Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 ottobre 2025

Cassazione n. 27918/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4519/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale indicato dal difensore Pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4519/2023 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1552/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 27918/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 935/2022 depositata il 25/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di creditori di [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Alessandria, lo stesso Verde, la di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] e la società di diritto inglese [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia nei loro confronti di una sequenza di atti dispositivi aventi ad oggetto l'unico compendio immobiliare di proprietà del debitore.

Le domande revocatorie erano dirette avverso: a) l'atto di donazione stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 5 settembre 2007; b) il successivo atto di conferma di donazione tra le medesime parti del 21 settembre 2007; c) l'atto di compravendita, stipulato in pari data, con cui la Ferrari alienava i medesimi beni alla società [OSCURATO:PERSONA], i cui legali rappresentanti risultavano essere gli stessi coniugi Verde e Ferrari.

Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 58/2020, dichiarata la contumacia della società [OSCURATO:PERSONA], accolse integralmente le domande attoree, dichiarando l'inefficacia di tutti e tre gli atti dispositivi.

Avverso tale pronuncia il Verde, la Ferrari e la società [OSCURATO:PERSONA] proposero tre distinti appelli, successivamente riuniti dalla Corte d'Appello di Torino.

La corte territoriale, con sentenza n. 935 del 25 agosto 2022, ha accolto parzialmente i gravami.

In particolare, ha accolto il motivo di appello della società inglese volto a far dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4519/2023 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1552/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 27918/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 giudizio di primo grado, rilevando che non essere mai stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della notifica effettuata all'estero, la cui efficacia probatoria non può essere surrogata da altre attestazioni.

Conseguentemente, la Corte d'Appello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, limitatamente alla parte concernente la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita tra la Ferrari e la [OSCURATO:PERSONA]; e ai sensi dell'art. 354 c.p.c. ha rimesso tale specifica causa al giudice di prime cure per il rinnovo della notificazione.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto che le posizioni giuridiche soggettive fossero scindibili e che, pertanto, la nullità afferente la notifica all'acquirente finale non precludesse la decisione nel merito degli appelli concernenti i primi due atti.

Ha pertanto provveduto all'esame dei motivi di gravame proposti dal Verde e dalla Ferrari avverso la revocatoria della donazione e della sua conferma, rigettandoli e confermando in parte qua la sentenza del giudice di prime cure.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merio il Verde, la Ferrari e la società [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resistono con controricorso, il Pavanello, la Coppi e il Cassano, che hanno depositato anche memoria.

Considerato che: Con unico motivo di ricorso, denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 101 e 354 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. e nullità delle sentenze e del procedimento ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.", i ricorrenti si dolgono che la corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che in primo grado fossero state instaurate tre cause distinte e scindibili.

Lamentano che la causa fosse viceversa unica ed inscindibile, avendo ad oggetto la revocatoria di tre rogiti notarili concatenati e relativi al medesimo immobile.

Si dolgono che l'inesistenza della notificazione nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4519/2023 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1552/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 27918/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] deponga per la mancata integrazione del contraddittorio, con effetti estintivi sull'intera causa e nei confronti di tutte le parti.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha correttamente qualificato le tre domande proposte in primo grado come cause scindibili, pur se riunite in un unico processo.

La decisione impugnata si fonda su un'esatta applicazione dei principi che governano il cumulo di domande e il litisconsorzio.

La corte d'appello ha invero correttamente valutato l’interesse che degli odierni controricorrenti a ottenere declaratoria di inefficacia dei primi due atti dispositivi – la donazione e la sua conferma –, interesse che permane e non viene meno per il solo fatto che la causa relativa alla revocatoria del successivo atto di compravendita sia stata rimessa al primo giudice a causa del vizio di notifica.

La revocatoria dei primi due atti costituisce, infatti, il presupposto logico e giuridico per poter poi aggredire, una volta ricostituito il patrimonio in capo alla donataria, l'ulteriore atto dispositivo in favore del terzo subacquirente.

La Corte d’Appello di Torino ha al riguardo fatto invero corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "Nel caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, ove siano proposte, contestualmente, azione diretta contro l'UCI ed azione di responsabilità aquiliana contro il cittadino straniero, e nei confronti di quest'ultimo non sia eseguita la notifica dell'atto introduttivo nel rispetto dell'art. 142 c.p.c., la controversia nei confronti dell'UCI, per la quale il contraddittorio è integro, può essere decisa nel merito, e, trattandosi di cause scindibili, ove il giudice di primo grado non abbia rilevato l'inesistenza della notifica, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente all'azione di responsabilità promossa contro il cittadino straniero e decidere l'altra causa" (Cass., Sez. 3, n. 23716 del 22/11/2016).

Trattandosi di cause scindibili, il vizio che inficia una di esse non si propaga necessariamente alle altre, le quali possono e devono essere decise se il [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4519/2023 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1552/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 27918/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 contraddittorio è integro.

Tale approdo ermeneutico è ulteriormente corroborato dal principio in materia di impugnazione di decisioni riguardanti una pluralità di rapporti giuridici distinti e autonomi in base al quale l'omessa o invalida notificazione nei confronti di una delle parti determina conseguenze circoscritte alla sola posizione di quest'ultima.

Si è al riguardo affermato che "In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l'omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell'ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l'estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri" (Cass., Sez. 6-3, n. 804 del 16/1/2020; conf.

Cass., Sez.

L, n. 24928 del 6/11/2020).

Nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla domanda revocatoria proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e nel decidere nel merito le altre domande, la corte d'appello ha pertanto correttamente escluso che il vizio di notifica affettante la medesima potesse determinare l'estinzione dell’intero giudizio.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti con distrazione in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore difensore, dichiaratosi antistatario. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4519/2023 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1552/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 27918/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 aprile 2025.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4519/2023 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1552/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 27918/2025 Data pubblicazione 20/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4519/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale indicato dal difensore Pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4519/2023 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1552/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 27918/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 935/2022 depositata il 25/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di creditori di [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Alessandria, lo stesso Verde, la di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] e la società di diritto inglese [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia nei loro confronti di una sequenza di atti dispositivi aventi ad oggetto l'unico compendio immobiliare di proprietà del debitore. Le domande revocatorie erano dirette avverso: a) l'atto di donazione stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 5 settembre 2007; b) il successivo atto di conferma di donazione tra le medesime parti del 21 settembre 2007; c) l'atto di compravendita, stipulato in pari data, con cui la Ferrari alienava i medesimi beni alla società [OSCURATO:PERSONA], i cui legali rappresentanti risultavano essere gli stessi coniugi Verde e Ferrari. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 58/2020, dichiarata la contumacia della società [OSCURATO:PERSONA], accolse integralmente le domande attoree, dichiarando l'inefficacia di tutti e tre gli atti dispositivi. Avverso tale pronuncia il Verde, la Ferrari e la società [OSCURATO:PERSONA] proposero tre distinti appelli, successivamente riuniti dalla Corte d'Appello di Torino. La corte territoriale, con sentenza n. 935 del 25 agosto 2022, ha accolto parzialmente i gravami. In particolare, ha accolto il motivo di appello della società inglese volto a far dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4519/2023 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1552/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 27918/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 giudizio di primo grado, rilevando che non essere mai stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della notifica effettuata all'estero, la cui efficacia probatoria non può essere surrogata da altre attestazioni. Conseguentemente, la Corte d'Appello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, limitatamente alla parte concernente la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita tra la Ferrari e la [OSCURATO:PERSONA]; e ai sensi dell'art. 354 c.p.c. ha rimesso tale specifica causa al giudice di prime cure per il rinnovo della notificazione. La Corte territoriale ha infatti ritenuto che le posizioni giuridiche soggettive fossero scindibili e che, pertanto, la nullità afferente la notifica all'acquirente finale non precludesse la decisione nel merito degli appelli concernenti i primi due atti. Ha pertanto provveduto all'esame dei motivi di gravame proposti dal Verde e dalla Ferrari avverso la revocatoria della donazione e della sua conferma, rigettandoli e confermando in parte qua la sentenza del giudice di prime cure. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merio il Verde, la Ferrari e la società [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resistono con controricorso, il Pavanello, la Coppi e il Cassano, che hanno depositato anche memoria. Considerato che: Con unico motivo di ricorso, denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 101 e 354 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. e nullità delle sentenze e del procedimento ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.", i ricorrenti si dolgono che la corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che in primo grado fossero state instaurate tre cause distinte e scindibili. Lamentano che la causa fosse viceversa unica ed inscindibile, avendo ad oggetto la revocatoria di tre rogiti notarili concatenati e relativi al medesimo immobile. Si dolgono che l'inesistenza della notificazione nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4519/2023 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1552/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 27918/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] deponga per la mancata integrazione del contraddittorio, con effetti estintivi sull'intera causa e nei confronti di tutte le parti. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha correttamente qualificato le tre domande proposte in primo grado come cause scindibili, pur se riunite in un unico processo. La decisione impugnata si fonda su un'esatta applicazione dei principi che governano il cumulo di domande e il litisconsorzio. La corte d'appello ha invero correttamente valutato l’interesse che degli odierni controricorrenti a ottenere declaratoria di inefficacia dei primi due atti dispositivi – la donazione e la sua conferma –, interesse che permane e non viene meno per il solo fatto che la causa relativa alla revocatoria del successivo atto di compravendita sia stata rimessa al primo giudice a causa del vizio di notifica. La revocatoria dei primi due atti costituisce, infatti, il presupposto logico e giuridico per poter poi aggredire, una volta ricostituito il patrimonio in capo alla donataria, l'ulteriore atto dispositivo in favore del terzo subacquirente. La Corte d’Appello di Torino ha al riguardo fatto invero corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "Nel caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, ove siano proposte, contestualmente, azione diretta contro l'UCI ed azione di responsabilità aquiliana contro il cittadino straniero, e nei confronti di quest'ultimo non sia eseguita la notifica dell'atto introduttivo nel rispetto dell'art. 142 c.p.c., la controversia nei confronti dell'UCI, per la quale il contraddittorio è integro, può essere decisa nel merito, e, trattandosi di cause scindibili, ove il giudice di primo grado non abbia rilevato l'inesistenza della notifica, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente all'azione di responsabilità promossa contro il cittadino straniero e decidere l'altra causa" (Cass., Sez. 3, n. 23716 del 22/11/2016). Trattandosi di cause scindibili, il vizio che inficia una di esse non si propaga necessariamente alle altre, le quali possono e devono essere decise se il [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4519/2023 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1552/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 27918/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 contraddittorio è integro. Tale approdo ermeneutico è ulteriormente corroborato dal principio in materia di impugnazione di decisioni riguardanti una pluralità di rapporti giuridici distinti e autonomi in base al quale l'omessa o invalida notificazione nei confronti di una delle parti determina conseguenze circoscritte alla sola posizione di quest'ultima. Si è al riguardo affermato che "In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l'omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell'ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l'estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri" (Cass., Sez. 6-3, n. 804 del 16/1/2020; conf. Cass., Sez. L, n. 24928 del 6/11/2020). Nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla domanda revocatoria proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e nel decidere nel merito le altre domande, la corte d'appello ha pertanto correttamente escluso che il vizio di notifica affettante la medesima potesse determinare l'estinzione dell’intero giudizio. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti con distrazione in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore difensore, dichiaratosi antistatario. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4519/2023 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1552/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 27918/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 aprile 2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4519/2023 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1552/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 27918/2025 Data pubblicazione 20/10/2025
Sentenza Cassazione n. 27918/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris