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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 2025

Cassazione n. 33927/2025

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12806/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprioai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 625 del 28/3/2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza delgiorno 11 / 11 / 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito ildifensore del ricorrente e lett e le memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nell’aprile 2017 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. agiva in executivis contro [OSCURATO:PERSONA].IN.R.E.S. - [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione,pignorando il presunto credito vantato nei confronti del Comune di Villafrati, coinvolto nel processo esecutivo in qualità di terzo pignorato. 2.Il Comune, con la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., negava l ’ esi- stenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio con il Consorzio. 3.Ciononostante, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emetteva un provvedimento di assegnazione del credito in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 4.Avverso tale ordinanza il Comune proponeva opposizione agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c., deducendo l’inesistenza del debito, l’illegit- timità dell’assegnazione e l’impignorabilità delle somme ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. 5.Col provvedimento del 3/12/2017, il giudice dell’esecuzione re- spingeva l’istanza di sospensione della procedura esecutiva e dispo- neva l’introduzione del giudizio di merito. 6.Con sentenza n. 557 in data 11/9/2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] così provvedeva: «in accoglimento dell’opposizione, previo ac- certamento dell’inesistenza dei rapporti di credito-debito tra il CO.IN.RES. in liquidazione e il Comune di Villafrati, in persona del sin- daco pro-tempore, così come dedotti nell’atto di pignoramento e, per- tanto, dell’inesistenza del credito della società opposta verso il Co- mune, dichiara l’illegittimità dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] limitata- mente alla posizione del Comune di Villafrati, disponendone l’annulla- mento». 7.Nelle more del citato giudizio ex art. 617 c.p.c., in data 17/1/2018, la [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato al Comune un atto di pignoramento presso terzi, fondato sull’ordinanza di assegnazione che era già stata oggetto di opposizione; il Comune aveva proposto oppo- sizione anche avverso tale atto. 8.Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichia- rava l’improcedibilità dell’esecuzione. 9.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 322/2020, respingeva l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il predetto provvedimento.

10. In data 31/5/2018, la [OSCURATO:PERSONA] notificava al Co- mune un altro atto di pignoramento (identico al precedente), anch’esso basato sull’ordinanza di assegnazione del 23/7/2017.

11. Il terzo pignorato (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) rendeva dichia- razione negativa; il Comune proponeva opposizione esecutiva.

12. Sospesa la procedura (con provvedimento del 19/8/2018) e introdotto il giudizio di merito, con la sentenza n. 1001 del 23/1/2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accertava l’inesistenza di rapporti di debito/credito tra il Comune opponente e il Consorzio (debitore princi- pale) CO.IN.R.E.S. e, accogliendo l’opposizione, dichiarava l’insussi- stenza del diritto di agire in executivisin capo alla [OSCURATO:PERSONA].

13. Quest ’ ultima impugnava la decisione e la Corte d ’ appello di Palermo, con la sentenza n. 625 del 28/3/2023, accoglieva il gravame, riformava la decisione di primo grado e dichiarava inammissibile l’op- posizione all’esecuzione («Data la sussistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del credito, conclusivo della procedura ese- cutiva, l’opposizione all’esecuzione è consentita soltanto per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa so- pravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quale per esempio un’estinzione del debito successiva all’ordinanza di assegnazione, op- pure per contestare una pretesa (non contemplata dall’ordinanza di assegnazione, ma) azionata col precetto, quale l’eccesso degli importi intimati per spese e competenze. … Il che, tuttavia, non è ciò che il Comune di Villafrati ha contestato, avendo l’Ente proposto opposizione all’esecuzione per far valere, in contrasto con il provvedimento di as- segnazione del credito, l’inesistenza di una propria posizione debitoria verso CO.IN.R.E.S. o comunque la concreta e attuale non azionabilità in executivis del corrispondente diritto di credito di quest’ultimo.

Alla luce di quanto sin qui chiarito, l’opposizione all’esecuzione promossa dal Comune di Villafrati non può che essere respinta.»); regolava al- tresì le spese di entrambi i gradi a favore dell’appellante.

14. Avverso tale decisione il Comune di Villafrati proponeva ri- corso per cassazione, fondato su due motivi.

15. Resistevano con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (procuratore distrattario nell’appello).

16. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), col proprio controricorso, aderiva alle di- fese del ricorrente.

17. Con l ’ ordinanza interlocutoria n. 20712 del 22/7/2025 que- sta Corte - ritenuta la rilevanza nomofilattica delle questioni poste dal ricorso -rinviava la controversia alla pubblica udienza; di conseguenza, veniva fissata l’odierna udienza.

18. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.

19. Il P ubblico Ministero , con la memoria e anche durante la discussione orale,concludeva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il deposito eseguito dal ricorrente con la nota datata 10/11/2025 - col quale è stata pro- dotta la sentenza n. 557 in data 11/9/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] corredata della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. - in quanto irritualmente compiuto in violazione dell’art. 372 c.p.c.; in ogni caso, per quanto si esporrà nel prosieguo, il documento versato in atti è comunque irrilevante ai fini della decisione. 2.Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del con- troricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio: la pronuncia della Corte d’appello di distrazione delle spese di lite in suo favore non è stata oggetto di impugnazione del ricorrente, sicché il predetto legale non può essere parte del giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, 03/02/2022, n. 3290, Rv. 663712-01; Cass. Sez. 6, 09/03/2021, n. 6481, Rv. 660745-01; Cass. Sez. 3, 30/05/2017, n. 13516, Rv. 644633-01). 3.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il Comune ricorrente deduce: «Falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento agli artt. 615 e 617 c.p.c. … preme evidenziare come l’ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] … di asse- gnazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del credito pignorato nella misura di euro 325.802,07 (oltre interessi e spese) veniva tempestivamente e ritualmente opposta nel termine di venti giorni dal Comune di Villafrati -nella qualità di terzo pignorato - mediante un giudizio di opposizione agli atti esecutivi che si concludeva con la sentenza n 557/2020 pubbl. il 11.09.2020 (RG n 383/2018) (non gravata e passata in autorità di cosa giudicata).

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la predetta sen- tenza nr 557/2020 in accoglimento dell’opposizione promossa dal Co- mune di Villafrati, previo accertamento dell’inesistenza dei rapporti di credito - debito tra il CO.IN.R.ES in liquidazione ed il Comune di Villa- frati così come dedotti nell’atto di pignoramento, e pertanto dell’inesi- stenza del credito della società opposta verso il Comune, dichiarava l’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione del 23.07.2017. …»; 4.La parte ricorrente deduce, in sostanza, che la sentenza del Tri- bunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 557 in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha annullato l’or- dinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], impiegata come titolo esecutivo dalla controri- corrente, e che la decisione di annullamento è passata in giudicato. 5.In primis, si deve affermare che la sentenza che accoglie l’oppo- sizione agli atti esecutivi ha natura costitutiva, in ragione dell ’ effetto demolitorio(e meramente rescindente) dell ’ atto o del provvedimento opposto: e che, perciò, spiega effetti soltanto se la relativa decisione è divenuta cosa giudicata. 6.Proprio per tale ragione, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 557 in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] può incidere su questa controversia soltanto se -ed in quanto e nel momento in cui - costituisce res iudicata e, soprattutto, se il giudicato è stato ritualmente dedotto. 7.In proposito si osserva che - al di là della questione attinente alle modalità con cui va dimostrata l’inoppugnabilità delle decisioni giudi- ziarie (secondo Cass. Sez. 3, 28/12/2023, n. 36258, Rv. 669781-01, la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno; invece, secondo Cass. Sez. 3, 05/02/2025, n. 2827, Rv. 674034-01, la produzione della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimo- strare in altro modo l’inutile decorso dei termini per l’impugnazione) - questa Corte ha più volte statuito che l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, a condizione che emergada atti comunque prodotti nel giudizio di merito, oppure qua- lora il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. Sez.

U., 02/02/2017, n. 2735). 8.Pertanto, «L’eccezione di giudicato esterno non può essere de- dotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità» (Cass. Sez. 1, 29/02/2024, n. 5370, Rv. 670280-01; nello stesso senso, Cass. Sez.

L., 21/04/2022, n. 12754, Rv. 664480-01); analogamente, «La questione della viola- zione del giudicato esterno … non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cui è andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è og- getto del ricorso per cassazione, non sia stato tempestivamente sotto- posto all’esame del giudice di merito» (Cass. Sez. 3, 20/09/2023, n. 26916, Rv. 668760-01)e, ancora, «Nel giudizio di legittimità è oppo- nibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica …»(Cass. Sez. 5, 02/09/2022, n. 25863, Rv. 665870-01). 9.Applicando i suesposti principî alla fattispecie in esame, si rileva che la sentenza invocata dal Comune di Villafrati sarebbe (in tesi) pas- sata in giudicato ben prima della decisione della Corte d’appello di Pa- lermo qui impugnata; poiché non consta che la questione sia mai stata sottoposta al giudice di merito (in proposito, Cass. Sez. 3, 06/06/2023, n. 15846, Rv. 667811-01: «Il principio della rilevabilità in sede di le- gittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti co- munque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legit- timità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata»), la deduzione del giudicato, ef- fettuata per la prima volta in questa sede, è inammissibile.

10. Risultano conseguentemente infondate le censure rivolte alla decisione della Corte d’appello di Palermo,che, correttamente, ha escluso l’ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione proposta dal Co- mune sulla base di contestazioni attinenti al merito del titolo esecutivo di formazione giudiziale (nel caso, l’ordinanza di assegnazione del cre- dito), da far valere con le modalità e nelle sedi a ciò preposte (cioè, nella fattispeciee trattandosi di contestazione delle ragioni consacrate in un titolo esecutivo giudiziale, con i mezzi per reagire a quest’ultimo e, quindi, con l’opposizione exart. 617 c.p.c. già dispiegata).

11. Per tali motivi è inammissibile il secondo motivo col quale si lamenta, exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», consistente nella «inesistenza di rapporti di debito tra il Comune di Villafrati e la partecipata CO.IN.R.E.S.».

12. Infatti, la pretesa insussistenza di rapporti di debito tra il terzo pignorato e l’esecutato non può formare oggetto di opposizione all’esecuzione promossa sulla scorta dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (titolo esecutivo giudiziale), ma soltanto di opposizione agli atti esecutivi avverso detta ordinanza , unico rimedio prescritto dall’ordinamento per contrastare l’accertamento compiuto dal giudice dell’esecuzionedel processo esecutivo concluso con quell’ordinanza.

13. Il fatto che il ricorrente indica come pretermesso - senza cogliere la (oltretutto, ineccepibile) ratio decidendi della sentenza im- pugnata -è, dunque, totalmente estraneo al giudizio de quo.

14. Col terzo motivo il ricorrente si duole della «condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] alle spese del doppio grado di giudizio».

15. Si tratta, a ben vedere, di un “ non motivo ” , perché critica la sentenza impugnata non già per aver fatto (corretta) applicazione del principio di soccombenza, bensì perché, ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere, anziché respingere, l’op- posizione del Comune e regolare le spese a suo favore; ne consegue l’inammissibilità della censura.

16. In conclusione, il ricorso va rigettato .

17. N e consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. le spese del giudizio di legit- timità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivoe con distrazione delle spese a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di tale parte, siccome dichiaratosi antistatario.

18. Si dispone la compensazione delle spese del giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (la controricorrente aveva in realtà aderito alle difese del ricorrente) e le altre parti.

19. In considerazione dell ’ esito complessivo della lite , può di- sporsi la compensazione delle spese anche rispetto all’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale parte del presente giudizio ed in relazione alla as- sunzione della relativa qualità con il controricorso, che è stato però dichiarato inammissibilein parte qua.

20. Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi- sura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdel citato art. 13.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorsodel Comune di Villafrati; dichiara inammissibile il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; condanna il ricorrente Comune di Villafrati a rifondere alla contro- ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; compensa le spese del giudizio tra le altre parti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12806/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprioai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 625 del 28/3/2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza delgiorno 11 / 11 / 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito ildifensore del ricorrente e lett e le memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nell’aprile 2017 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. agiva in executivis contro [OSCURATO:PERSONA].IN.R.E.S. - [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione,pignorando il presunto credito vantato nei confronti del Comune di Villafrati, coinvolto nel processo esecutivo in qualità di terzo pignorato. 2.Il Comune, con la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., negava l ’ esi- stenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio con il Consorzio. 3.Ciononostante, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emetteva un provvedimento di assegnazione del credito in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 4.Avverso tale ordinanza il Comune proponeva opposizione agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c., deducendo l’inesistenza del debito, l’illegit- timità dell’assegnazione e l’impignorabilità delle somme ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. 5.Col provvedimento del 3/12/2017, il giudice dell’esecuzione re- spingeva l’istanza di sospensione della procedura esecutiva e dispo- neva l’introduzione del giudizio di merito. 6.Con sentenza n. 557 in data 11/9/2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] così provvedeva: «in accoglimento dell’opposizione, previo ac- certamento dell’inesistenza dei rapporti di credito-debito tra il CO.IN.RES. in liquidazione e il Comune di Villafrati, in persona del sin- daco pro-tempore, così come dedotti nell’atto di pignoramento e, per- tanto, dell’inesistenza del credito della società opposta verso il Co- mune, dichiara l’illegittimità dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] limitata- mente alla posizione del Comune di Villafrati, disponendone l’annulla- mento». 7.Nelle more del citato giudizio ex art. 617 c.p.c., in data 17/1/2018, la [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato al Comune un atto di pignoramento presso terzi, fondato sull’ordinanza di assegnazione che era già stata oggetto di opposizione; il Comune aveva proposto oppo- sizione anche avverso tale atto. 8.Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichia- rava l’improcedibilità dell’esecuzione. 9.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 322/2020, respingeva l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il predetto provvedimento. 10. In data 31/5/2018, la [OSCURATO:PERSONA] notificava al Co- mune un altro atto di pignoramento (identico al precedente), anch’esso basato sull’ordinanza di assegnazione del 23/7/2017. 11. Il terzo pignorato (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) rendeva dichia- razione negativa; il Comune proponeva opposizione esecutiva. 12. Sospesa la procedura (con provvedimento del 19/8/2018) e introdotto il giudizio di merito, con la sentenza n. 1001 del 23/1/2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accertava l’inesistenza di rapporti di debito/credito tra il Comune opponente e il Consorzio (debitore princi- pale) CO.IN.R.E.S. e, accogliendo l’opposizione, dichiarava l’insussi- stenza del diritto di agire in executivisin capo alla [OSCURATO:PERSONA]. 13. Quest ’ ultima impugnava la decisione e la Corte d ’ appello di Palermo, con la sentenza n. 625 del 28/3/2023, accoglieva il gravame, riformava la decisione di primo grado e dichiarava inammissibile l’op- posizione all’esecuzione («Data la sussistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del credito, conclusivo della procedura ese- cutiva, l’opposizione all’esecuzione è consentita soltanto per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa so- pravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quale per esempio un’estinzione del debito successiva all’ordinanza di assegnazione, op- pure per contestare una pretesa (non contemplata dall’ordinanza di assegnazione, ma) azionata col precetto, quale l’eccesso degli importi intimati per spese e competenze. … Il che, tuttavia, non è ciò che il Comune di Villafrati ha contestato, avendo l’Ente proposto opposizione all’esecuzione per far valere, in contrasto con il provvedimento di as- segnazione del credito, l’inesistenza di una propria posizione debitoria verso CO.IN.R.E.S. o comunque la concreta e attuale non azionabilità in executivis del corrispondente diritto di credito di quest’ultimo. Alla luce di quanto sin qui chiarito, l’opposizione all’esecuzione promossa dal Comune di Villafrati non può che essere respinta.»); regolava al- tresì le spese di entrambi i gradi a favore dell’appellante. 14. Avverso tale decisione il Comune di Villafrati proponeva ri- corso per cassazione, fondato su due motivi. 15. Resistevano con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (procuratore distrattario nell’appello). 16. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), col proprio controricorso, aderiva alle di- fese del ricorrente. 17. Con l ’ ordinanza interlocutoria n. 20712 del 22/7/2025 que- sta Corte - ritenuta la rilevanza nomofilattica delle questioni poste dal ricorso -rinviava la controversia alla pubblica udienza; di conseguenza, veniva fissata l’odierna udienza. 18. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. 19. Il P ubblico Ministero , con la memoria e anche durante la discussione orale,concludeva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il deposito eseguito dal ricorrente con la nota datata 10/11/2025 - col quale è stata pro- dotta la sentenza n. 557 in data 11/9/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] corredata della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. - in quanto irritualmente compiuto in violazione dell’art. 372 c.p.c.; in ogni caso, per quanto si esporrà nel prosieguo, il documento versato in atti è comunque irrilevante ai fini della decisione. 2.Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del con- troricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio: la pronuncia della Corte d’appello di distrazione delle spese di lite in suo favore non è stata oggetto di impugnazione del ricorrente, sicché il predetto legale non può essere parte del giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, 03/02/2022, n. 3290, Rv. 663712-01; Cass. Sez. 6, 09/03/2021, n. 6481, Rv. 660745-01; Cass. Sez. 3, 30/05/2017, n. 13516, Rv. 644633-01). 3.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il Comune ricorrente deduce: «Falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento agli artt. 615 e 617 c.p.c. … preme evidenziare come l’ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] … di asse- gnazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del credito pignorato nella misura di euro 325.802,07 (oltre interessi e spese) veniva tempestivamente e ritualmente opposta nel termine di venti giorni dal Comune di Villafrati -nella qualità di terzo pignorato - mediante un giudizio di opposizione agli atti esecutivi che si concludeva con la sentenza n 557/2020 pubbl. il 11.09.2020 (RG n 383/2018) (non gravata e passata in autorità di cosa giudicata). Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la predetta sen- tenza nr 557/2020 in accoglimento dell’opposizione promossa dal Co- mune di Villafrati, previo accertamento dell’inesistenza dei rapporti di credito - debito tra il CO.IN.R.ES in liquidazione ed il Comune di Villa- frati così come dedotti nell’atto di pignoramento, e pertanto dell’inesi- stenza del credito della società opposta verso il Comune, dichiarava l’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione del 23.07.2017. …»; 4.La parte ricorrente deduce, in sostanza, che la sentenza del Tri- bunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 557 in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha annullato l’or- dinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], impiegata come titolo esecutivo dalla controri- corrente, e che la decisione di annullamento è passata in giudicato. 5.In primis, si deve affermare che la sentenza che accoglie l’oppo- sizione agli atti esecutivi ha natura costitutiva, in ragione dell ’ effetto demolitorio(e meramente rescindente) dell ’ atto o del provvedimento opposto: e che, perciò, spiega effetti soltanto se la relativa decisione è divenuta cosa giudicata. 6.Proprio per tale ragione, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 557 in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] può incidere su questa controversia soltanto se -ed in quanto e nel momento in cui - costituisce res iudicata e, soprattutto, se il giudicato è stato ritualmente dedotto. 7.In proposito si osserva che - al di là della questione attinente alle modalità con cui va dimostrata l’inoppugnabilità delle decisioni giudi- ziarie (secondo Cass. Sez. 3, 28/12/2023, n. 36258, Rv. 669781-01, la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno; invece, secondo Cass. Sez. 3, 05/02/2025, n. 2827, Rv. 674034-01, la produzione della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimo- strare in altro modo l’inutile decorso dei termini per l’impugnazione) - questa Corte ha più volte statuito che l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, a condizione che emergada atti comunque prodotti nel giudizio di merito, oppure qua- lora il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. Sez. U., 02/02/2017, n. 2735). 8.Pertanto, «L’eccezione di giudicato esterno non può essere de- dotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità» (Cass. Sez. 1, 29/02/2024, n. 5370, Rv. 670280-01; nello stesso senso, Cass. Sez. L., 21/04/2022, n. 12754, Rv. 664480-01); analogamente, «La questione della viola- zione del giudicato esterno … non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cui è andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è og- getto del ricorso per cassazione, non sia stato tempestivamente sotto- posto all’esame del giudice di merito» (Cass. Sez. 3, 20/09/2023, n. 26916, Rv. 668760-01)e, ancora, «Nel giudizio di legittimità è oppo- nibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica …»(Cass. Sez. 5, 02/09/2022, n. 25863, Rv. 665870-01). 9.Applicando i suesposti principî alla fattispecie in esame, si rileva che la sentenza invocata dal Comune di Villafrati sarebbe (in tesi) pas- sata in giudicato ben prima della decisione della Corte d’appello di Pa- lermo qui impugnata; poiché non consta che la questione sia mai stata sottoposta al giudice di merito (in proposito, Cass. Sez. 3, 06/06/2023, n. 15846, Rv. 667811-01: «Il principio della rilevabilità in sede di le- gittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti co- munque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legit- timità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata»), la deduzione del giudicato, ef- fettuata per la prima volta in questa sede, è inammissibile. 10. Risultano conseguentemente infondate le censure rivolte alla decisione della Corte d’appello di Palermo,che, correttamente, ha escluso l’ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione proposta dal Co- mune sulla base di contestazioni attinenti al merito del titolo esecutivo di formazione giudiziale (nel caso, l’ordinanza di assegnazione del cre- dito), da far valere con le modalità e nelle sedi a ciò preposte (cioè, nella fattispeciee trattandosi di contestazione delle ragioni consacrate in un titolo esecutivo giudiziale, con i mezzi per reagire a quest’ultimo e, quindi, con l’opposizione exart. 617 c.p.c. già dispiegata). 11. Per tali motivi è inammissibile il secondo motivo col quale si lamenta, exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», consistente nella «inesistenza di rapporti di debito tra il Comune di Villafrati e la partecipata CO.IN.R.E.S.». 12. Infatti, la pretesa insussistenza di rapporti di debito tra il terzo pignorato e l’esecutato non può formare oggetto di opposizione all’esecuzione promossa sulla scorta dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (titolo esecutivo giudiziale), ma soltanto di opposizione agli atti esecutivi avverso detta ordinanza , unico rimedio prescritto dall’ordinamento per contrastare l’accertamento compiuto dal giudice dell’esecuzionedel processo esecutivo concluso con quell’ordinanza. 13. Il fatto che il ricorrente indica come pretermesso - senza cogliere la (oltretutto, ineccepibile) ratio decidendi della sentenza im- pugnata -è, dunque, totalmente estraneo al giudizio de quo. 14. Col terzo motivo il ricorrente si duole della «condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] alle spese del doppio grado di giudizio». 15. Si tratta, a ben vedere, di un “ non motivo ” , perché critica la sentenza impugnata non già per aver fatto (corretta) applicazione del principio di soccombenza, bensì perché, ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere, anziché respingere, l’op- posizione del Comune e regolare le spese a suo favore; ne consegue l’inammissibilità della censura. 16. In conclusione, il ricorso va rigettato . 17. N e consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. le spese del giudizio di legit- timità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivoe con distrazione delle spese a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di tale parte, siccome dichiaratosi antistatario. 18. Si dispone la compensazione delle spese del giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (la controricorrente aveva in realtà aderito alle difese del ricorrente) e le altre parti. 19. In considerazione dell ’ esito complessivo della lite , può di- sporsi la compensazione delle spese anche rispetto all’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale parte del presente giudizio ed in relazione alla as- sunzione della relativa qualità con il controricorso, che è stato però dichiarato inammissibilein parte qua. 20. Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi- sura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdel citato art. 13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorsodel Comune di Villafrati; dichiara inammissibile il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; condanna il ricorrente Comune di Villafrati a rifondere alla contro- ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; compensa le spese del giudizio tra le altre parti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ric
Sentenza Cassazione n. 33927/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris