CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 06548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25 maggio 2021 emessa dalla Corte di appello di Perugia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 luglio 2020, su ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro in data 19 maggio 2016, già parzialmente riformata dalla Corte di appello di Ancona in data 2 gennaio 2017, ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso all'imputato dalla sentenza del Tribunale di Pesaro del 4 luglio 2016, divenuta irrevocabile in data 20 settembre 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Bevilacqua, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento. Il difensore deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello illegittimamente non avrebbe concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena. Premette il ricorrente che la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22084 del 16 luglio 2020, ha annullato la sentenza emessa in data 2 novembre 2017 dalla Corte di appello di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'omessa valutazione in ordine alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, rinviando alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto e dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'accertamento di responsabilità. La Corte di appello di Perugia, tuttavia, nella sentenza impugnata ha rilevato che il Bevilacqua non era incensurato, ma gravato dalla precedente condanna a tre mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Pesaro, con sentenza del 4 luglio 2016, divenuta irrevocabile in data 20 settembre 2016, che assumeva valenza ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena in ragione dell'entità della pena di un anno, nove mesi, dieci giorni di reclusione ed euro 2.400 di multa, inflitta all'imputato. Rileva, tuttavia, il difensore che questa sentenza avrebbe formato oggetto di revisione pronunciata dalla Corte d'appello dell'Aquila in data 13 aprile 2018, di cui ha allegato uno stralcio contenente l'epigrafe e il dispositivo. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto lo stralcio della sentenza della Corte di appello dell'Aquila allegato al ricorso non reca l'attestazione del passaggio in giudicato di quella pronuncia.Con memoria depositata in data 1 dicembre 2022 il difensore ha depositato la sentenza della Corte di appello dell'Aquila nella sua integralità e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato. 2. Con unico motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello illegittimamente non avrebbe concesso all'imputato la sospensione condizionale. 3. Il motivo è fondato. La Corte di appello di Perugia, nella sentenza impugnata, ha ritenuto ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena in favore del ricorrente la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro in data 4 luglio 2016. Il difensore ha, tuttavia, allegato alla memoria depositata in data 1 dicembre 2022 copia della sentenza della Corte di appello dell'Aquila, divenuta irrevocabile in data 29 maggio 2018, che ha revocato la pronuncia ritenuta ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena e ha assolto il Bevilacqua dal reato al medesimo contestato perché il fatto non sussiste. 4.Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto all