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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 25187/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto lè.inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 21 aprile 2022, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Gup del Tribunale di Catanzaro il 19 aprile 2001, irrevocabile ,i1 14 febbraio 2002, di applicazione della pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 2.500.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Crotone dal novembre 199) fino alla data della sentenza; 2) sentenza emessa,.dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 14 gennaio 2016, irrevocabile 1'11 dicembre 2018, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Catanzaro del 10 marzo 2010, di condanna alla pena di anni 6, mesi 7 e giorni 4 di reclusione, per i reati di cui all'art. 416-bis commi 1, 3, 4 e 5, commesso dagli anni '90 alla data della sentenza di primo grado, ed artt. 56, 629, comma 2, 635 cod. pen., aggravati ex art. 416-bis.1 stesso codice, commessi nell'ottobre 2006, nonché artt. 2, 4 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895, e 23

I. 18 aprile 1975, n. 110, anch'essi aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., commessi il 15 agosto 2007, ed art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso dall'anno 1990 alla data della sentenza di primo grado.

La Corte distrettuale ha altresì dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta intesa a ottenere, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il computo del periodo di carcerazione sofferto - senza titolo, nella prospettazione - dal 16 dicembre 2003 al 14 giugno 2006, a titolo di fungibilità, ai fini delle pene da espiare per altri titoli, a seguito delle sentenze del 10 maggio 2001 (reato commesso il 3 agosto 1999) e del 19 aprile 2001 (reato commesso dal novembre 1999 al 19 aprile 2001).

Il giudice dell'esecuzione ha osservato che, sebbene il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti di cui alla sentenza sub 1), sia stato commesso nello stesso contesto spazio-temporale in cui si collocano gli analoghi fatti associativi di cui alla sentenza sub 2), ovvero dal 1997 al 2001, esso è stato realizzato in concorso con soggetti estranei ai sodalizi di riferimento, senza il ricorso a quelle modalità o finalità mafiose che connotavano il traffico di stupefacenti realizzato per conto della consorteria di appartenenza e, peraltro, a distanza di due anni dall' adesione ai predetti sodalizi criminali.

Quanto alla domanda di computo in fungibilità, ex art. 657, comma 4, cod proc. pen., del periodo di detenzione cautelare sofferto dal 16 dicembre al 14 giugno 2006 (in relazione alle pene irrogate con le sentenze del 10 maggio 2001 e 19 aprile 2001), la Corte territoriale ha rilevato che, in tema di computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo, l'art. 657 cod. proc. pen. attribuisce al pubblico ministero la competenza a provvedere d'ufficio o su istanza del condannato; non risultando essere stata formulata istanza in tal senso, sul punto il giudice dell'esecuzione ha disposto il non luogo a provvedere.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso Giungato, per mezzo del difensore, articolando un unico motivo.

In particolare, il ricorrente censura la motivazione della ordinanza impugnata circa la partecipazione al reato di cui alla sentenza sub 1) di soggetti estranei al sodalizi criminali giudicati dalla condanna sub 2), avendo la stessa omesso di considerare la fitta trama di rapporti associativi emergenti dagli accertamenti contenuti nelle menzionate sentenze e dalle allegazioni di parte, quali la richiesta di rinvio a giudizio del 5 marzo 2001 e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 2 maggio 2000 emesse nell'ambito procedimento sub 1), nonché la sentenza resa nel processo cd.

"Heracles".

Ed invero, a dire della difesa, dalla lettura di tali atti, si evince l'esistenza di una rete articolata di collegamenti e legami di parentela tra i medesimi soggetti imputati nei menzionati procedimenti, appartenenti alle consorterie criminali operanti nel territorio del crotonese dagli anni '90 fino alla data della sentenza di primo grado del 10 marzo 2010 di cui al procedimento sub 2).

Ed è in tale contesto delinquenziale che si inserisce l'azione criminosa di Giungato contestata nei due procedimenti sopracitati, avente ad oggetto l'attività di traffico di sostanze stupefacenti svolta per conto del clan dei fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, gli illeciti di cui alle due sentenze sub 1) e sub 2) sarebbero collegati da un nesso teleologico consistente nel perseguimento e nella realizzazione delle finalità del gruppo criminale di appartenenza.

Infine, il ricorrente lamenta vizio di carenza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata nell'istanza introduttiva circa la individuazione, nel caso della ritenuta sussistenza di un reato continuato, della porzione di pena inflitta per ogni singolo reato commesso da Giungato, in modo da poter determinare quella porzione di pena sia da imputare al reato ostativo ex art. 4 bis ord. pen., istanza su cui non c'è alcuna risposta.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto 1..

Il ricorso è infondato.

In tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632), ed il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n.37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413) L'identità del disegno criminoso deve comunque essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793).

La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano, invece, di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Nel caso in esame, l'ordinanza ha ritenuto l'inesistenza di un unico disegno criminoso argomentando sulla mancanza di identità soggettiva tra il reato oggetto della sentenza sub 1) con quelli della sentenza sub 2), sulla mancanza di modalità o finalità mafiose del reato della sentenza sub 1), e sulla distanza temporale tra essi.

Il ricorso aggredisce l'argomento della mancanza di identità soggettiva con il riferimento alla fitta trama di rapporti personali che caratterizzava il reato associativo per cui il ricorrente è stato condannato nel processo sub 2) e da cui avrebbe dovuto essere ricavato che anche il reato della sentenza sub 1) ricadeva nello stesso contesto mafioso in cui lo stesso era inserito.

Il motivo non è fondato.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il fatto di cui all'art. 73 per cui il ricorrente è stato condannato con la sentenza sub 1) non è aggravato dal metodo o dalla finalità di agevolazione mafiosa; se si legge il capo di imputazione si nota, infatti, che lo stesso è condannato soltanto per art. 73 senza alcun tipo di aggravanti.

Il ricorso sostiene che, in realtà, quel fatto era commesso nel contesto delle attività criminali della cosca cui lo stesso aderiva, evincibile dai legami personali che alcuni dei correi del ricorrente avevano con elementi di spicco della cosca o dalla circostanza che la imputazione contestata al ricorrente fosse soltanto una parte di una indagine più articolata che, per altri fatti, coinvolgeva anche soggetti facenti parte della cosca e giudicati dalla stessa sentenza, sia pure per fatti diversi.

Si tratta di rilievo irricevibile, in quanto il ricorrente non può lamentarsi della illogicità di una motivazione che è fedele alla imputazione contestata né ricostruire i fatti in modo diverso da come gli stessi sono ritenuti dal giudice della cognizione.

La circostanza che nel giudizio che ha portato alla condanna sub 1) non sia emerso questo contesto mafioso che regge, invece, la condanna per i reati oggetto della sentenza sub 2), è ostativa a considerare il fatto di spaccio sub 1) come un reato-fine dell'associazione giudicata nella sentenza sub 2), il che, peraltro, non sarebbe neanche sufficiente a farlo ritenere unito ad esso da un unico disegno criminoso, atteso che, con specifico riferimento al rapporto tra il delitto associativo e i reati fine, la giurisprudenza di questa Corte ritiene ipotizzabile la continuazione tra gli stessi a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984).

Va, anche, osservato, in ogni caso, che la motivazione della ordinanza impugnata resiste alle censure del ricorrente anche sotto il profilo della lontananza temporale dei fatti oggetto delle due sentenze.

La sentenza sub 2) giudica reati- fine commessi nel 2006, 2007, 2010; il fatto di spaccio della sentenza sub 1) è del 1999, che, per effetto dei principi sulla contestazione aperta, è ritenuto commesso fino al 2001.

In tale contesto non è illogico che il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto che anche la distanza temporale tra i reati oggetto dell'istanza costituisca ostacolo alla individuazione di unico disegno criminoso, che il ricorrente pretende di rinvenire tra reati del tutto disomogenei, e commessi in periodi molto diversi, usando il filo rosso di un reato associativo, il cui ampio periodo temporale di commissione gli dovrebbe permettere di far rientrare sotto una volizione comune ogni singolo comportamento criminoso commesso dall'agente durante un amplissimo periodo della sua vita.

In definitiva, il ricorso è infondato, non essendo possibile rinvenire al momento di commissione del primo fatto la programmazione "almeno nelle loro linee essenziali" (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) di quelli successivi.

