CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21888/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 15210/2022proposto da [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrentee controricorrente all’incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]- ziani; -controricorrentie ricorrenti incidental i - avversol’ordinanza della Corte di appello di Roma n. 3839/2021 depositata il 22/04/2022. Ascoltata la relazione del [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Nel 2021 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adirono laCorte di appello di Roma perottenere la liquidazione, nei confronti d ella cliente [OSCURATO:PERSONA] e poi dell’erede di lei, [OSCURATO:PERSONA], dei com- pensiper l’attività professionale svolta in primo grado e in appello (fino alla revoca del mandato) in un giudizio di divisione di un complesso immobiliare. Il valore indicato erapari a € 20.334.372,00circa (immobili) e € 441.575,00 (mobili). 2di 6 – 15210/2022 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello (p. 6-11), respintele eccezioni pregiudiziali di rito, ha accertatoche gli avvocati avevano dimostrato l’attività svolta, e, in appli- cazione deld.m. 55/2014, ha determinato il valore ex art. 5 co. 1 e 2 d.m. cit. sulla base della quota assegnata a parte convenuta (€ 4.957.558,00 circa), poiché non erastata contestata l’entità del patrimonio della comu- nione ereditaria; haapplicato il criterio del decisum, ha indica to più ragioni per l’aumento dei valori medi, ha riconosciutol’aumento ex art. 4 co. 2 d.m. cit. poiché gli interventi avevanoampliato il thema decidendum; inoltre, ha rigettatoun’eccezione ex art. 1460 c.c. per difetto di proporzionalità tra i contrapposti inadempimenti, tenuto conto del risultato utile dell’attività pro- fessionale, e ha rigetta to un’eccezione di compensazione con la pretesa risarcitoria per i danni, poiché il controcredito eraprivo dei requisiti di cer- tezza, liquidità ed esigibilità; hadichiarato assorbita la censura circa l’attri- buzione dei compensi a ciascuno dei due difensori per il fatto che l’art. 8 co. 1 d.m. cit. non era stato applicato ; ha liquidato q uindi il compenso in € 238.346,90(dopo aver dedotto gli acconti di € 42.853 circa) oltre interessi legali dall’ordinanza al saldoe ha rigettato la domanda di interessi moratori. Contro tale provvedimento, ricorre in cassazione il cliente con cinque mo- tivi, illustrati da memoria. Resistono gli avvocati con controricorso e ricorso incidentalearticolato in due motivi(illustrati da memoria), cui replica la parte ricorrente con con- troricorso. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo del ricorso principale (p. 16) il cliente denuncia che la Corte di appello ha rigettato la propria eccezione d’inadempimento. Si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’ultrapetizione, in relazione all’art. 1460 c.c. Si fa valere che gli avvocati non hanno eccepito l’inadempimento del cliente ma hanno agito semplicemente per la determi- nazione del loro compenso; quindi, la Corte di appello ha motivato il rigetto 3di 6 – 15210/2022 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. della eccezione ex art. 1460 c.c. (sulla base del difetto di proporzionalità tra gli inadempimenti) sulla base di un’eccezione mai sollevata dagli avvocati. Il secondo motivo (p. 18) denuncia il rigetto dell’eccezione d’inadempi- mento. Si deduce violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 cost. per il caratteremeramente apparente della motivazione e violazione dell’art. 1460 c.c. anche in coordinazione con gli artt. 1175 e 1375 c.c. (principio di buona fede e riconoscimento dell’exceptio doli generalis). Si fa valere che l’eccezione d’inadempimento è sostanziata con l’allegazione della negligenza nell’avere omesso l’appello incidentale sull’accog limento della domanda di rimborso delle spese straordinarie proposta dagli intervenuti Rinaldi, accoglimento che perciò non è stato sottoposto a riesame in appello pur dopo che la Corte di appello ha affermatoincidentalmente che il rim- borso non sarebbr dovuto; con la conseguenza che il cliente ha pagato € 505.163 non dovuti, a titolo del 50% della somma da rimborsare. Il terzo motivo (p. 24) denuncia il rigetto dell’eccezione di compensa- zione. Si fa valere che, se il controcredito non è di facile e pronta liquida- zione, il giudice può disporre la compensazione per la parte riconosciuta esistente. Si deduce violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 cost. per il carattere apparente della motivazione e violazione dell’art. 1243 c.c. Il quarto motivo (p. 25) denuncia che la Corte di appello, pur affermando il valore della domanda è pari a € 4.957.558 circa ha applicato i parametri per le cause di valore tra € 8.000.000 ed € 16.000.000. Si effettua un ri- calcolo (p. 28), si censura l’omessa applicazione della riduzione dell’art. 4 co. 4 d.m. d.m. 55/2014(quando la prestazione professionale nei confronti di più soggetti non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto) nell’applicare l’aumento del precedente secondo comma, Si deduce violazione dell’art. 4 co. 4cit., omessa pronuncia sull’eccezione di riduzione ivi prevista e illogicità della motivazione. 4di 6 – 15210/2022 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il quinto motivo (p. 29) denuncia ex artt. 91-92, 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 111 cost. la pronuncia sulle spese processuali secondo soccombenza, men- tre si sarebbe dovuto disporre la compensazione delle spese, tenuto conto della riduzione notevole in appello del compenso richiesto nel ricorso intro- duttivo (€ 697.816 circa). 2. –Con il primo motivo del ricorso incidentale gli avvocati censurano che il compenso sia stato determinato con riferimento ad uno scaglione inferiore a quello corretto in forza della considerazione che la controversia non ri- guardassela massa da dividere, mentre al contrario essa investe anche la divisibilità. Si deduce violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012, 5 co. 1 d.m. 55/2014, 2233 co. 1 e 2 c.c., in relazione agli artt. 111 co. 6 cost e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Il secondo motivo denuncia che gli interessi siano stati qualificati come legali, mentre sono moratori, con decorrenza dalla pronuncia anziché dalla domanda. Si deduce violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c., anche in rela- zione agli artt. 111 co. 6 cost e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. 3. – I primi tre motivi del ricorso principale sono da esaminare con te- stualmenteper connessione. Essi sono infondati. Innanzitutto,non sussistono i profili lamentati di apparenza della motiva- zione(su cui Cass. SU 2767/2023, p. 10), come si constata nel prosieguo. Quanto al primo motivo, l’art. 112 c.p.c. è invocato in modo inappropriato con riferimento ad un’ultrapetizione allegata per una pronuncia su un’ecce- zione d’inadempimento (dell’obbligo del cliente del pagamento dei co m- pensi) che in realtà non è tale. L’allegazione di tale inadempimento è in re ipsa,cioè nella formulazione della domanda relativa al pagamento dei com- pensi (ove maiil pagamento non fosse mai stato richiesto in via stragiudi- ziale,ciò potrebbe rilevare in tema di liquidazione di spese di lite; né rileva la riduzione in appello del compenso richiesto). 5di 6 – 15210/2022 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al secondo motivo , la pronuncia sull’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone un giudizio di comparazione tra le condotte delle parti diretto ad accertare la responsabilità prevalente nell'alterazione del sinallagma (cfr. Cass. 1904/2015); se motivato in modo effettivo, riso- luto e coerente ilgiudizio non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass.13840/2010). Così è nel caso attuale, ove la Corte di appello ha considerato il risultato utile dell’attività professionale, mentre l’inadempimento degli av- vocati è ancora incerto e sottoposto ad un separato giudizio risarcitorio. La constatazione svolta nella proposizione finale del precedente capo- verso fonda anche il rigetto del terzo motivo, trattandosi di un’eccezione relativa a controcredito risarcitorio privo dei requisiti per essere opposto in compensazione. Ilvizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea rico- gnizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema in- terpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronearicognizione della fatti- specie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'e- satta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giu- dice di merito, sottratta al sindacato di legittimità(tra le varie, v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). I primi tre motivi del ricorso principale sonopertanto rigettati. 4. - A questo punto, p er ragioni di priorità logica va esaminato il ricorso incidentale, che nel suo primo motivorelativo alla individuazione del valore della lite,è fondato alla luce dell’art. 5 d.m. 55/2014 perché emerge dagli atti che nel giudizio di divisione si è contesta ta la divisibilità della massa (emerge da più riscontri, che controversa è anche la «comoda divisibilità del complesso immobiliare [OSCURATO:PERSONA]»: v. anche controricorso pag. 6 che riporta la domanda degli avvocati). Il primo motivo del ricorso incidentale èdunque accolto. 6di 6 – 15210/2022 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 5. –L’accoglimento di tale motivo determina l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale(che denunzia violazione di legge sulla quali- ficazione e decorrenza degli interessi), nonché del quarto e del quinto mo- tivo del ricorso principale. 6. –In conclusione, è accolto il primo motivo del ricorso incidentale, sono rigettati il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, sono assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, è cassata l’ordinanza impugnatain relazione al motivo accolto , è rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, cassa l’ordinanza im- pugnatain relazione al