs. n. 124/04, perché, erroneamente, la Corte d’appello non aveva dichiarato nullo il verbale ispettivo, ritenendo che ne l predetto verbal e fossero state contestate inadempienze contributive da ritenersi di competenza specifica dell’Istituto previdenziale, quando invece le contestazioni emergenti dai verbali attenevano alla correttezza dell’inquadramento dei lavoratori, profilo di competenza invece della DTL. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/04, perché la Corte d’appello aveva ritenuto priva di pregio l’eccezione secondo la quale l’organo di vigilanza non aveva proceduto, come previsto dalla norma in rubrica, alla diffida alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine, ritenendo la medesima Corte che l’omessa diffida fosse irrilevante ai fini della validità del verbale ispettivo, mentre invece ciò rendeva nullo il verbale. Il primo motivo è infondato, in quanto essendo il GL giudice del rapporto lavorativo e/o previdenziale, lo stesso deve valutare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva e non può limitarsi a valutare la sola legittimità formale del verbale ispettivo. Il verbale, infatti, costituisce una fonte di prova liberamente valutabile dal giudice, non un atto amministrativo il cui annullamento per vizi formali ne determini l'invalidità automatica (cfr. Cass. n. 5851/24). Il secondo motivo è inammissibile, perché non riporta il testo dei verbali ispettivi (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.), così da non mettere questa Corte in condizione di verificare la fondatezza della censura. Il motivo è, comunque, infondato, in quanto, l’art. 13 del d.lgs. n. 124/04 riferisce la diffida ad adempiere,all’irrogazione di sanzioni amministrative, mentre in tema di omesso versamento di contributi, si verte in tema di irrogazione di sanzioni civili. Il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’Istituto previdenziale, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese di lite, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stes