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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18422/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Perugia ha accolto la richiesta di riparazione di ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in ragione della detenzione sofferta agli arresti domiciliari dal 14 Gennaio al 30 Gennaio 2015 per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, misura successivamente annullata per carenza di indizi di colpevolezza dal Tribunale del Riesame, reato dal quale era definitivamente assolto dal Tribunale di Perugia perché il fatto non sussiste.

2. Il giudice della riparazione ha riconosciuto al CUCCI un indennizzo complessivo di euro 3.200,00 in relazione a giorni 16 di ingiusta detenzione sofferta sulla base del criterio aritmetico di euro 117,91 per ogni giorno di detenzione cautelare, integrato ad euro 200,00 per il pregiudizio personale sofferto con particolare riferimento al danno alla reputazione amplificato dalla risonanza mediatica che era stata data all'indagine che lo coinvolgeva.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali rilevava che il carattere necessario della procedura e la non opposizione spiegata dal M.E.F. non sono elementi sufficienti a giustificare una compensazione totale delle spese di lite, ma solo parziale, in ragione della reciproca soccombenza, di talchè disponeva la compensazione tra le parti delle spese processuali nei limiti della metà e condannava il Ministero resistente al pagamento a favore del CUCCHI nella misura dell'altra metà, liquidata in euro 915,00 oltre accessori come per legge.

3. Limitatamente alla statuizione sulla regolamentazione delle spese di lite tra le parti insorge il Ministero dell'Economia e delle Finanze assumendo violazione di legge in relazione all'art.191 cod.proc.civ.2 in relazione agli art.314 e 315 cod.proc.pen., evidenziando come la pretesa del CUCCHI non era stata contestata in relazione all'an mentre in relazione al quantum, a fronte di richiesta indennitaria quantificata nella misura di euro trentamila, rappresentava che la difesa della parte pubblica era consistita nel porre in rilievo i criteri liquidatori indicati dal giudice di legittimità e che l'accoglimento della domanda doveva essere contenuta ad importo non superiore ad euro

4.000. Specificava ancora che il giudizio riparatorio era caratterizzato da un contraddittorio necessario ma non di natura contenziosa, che il ministero ricorrente non si era opposto alla domanda di riparazione e che in relazione al quantum della pretesa l'accoglimento era stato contenuto nei limiti dell'importo indicato dal ministero resistente come congruo.

Con una seconda articolazione si doleva appunto di una erronea interpretazione della disciplina processual-civilistica in ordine alla definizione di soccombenza atteso che, pure a riconoscere la soccombenza della parte pubblica sulla misura dell'indennizzo liquidato, parimenti soccombente doveva ritenersi la parte ricorrente che aveva richiesto un indennizzo di dieci volte superiore rispetto a quanto liquidato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2.11 giudice di legittimità ha avuto modo di evidenziare come il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione dia luogo a un giudizio civilistico ma che lo stesso si appalesa necessario e obbligatorio per chi richieda l'indennizzo ritenendo di avere subito una ingiusta detenzione e pertanto la questione della soccombenza della amministrazione pubblica, rappresentata dal Ministero della Economia e delle Finanze, deve essere valutata sulla base delle difese da questa avanzate nonché e delle richieste indennitarie della parte ricorrente, trovando regolamentazione alla stregua dei criteri indicati dall'art.91 e 92 cod.proc.civ. in relazione alle domande avanzate nella sede giudiziale. 2.1 'E stato inoltre affermato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero può costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice.

Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non ricorre la soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte (sez.U, 26.2.2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv.222264.01; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ministero Dell'[OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv.263141), mentre, qualora il Ministero si costituisca opponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (sez.4, n.41307 del 2 Ottobre 2019, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv.277357; sez.3, n.36339 del 27 Giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277663).

3. Va peraltro evidenziato che in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass.civ., sez.6 - 3, n.26612 del 26 Novembre 2020, n.18128 del 31 Agosto 2020, Rv.658963); peraltro il giudice è tenuto a dare conto delle ragioni della compensazione parziale o totale delle spese stesse. 3.1 Tali principi peraltro sono stati affermati anche dal giudice di legittimità proprio con riferimento al procedimento di ingiusta detenzione laddove si afferma che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste interamente a carico della parte totalmente vittoriosa, ma non può estendersi a valutare l'opportunità di compensazione, facoltà quest'ultima che rientra nei poteri del giudice di merito (sez.4, n.38163 del 10 Luglio 2013, Terzani, Rv.256832), trattandosi appunto di una valutazione di merito (sez.3, n.19986 del 5 Aprile 2007, Caponnetto, Rv.236704),

4. Orbene sotto questo profilo risulta insindacabile la valutazione espressa dal giudice della riparazione relativamente alla compensazione parziale tra le parti delle spese di lite, laddove la Corte di Appello ha mostrato di considerare che l'amministrazione resistente si era costituita opponendosi esclusivamente al quantum della pretesa indennitaria ma che, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda riparatoria, la parte resistente fosse tenuta a farsi carico, nei limiti del 50%, dell'onere delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa in applicazione dei principi previsti dagli art.91 e 92 cod.proc.civ. in materia di soccombenza reciproca, atteso che l'amministrazione non si era limitata a prendere atto della richiesta indennitaria, ma yi era opposta, mentre la stessa era stata accolta solo in parte.

5. I motivi di ricorso devono pertanto essere entrambi disattesi e l'amministrazione ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio, il 15 Febbraio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Perugia ha accolto la richiesta di riparazione di ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in ragione della detenzione sofferta agli arresti domiciliari dal 14 Gennaio al 30 Gennaio 2015 per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, misura successivamente annullata per carenza di indizi di colpevolezza dal Tribunale del Riesame, reato dal quale era definitivamente assolto dal Tribunale di Perugia perché il fatto non sussiste. 2. Il giudice della riparazione ha riconosciuto al CUCCI un indennizzo complessivo di euro 3.200,00 in relazione a giorni 16 di ingiusta detenzione sofferta sulla base del criterio aritmetico di euro 117,91 per ogni giorno di detenzione cautelare, integrato ad euro 200,00 per il pregiudizio personale sofferto con particolare riferimento al danno alla reputazione amplificato dalla risonanza mediatica che era stata data all'indagine che lo coinvolgeva. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali rilevava che il carattere necessario della procedura e la non opposizione spiegata dal M.E.F. non sono elementi sufficienti a giustificare una compensazione totale delle spese di lite, ma solo parziale, in ragione della reciproca soccombenza, di talchè disponeva la compensazione tra le parti delle spese processuali nei limiti della metà e condannava il Ministero resistente al pagamento a favore del CUCCHI nella misura dell'altra metà, liquidata in euro 915,00 oltre accessori come per legge. 3. Limitatamente alla statuizione sulla regolamentazione delle spese di lite tra le parti insorge il Ministero dell'Economia e delle Finanze assumendo violazione di legge in relazione all'art.191 cod.proc.civ.2 in relazione agli art.314 e 315 cod.proc.pen., evidenziando come la pretesa del CUCCHI non era stata contestata in relazione all'an mentre in relazione al quantum, a fronte di richiesta indennitaria quantificata nella misura di euro trentamila, rappresentava che la difesa della parte pubblica era consistita nel porre in rilievo i criteri liquidatori indicati dal giudice di legittimità e che l'accoglimento della domanda doveva essere contenuta ad importo non superiore ad euro 4.000. Specificava ancora che il giudizio riparatorio era caratterizzato da un contraddittorio necessario ma non di natura contenziosa, che il ministero ricorrente non si era opposto alla domanda di riparazione e che in relazione al quantum della pretesa l'accoglimento era stato contenuto nei limiti dell'importo indicato dal ministero resistente come congruo. Con una seconda articolazione si doleva appunto di una erronea interpretazione della disciplina processual-civilistica in ordine alla definizione di soccombenza atteso che, pure a riconoscere la soccombenza della parte pubblica sulla misura dell'indennizzo liquidato, parimenti soccombente doveva ritenersi la parte ricorrente che aveva richiesto un indennizzo di dieci volte superiore rispetto a quanto liquidato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2.11 giudice di legittimità ha avuto modo di evidenziare come il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione dia luogo a un giudizio civilistico ma che lo stesso si appalesa necessario e obbligatorio per chi richieda l'indennizzo ritenendo di avere subito una ingiusta detenzione e pertanto la questione della soccombenza della amministrazione pubblica, rappresentata dal Ministero della Economia e delle Finanze, deve essere valutata sulla base delle difese da questa avanzate nonché e delle richieste indennitarie della parte ricorrente, trovando regolamentazione alla stregua dei criteri indicati dall'art.91 e 92 cod.proc.civ. in relazione alle domande avanzate nella sede giudiziale. 2.1 'E stato inoltre affermato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero può costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non ricorre la soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte (sez.U, 26.2.2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv.222264.01; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ministero Dell'[OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv.263141), mentre, qualora il Ministero si costituisca opponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (sez.4, n.41307 del 2 Ottobre 2019, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv.277357; sez.3, n.36339 del 27 Giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277663). 3. Va peraltro evidenziato che in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass.civ., sez.6 - 3, n.26612 del 26 Novembre 2020, n.18128 del 31 Agosto 2020, Rv.658963); peraltro il giudice è tenuto a dare conto delle ragioni della compensazione parziale o totale delle spese stesse. 3.1 Tali principi peraltro sono stati affermati anche dal giudice di legittimità proprio con riferimento al procedimento di ingiusta detenzione laddove si afferma che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste interamente a carico della parte totalmente vittoriosa, ma non può estendersi a valutare l'opportunità di compensazione, facoltà quest'ultima che rientra nei poteri del giudice di merito (sez.4, n.38163 del 10 Luglio 2013, Terzani, Rv.256832), trattandosi appunto di una valutazione di merito (sez.3, n.19986 del 5 Aprile 2007, Caponnetto, Rv.236704), 4. Orbene sotto questo profilo risulta insindacabile la valutazione espressa dal giudice della riparazione relativamente alla compensazione parziale tra le parti delle spese di lite, laddove la Corte di Appello ha mostrato di considerare che l'amministrazione resistente si era costituita opponendosi esclusivamente al quantum della pretesa indennitaria ma che, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda riparatoria, la parte resistente fosse tenuta a farsi carico, nei limiti del 50%, dell'onere delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa in applicazione dei principi previsti dagli art.91 e 92 cod.proc.civ. in materia di soccombenza reciproca, atteso che l'amministrazione non si era limitata a prendere atto della richiesta indennitaria, ma yi era opposta, mentre la stessa era stata accolta solo in parte. 5. I motivi di ricorso devono pertanto essere entrambi disattesi e l'amministrazione ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio, il 15 Febbraio 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 18422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris