CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 19623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 7 agosto 2019 il Gip Tribunale di Siena, all'esito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna presentata dal PM, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b), 2 sexies D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 commesso in [OSCURATO:PERSONA]Arbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 4:40, perché estino per intervenuta prescrizione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato deducendo, quale unico motivo, la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen, essendo già stato Negrini giudicato in ordine allo stesso fatto, nell'ambito di altro procedimento concluso con sentenza n. 179/15 del Tribunale di Siena di assoluzione per insussistenza del fatto, divenuta irrevocabile in data 25 luglio 2015. La Corte di Appello di Firenze con ordinanza del 16 febbraio 2021 ha dichiarato inammissibile l'appello, in quanto avente ad oggetto sentenza di proscioglimento emessa dal Gip ai sensi degli artt. 459 comma 3 e 129 cod. ricorribile solo per Cassazione ed ha, pertanto, trasmesso gli atti a questa Corte. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Preliminarmente occorre stabilire se la preclusione derivante dal giudicato formatosi sullo stesso fatto possa essere dedotta nel giudizio di cassazione, ovvero solo davanti al giudice dell'esecuzione. Sul punto si sono affermati contrapposti orientamenti. 2.1. Secondo un primo indirizzo, la questione della violazione del divieto del ne bis in idem non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto la valutazione della identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un accertamento di merito e può comportare acquisizione e l'esame di atti e documenti che sono incompatibili con lo scrutinio demandato alla Corte di Cassazione. La preclusione derivante dal giudicato, dunque, secondo tale impostazione, dovrà essere fatta valere, in seguito, con incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. (Sez. 2 n. 6179 del 1/1.2021, Pane, Rv 280648; Sez. 3 n. 57912 del 21/09/2017 Bertinelli, Rv 273606; Sez. 7 n. 41572 del 13/09/2016, Tassone, Rv 268282; Sez. 3 n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv 263407; Sez. 3 n. 20885 del 15/04/2015, Calò, Rv 264096). 2.2. Secondo altro indirizzo, invece, a partire dal principio di diritto affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001, Policastro (Rv. 220092), per il quale, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, essendo la violazione del divieto di bis in idem appunto error in • procedendo, la preclusione derivante dal giudicato formatosi con lo stesso fatto è deducibile in sede di legittimità, ove può essere compiuto l'accertamento di fatto dei relativi presupposti, fermo restando l'onere del ricorrente di allegare la sentenza irrevocabile che la determina (Sez. 2, n. 33720 del 08/07/2014, Nerini, Rv. 260346; Sez. 6, n.14991 del 30/01/2013, Barbato, Rv. 25622101; Sez. 1, n. 26827 del 05/05/2011, Santoro, Rv. 250796; Sez. 6, n. 44484 del 30/09/2009, P., Rv.244856). 2.3. Esiste poi un orientamento intermedio, al quale il Collegio aderisce, secondo il quale il divieto di bis in idem è riferibile alla violazione di una norma processuale, pertanto censurabile nel giudizio di legittimità, e, purtuttavia, il giudizio della Corte di cassazione in tale sede non può estendersi fino a ricomprendere accertamenti di fatto, sicché il rilievo può trovare ingresso solo quando si sia di fronte alla chiara rappresentazione della corrispondenza storico- naturalistíca di evidente constatazione alla stregua della lettura degli atti (Sez. 1 n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv 282044; Sez. 3, n. 35394 del 07/04/2016, Cal/gara, Rv. 267997;Sez. 5, n. 2807 del 06/11/2014 - dep. 2015, Verde, Rv. 262586; Sez. 5, n.44854 del 23/09/2014, Gentile, Rv. 261311; Sez. 5, n. 1131 del 29/11/2012, dep. 2013, Siano, Rv. 25483701). 3. Si può, dunque, in questa sede constatare che le sentenze indicate, ovvero la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, che ha dichiarato l'improcedibilità per intervenuta prescrizione, e la sentenza del Tribunale di Siena, che ha pronunciato l'assoluzione con formula «perché il fatto non sussiste», hanno ad oggetto il medesimo fatto, ossia la guida in orario notturno, precisamente alle ore 4:40, dell'autovettura Fiat nnod Coupè targata A311KE in stato di ebbrezza alcolica in [OSCURATO:PERSONA]Adria fraz Ponte a Tressa in via Cassia sud incrocio via Morandi il 28/1/2012 [sul concetto di medesimo fatto si richiama Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 secondo cui «l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona»; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717 che pure fa riferimento alla identità del fatto storico sulla base della triade condotta-nesso causale-evento; Corte Costituzionale n. 200 del 31 maggio 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale; CEDU, Sent. Grande Camera del 10 febbraio 2009, Zolotoukhine C/Russia, nella quale si è statuito che la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate, nel tempo e nello spazio, alla realizzazione di una certa condotta avente un medesimo oggetto materiale]. L' identità del fatto, nel caso in esame, è resa evidente dalla semplice lettura dei capi di imputazione delle due sentenze, identici in tutti gli elementi riportati, sicché si versa in un'ipotesi in cui per mero errore la stessa notizia di reato è stata iscritta due volte nel relativo registro e l'azione penale è stata esercitata nell'ambito di due diversi procedimenti penali che hanno avuto iter ed esito differente. Ne consegue che, non dovendo essere effettuati da parte della Corte accertamenti di merito, la preclusione derivante dal giudicato, in astratto, può essere fatta valere in questa sede. 4. Ritenuta, dunque, la deducibilità nel presente giudizio di legittimità del vizio derivante dalla preclusione del giudicato e accertata l'identità del fatto storico oggetto delle due sentenze, occorre, tuttavia, riflettere sulla sussistenza dell'interesse del ricorrente ad impugnare la sentenza di improcedibilità che, in violazione del divieto del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc pen. , ha dichiarato estinto per prescrizione il reato dopo che sul medesimo fatto è intervenuta sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste. 4.1. Il principio generale, dettato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen, è quello per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa alla esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogniqualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269, secondo cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso», e più di recente Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 in tema di legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato). L'interesse deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Serafino; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 4.2. Con riferimento specifico all'interesse dell'imputato a impugnare sentenze di proscioglimento, si riconosce detto interesse rispetto all'ottenimento di una formula assolutoria più favorevole e in particolare ad impugnare la sentenza di assoluzione «perché il fatto non costituisce reato» (Sez. 4, n. 4675 del 06/02/2007, Bartalini, Rv 235655), ad impugnare la sentenza di assoluzione «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato» (Sez. 1 n. 28846 del 19/05/2009, Presciutti, Rv 244293), ovvero ad impugnare la sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 7671 del 5/01/2000, dep. 2001, Patteri, Rv 218311 sul rilevo che detta sentenza potrebbe avere effetti nell'ambito del rapporto di impiego). Invero, la concretezza dell'interesse è ravvisabile non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (come, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) e dal giudicato di assoluzione nei giudizi disciplinari (art. 653 cod. proc. pen.) (Sez. 3 n. 45560 del 15/03/2018, C., Rv. 274089; Sez. 6, 30 marzo 1995, n. 6989, Stella, m. 201953).4.3. Il principio dell'ammissibilità dell'impugnazione delle sentenze soltanto da parte di chi, oltre ad essere legittimato, vanti anche un interesse concreto e attuale, ha come logico corollario, nel caso di impugnazione di sentenza di proscioglimento per violazione del bis in diem, doveri di deduzione e di allegazione del soggetto impugnante, nel senso che egli deve dedurre non solo quale sia l'interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento impugnato, ma anche da quali atti l'interesse possa desumersi (in tal senso Sez. 3 n. 45560 del 15/03/2018, C., Rv. 274089; Sez. 4 n. 12175 del 3/11/2016, dep. 2017 , che in motivazione ha richiamato SU Civili n. 1768 del 26/01/2011 Rv 616366 in cui si è affermato che "in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra penale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione"). 4.4. In tal senso, si è sostenuta l'inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare del ricorso per cassazione avverso una sentenza di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, ove l'impugnazione tenda ad ottenere la diversa formula della improcedibilità per ne bis in idem, sul presupposto che la diversità di tale declaratoria non determini alcun vantaggio per il ricorrente (sez 2 n. 46149 del 10/10/2019, Trubia, Rv277592). 5. Venendo alla ricaduta di tali principi sul caso oggetto di ricorso, si osserva che la richiesta declaratoria di improcedibilità del reato per violazione del divieto del ne bis in idem rimanda alla esistenza di una sentenza di assoluzione nel merito con formula ampia per insussistenza del fatto. Tuttavia, il ricorrente non ha dedotto quale sia l'interesse concreto e attuale alla rimozione della sentenza di proscioglimento per prescrizione, ovvero quali effetti pregiudizievoli derivino nella sua sfera giuridica dalla sentenza impugnata e quale risultato vantaggioso potrebbe conseguentemente ottenere dalla eliminazione di detta sentenza. 6. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d