CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025
Cassazione n. 17405/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto le istanze di misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 ord. pen., avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in maniera contraddittoria e illogica, senza tenere conto della disponibilità di associazione ad accogliere la condannata a svolgere attività di volontariato, delle opportunità di risocializzazione offerte dalle misure alternative richieste e degli accorgimenti di fatto proposti dalla difesa; non aveva poi motivato sulla richiesta di detenzione domiciliare; Ritenuto che l'ordinanza prende in considerazione l'intero vissuto della condannata e in maniera dettagliata e specifica anche gli esiti dell'attività di osservazione e di trattamento svolta dall'equipe nel carcere, evidenziando tutte le violazioni già commesse in passato e che avevano comportato l'aggravamento degli arresti domiciliari per violazioni delle prescrizioni e spiegando le ragioni per le quali il percorso di risocializzazione doveva essere proseguito all'interno del carcere ed essere ancora sottoposto a verifiche e sperimentazione anche attraverso eventuali permessi premio; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, senza tuttavia efficacemente contestare i suddetti decisivi argomenti; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d