2. Non è fondata neanche la deduzione riportata nella parte conclusiva del ricorso circa la mancata risposta del giudice dell'esecuzione alla domanda di specifica individuazione della porzione di pena soggetta a reati ostativi, in quanto la risposta avrebbe dovuto conseguire all'eventuale accoglimento della istanza di continuazione.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto lè.inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 21 aprile 2022, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Gup del Tribunale di Catanzaro il 19 aprile 2001, irrevocabile ,i1 14 febbraio 2002, di applicazione della pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 2.500.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Crotone dal novembre 199) fino alla data della sentenza; 2) sentenza emessa,.dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 14 gennaio 2016, irrevocabile 1'11 dicembre 2018, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Catanzaro del 10 marzo 2010, di condanna alla pena di anni 6, mesi 7 e giorni 4 di reclusione, per i reati di cui all'art. 416-bis commi 1, 3, 4 e 5, commesso dagli anni '90 alla data della sentenza di primo grado, ed artt. 56, 629, comma 2, 635 cod. pen., aggravati ex art. 416-bis.1 stesso codice, commessi nell'ottobre 2006, nonché artt. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, e 23 I. 18 aprile 1975, n. 110, anch'essi aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., commessi il 15 agosto 2007, ed art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso dall'anno 1990 alla data della sentenza di primo grado. La Corte distrettuale ha altresì dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta intesa a ottenere, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il computo del periodo di carcerazione sofferto - senza titolo, nella prospettazione - dal 16 dicembre 2003 al 14 giugno 2006, a titolo di fungibilità, ai fini delle pene da espiare per altri titoli, a seguito delle sentenze del 10 maggio 2001 (reato commesso il 3 agosto 1999) e del 19 aprile 2001 (reato commesso dal novembre 1999 al 19 aprile 2001). Il giudice dell'esecuzione ha osservato che, sebbene il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti di cui alla sentenza sub 1), sia stato commesso nello stesso contesto spazio-temporale in cui si collocano gli analoghi fatti associativi di cui alla sentenza sub 2), ovvero dal 1997 al 2001, esso è stato realizzato in concorso con soggetti estranei ai sodalizi di riferimento, senza il ricorso a quelle modalità o finalità mafiose che connotavano il traffico di stupefacenti realizzato per conto della consorteria di appartenenza e, peraltro, a distanza di due anni dall' adesione ai predetti sodalizi criminali. Quanto alla domanda di computo in fungibilità, ex art. 657, comma 4, cod proc. pen., del periodo di detenzione cautelare sofferto dal 16 dicembre al 14 giugno 2006 (in relazione alle pene irrogate con le sentenze del 10 maggio 2001 e 19 aprile 2001), la Corte territoriale ha rilevato che, in tema di computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo, l'art. 657 cod. proc. pen. attribuisce al pubblico ministero la competenza a provvedere d'ufficio o su istanza del condannato; non risultando essere stata formulata istanza in tal senso, sul punto il giudice dell'esecuzione ha disposto il non luogo a provvedere. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso Giungato, per mezzo del difensore, articolando un unico motivo. In particolare, il ricorrente censura la motivazione della ordinanza impugnata circa la partecipazione al reato di cui alla sentenza sub 1) di soggetti estranei al sodalizi criminali giudicati dalla condanna sub 2), avendo la stessa omesso di considerare la fitta trama di rapporti associativi emergenti dagli accertamenti contenuti nelle menzionate sentenze e dalle allegazioni di parte, quali la richiesta di rinvio a giudizio del 5 marzo 2001 e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 2 maggio 2000 emesse nell'ambito procedimento sub 1), nonché la sentenza resa nel processo cd. "Heracles". Ed invero, a dire della difesa, dalla lettura di tali atti, si evince l'esistenza di una rete articolata di collegamenti e legami di parentela tra i medesimi soggetti imputati nei menzionati procedimenti, appartenenti alle consorterie criminali operanti nel territorio del crotonese dagli anni '90 fino alla data della sentenza di primo grado del 10 marzo 2010 di cui al procedimento sub 2). Ed è in tale contesto delinquenziale che si inserisce l'azione criminosa di Giungato contestata nei due procedimenti sopracitati, avente ad oggetto l'attività di traffico di sostanze stupefacenti svolta per conto del clan dei fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, gli illeciti di cui alle due sentenze sub 1) e sub 2) sarebbero collegati da un nesso teleologico consistente nel perseguimento e nella realizzazione delle finalità del gruppo criminale di appartenenza. Infine, il ricorrente lamenta vizio di carenza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata nell'istanza introduttiva circa la individuazione, nel caso della ritenuta sussistenza di un reato continuato, della porzione di pena inflitta per ogni singolo reato commesso da Giungato, in modo da poter determinare quella porzione di pena sia da imputare al reato ostativo ex art. 4 bis ord. pen., istanza su cui non c'è alcuna risposta. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1.. Il ricorso è infondato. In tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632), ed il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n.37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413) L'identità del disegno criminoso deve comunque essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano, invece, di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Nel caso in esame, l'ordinanza ha ritenuto l'inesistenza di un unico disegno criminoso argomentando sulla mancanza di identità soggettiva tra il reato oggetto della sentenza sub 1) con quelli della sentenza sub 2), sulla mancanza di modalità o finalità mafiose del reato della sentenza sub 1), e sulla distanza temporale tra essi. Il ricorso aggredisce l'argomento della mancanza di identità soggettiva con il riferimento alla fitta trama di rapporti personali che caratterizzava il reato associativo per cui il ricorrente è stato condannato nel processo sub 2) e da cui avrebbe dovuto essere ricavato che anche il reato della sentenza sub 1) ricadeva nello stesso contesto mafioso in cui lo stesso era inserito. Il motivo non è fondato. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il fatto di cui all'art. 73 per cui il ricorrente è stato condannato con la sentenza sub 1) non è aggravato dal metodo o dalla finalità di agevolazione mafiosa; se si legge il capo di imputazione si nota, infatti, che lo stesso è condannato soltanto per art. 73 senza alcun tipo di aggravanti. Il ricorso sostiene che, in realtà, quel fatto era commesso nel contesto delle attività criminali della cosca cui lo stesso aderiva, evincibile dai legami personali che alcuni dei correi del ricorrente avevano con elementi di spicco della cosca o dalla circostanza che la imputazione contestata al ricorrente fosse soltanto una parte di una indagine più articolata che, per altri fatti, coinvolgeva anche soggetti facenti parte della cosca e giudicati dalla stessa sentenza, sia pure per fatti diversi. Si tratta di rilievo irricevibile, in quanto il ricorrente non può lamentarsi della illogicità di una motivazione che è fedele alla imputazione contestata né ricostruire i fatti in modo diverso da come gli stessi sono ritenuti dal giudice della cognizione. La circostanza che nel giudizio che ha portato alla condanna sub 1) non sia emerso questo contesto mafioso che regge, invece, la condanna per i reati oggetto della sentenza sub 2), è ostativa a considerare il fatto di spaccio sub 1) come un reato-fine dell'associazione giudicata nella sentenza sub 2), il che, peraltro, non sarebbe neanche sufficiente a farlo ritenere unito ad esso da un unico disegno criminoso, atteso che, con specifico riferimento al rapporto tra il delitto associativo e i reati fine, la giurisprudenza di questa Corte ritiene ipotizzabile la continuazione tra gli stessi a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984). Va, anche, osservato, in ogni caso, che la motivazione della ordinanza impugnata resiste alle censure del ricorrente anche sotto il profilo della lontananza temporale dei fatti oggetto delle due sentenze. La sentenza sub 2) giudica reati- fine commessi nel 2006, 2007, 2010; il fatto di spaccio della sentenza sub 1) è del 1999, che, per effetto dei principi sulla contestazione aperta, è ritenuto commesso fino al 2001. In tale contesto non è illogico che il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto che anche la distanza temporale tra i reati oggetto dell'istanza costituisca ostacolo alla individuazione di unico disegno criminoso, che il ricorrente pretende di rinvenire tra reati del tutto disomogenei, e commessi in periodi molto diversi, usando il filo rosso di un reato associativo, il cui ampio periodo temporale di commissione gli dovrebbe permettere di far rientrare sotto una volizione comune ogni singolo comportamento criminoso commesso dall'agente durante un amplissimo periodo della sua vita. In definitiva, il ricorso è infondato, non essendo possibile rinvenire al momento di commissione del primo fatto la programmazione "almeno nelle loro linee essenziali" (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) di quelli successivi. 2. Non è fondata neanche la deduzione riportata nella parte conclusiva del ricorso circa la mancata risposta del giudice dell'esecuzione alla domanda di specifica individuazione della porzione di pena soggetta a reati ostativi, in quanto la risposta avrebbe dovuto conseguire all'eventuale accoglimento della istanza di continuazione. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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