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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 16859/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da D'[OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra due condotte criminose integranti la prima inosservanza dell'obbligo ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge 27 dicembre 1956 n. 1423 di rientro nell'abitazione entro le ore 20.00, come da decreto del Tribunale di Napoli del 13.11.2007 (fatto commesso il 12.10.2010) e la seconda consistente nella violazione al divieto di detenzione di apparecchiature tecniche di comunicazione o visione, imposto con ordinanza del Questore di Napoli emessa in data 18.10.2010 ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.l. 27 luglio 2005 n. 144 (fatto accertato il 10.2.2011); considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostativa alla sussistenza di una deliberazione unitaria la diversità ontologica delle fattispecie tipiche di reato, sia pure correlate allo status di soggetto sottoposto a sorveglianza speciale, la distanza temporale tra i fatti stessi, nonché la circostanza assorbente che il provvedimento del Questore, impositivo del divieto di utilizzo e possesso di apparecchi di comunicazione e visori, è stato emesso in epoca successiva alla commissione del fatto di reato in relazione al quale si invoca il riconoscimento del vincolo della continuazione.

Visti gli atti e l'ordinanza impugnata ed esaminato il ricorso.

Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è oggetto, in ricorso, di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da D'[OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra due condotte criminose integranti la prima inosservanza dell'obbligo ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge 27 dicembre 1956 n. 1423 di rientro nell'abitazione entro le ore 20.00, come da decreto del Tribunale di Napoli del 13.11.2007 (fatto commesso il 12.10.2010) e la seconda consistente nella violazione al divieto di detenzione di apparecchiature tecniche di comunicazione o visione, imposto con ordinanza del Questore di Napoli emessa in data 18.10.2010 ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.l. 27 luglio 2005 n. 144 (fatto accertato il 10.2.2011); considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostativa alla sussistenza di una deliberazione unitaria la diversità ontologica delle fattispecie tipiche di reato, sia pure correlate allo status di soggetto sottoposto a sorveglianza speciale, la distanza temporale tra i fatti stessi, nonché la circostanza assorbente che il provvedimento del Questore, impositivo del divieto di utilizzo e possesso di apparecchi di comunicazione e visori, è stato emesso in epoca successiva alla commissione del fatto di reato in relazione al quale si invoca il riconoscimento del vincolo della continuazione. Visti gli atti e l'ordinanza impugnata ed esaminato il ricorso. Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è oggetto, in ricorso, di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 16859/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris