CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 03673/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Ancona il 12 dicembre 2024 (con cui è stata confermata la condanna alla pena di anni 1 di reclusione per il reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000) è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stata l'impugnazione formulata personalmente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, così come richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.