Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36406/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO Di MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito i Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito ii difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiede I rigetto dei ricorso e la conferma della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Messina ha dichirato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 581 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione. 2.Avverso la indicata sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina deducendo con l'unico motivo articolato violazione di legge, avendo il giudice di pace fatto riferimento all'art. 157 comma 5 cod. pen. che prevede il termine di tre anni assumendo erroneamente che la Corte Costituzionale nella pronuncia interpretativa n. 2 del 2008 abbia ritenuto applicabile il termine del comma quinto alle ipotesi di reati di competenza del giudice di pace puniti con pene alternative para-detentive.

Ciò di là del fatto che è stato anche erroneamente effettuato il calcolo del termine di prescrizione computato con decorrenza dal 1.10.2014 laddove la commissione del fatto alla stregua degli atti risale al 14.9.2016. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Come esposto in ricorso, e trova conferma in atti, il giudice di pace ha erroneamente fatto riferimento all'art. 157, comma 5, cod. pen. che prevede il termine di tre anni/assumendo che la Corte Costituzionale i nella pronuncia interpretativa n. 2 del 2008 / abbia ritenuto applicabile il termine del comma quinto alle ipotesi di reati di competenza del giudice di pace puniti con pene alternative para-detentive.

Tale interpretazione è errata: questa Corte ha già avuto modo di affermare, con orientamento ormai costante e consoíidato, che i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, commessi dopo l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sono sottoposti al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge citata (quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti), non essendo ad essi applicabile il minor termine previsto dal comma 5 della medesima disposizione (ex multis, Sez. 1, n. 25532 del 27/03/2018, Rv. 273046).

In particolare, si è già, condivisibilmente, avuto modo di osservare che il dubbio di costituzionalità è stato risolto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 2 del 2008) che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 1, cod. pen., sollevate con riferimento all'art. 3 Cost., affermando, tra l'altro, che le pene speciali menzionate nell'art. 157, c.p., comma 5, non possono essere identificate con le sanzioni paradetentive applicabili dal Giudice di pace, perché esse non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, come invece richiesto dalla testuale dizione dell'art. 157 c.p., comma 5, ma costituiscono una opzione che il Giudice può compiere in alternativa alla irrogazione della pena pecuniaria.

La Corte regolatrice ha altresì affermato che "il regime prescrizionale dei reati di competenza del Giudice di pace deve essere ricondotto all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen." sul presupposto che il novellato quinto comma dell'art. 157 cod. pen.

"abbia inteso porre le premesse per un futuro sistema sanzionatorio caratterizzato da pene diverse da quelle detentiva e pecuniaria: sistema, quindi, non ancora costruito con la conseguenza che la pena pecuniaria rimane elemento comune a tutti i reati di competenza del giudice di pace e che i criteri di ragguaglio stabiliti dall'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000, devono ritenersi tuttora operanti.

Da quanto detto risulta che i termini di prescrizione dei reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace rimangono, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 251 dei 2005, quelli ordinari di quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti.

È, pertanto, errata la sentenza impugnata che ha fatto riferimento a termini di prescrizione più brevi, non applicabili nel caso di specie. 2.Per le ragioni indicate e non essendo ancora decorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo tenuto conto della data del commesse reato risalente al 14.9.2016 - la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Messina per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO Di MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito i Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito ii difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiede I rigetto dei ricorso e la conferma della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Messina ha dichirato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 581 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione. 2.Avverso la indicata sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina deducendo con l'unico motivo articolato violazione di legge, avendo il giudice di pace fatto riferimento all'art. 157 comma 5 cod. pen. che prevede il termine di tre anni assumendo erroneamente che la Corte Costituzionale nella pronuncia interpretativa n. 2 del 2008 abbia ritenuto applicabile il termine del comma quinto alle ipotesi di reati di competenza del giudice di pace puniti con pene alternative para-detentive. Ciò di là del fatto che è stato anche erroneamente effettuato il calcolo del termine di prescrizione computato con decorrenza dal 1.10.2014 laddove la commissione del fatto alla stregua degli atti risale al 14.9.2016. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Come esposto in ricorso, e trova conferma in atti, il giudice di pace ha erroneamente fatto riferimento all'art. 157, comma 5, cod. pen. che prevede il termine di tre anni/assumendo che la Corte Costituzionale i nella pronuncia interpretativa n. 2 del 2008 / abbia ritenuto applicabile il termine del comma quinto alle ipotesi di reati di competenza del giudice di pace puniti con pene alternative para-detentive. Tale interpretazione è errata: questa Corte ha già avuto modo di affermare, con orientamento ormai costante e consoíidato, che i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, commessi dopo l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sono sottoposti al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge citata (quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti), non essendo ad essi applicabile il minor termine previsto dal comma 5 della medesima disposizione (ex multis, Sez. 1, n. 25532 del 27/03/2018, Rv. 273046). In particolare, si è già, condivisibilmente, avuto modo di osservare che il dubbio di costituzionalità è stato risolto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 2 del 2008) che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 1, cod. pen., sollevate con riferimento all'art. 3 Cost., affermando, tra l'altro, che le pene speciali menzionate nell'art. 157, c.p., comma 5, non possono essere identificate con le sanzioni paradetentive applicabili dal Giudice di pace, perché esse non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, come invece richiesto dalla testuale dizione dell'art. 157 c.p., comma 5, ma costituiscono una opzione che il Giudice può compiere in alternativa alla irrogazione della pena pecuniaria. La Corte regolatrice ha altresì affermato che "il regime prescrizionale dei reati di competenza del Giudice di pace deve essere ricondotto all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen." sul presupposto che il novellato quinto comma dell'art. 157 cod. pen. "abbia inteso porre le premesse per un futuro sistema sanzionatorio caratterizzato da pene diverse da quelle detentiva e pecuniaria: sistema, quindi, non ancora costruito con la conseguenza che la pena pecuniaria rimane elemento comune a tutti i reati di competenza del giudice di pace e che i criteri di ragguaglio stabiliti dall'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000, devono ritenersi tuttora operanti. Da quanto detto risulta che i termini di prescrizione dei reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace rimangono, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 251 dei 2005, quelli ordinari di quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti. È, pertanto, errata la sentenza impugnata che ha fatto riferimento a termini di prescrizione più brevi, non applicabili nel caso di specie. 2.Per le ragioni indicate e non essendo ancora decorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo tenuto conto della data del commesse reato risalente al 14.9.2016 - la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Messina per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al G
Sentenza Cassazione n. 36406/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris