CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 19996/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MENICO, rappresentato e difeso dagli avvocatiPIERLUIGI RIZZO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –2026nonché contro1734LA [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 10/2023 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 23/02/2023 R.G.N. 164/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17206/20231.La Corte di appello di Potenza, con sentenza n. 10/2023N,u mero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 19996/2026in accoglimento parziale dell’appello principale proposto dDaata pubblicazione 15/06/2026Petrizzo Domenico, condannava [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’omonima ditta, al pagamento, nei confronti del primo dellacomplessiva somma di euro 242.539,60 a titolo di provvigioni,dovute e non corrisposte relative agli anni 2008 e 2009, oltreinteressi e rivalutazione monetaria, rigettava integralmentel’appello incidentale.2. Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione laditta [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a due motivi di ricorso;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che propone, a suavolta, un ricorso incidentale, cui replica il ricorrente principale.Entrambe le parti hanno depositato le memorie.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 112,115,116 c.p.c.tutti in relazione all'articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c.Il ricorrente deduce che la Corte d'appello, apoditticamente,avrebbe, pur in presenza di una esplicita contestazione, ritenutosufficiente l’allegazione e conseguente prova degli affari conclusidall’agente nel corso degli anni 2008 e 2009, mediante fattureche lo stesso agente confessa (in relazione all’anno 2009) di nonaver emesso o comunque di averne contestato l’idoneità adassurgere ad elementi di prova degli affari conclusi, in assenzadei conti provvigione provenienti dalla mandante. Sulla base ditali considerazioni ritiene viziata la sentenza della Corte diappello perché, pur in assenza di prova dell’adempimento, avevaNumero registro generale 17206/2023conferito, con riferimento agli anni 2008 e 2009, mandato aNlu mero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 19996/2026consulente tecnico d'ufficio per la quantificazione delle sommeD.a ta pubblicazione 15/06/20261.1.Il motivo presenta profili di inammissibilità e comunquedi infondatezza e, per tali ragioni, deve essere respinto.Inammissibilità perché il ricorrente, quantunque facciariferimento alla violazione/falsa applicazione della legge, chiedealla Corte una rivalutazione del materiale istruttorio, proponendouna diversa prospettazione dello stesso ed un diversoapprezzamento, non consentito in sede di legittimità ove èpreclusa la possibilità, in presenza di una lettura coerente elogica, di una valutazione alternativa delle risultanze probatorie.Del resto, è improprio il richiamo alla violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. perché, come ribadito anche dalle Sezioni unitedi questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020; in conf.,tra le tante, Cass. n. 9731/2025), per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice nonabbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalleparti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cuialla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativaal di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso didisposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione nonsi può ravvisare – come nella specie - nella mera circostanza cheil giudice abbia valutato le prove proposte dalle partidiversamente dal convincimento di chi ricorre).Parimenti, la pronuncia rammenta che la violazione dell'art.116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, nonNumero registro generale 17206/2023abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa N-u mero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 19996/2026secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo Ddatia pubblicazione 15/06/2026legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiainvece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il suo prudente apprezzamento dellaprova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenzadei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte finda Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 (cfr. Cass. n.5474/2026).Nella specie, invece, attraverso un compiuto percorsoargomentativo (cfr. pag. 17-18 della sentenza di appello) laCorte ha valutato nel merito, in relazione al profilo deduttivo,l’idoneità dei conti provvigione emessi dall’agente, peraltromonomandatario, e le relative fatture ritualmente prodotte(operando anche talune detrazioni), nei gradi precedenti, e nondisconosciute specificamente, per cui le censure invocate sonodel tutto infondate.2. Con il secondo motivo del ricorso principale Calogero LaGaipa deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4, nella parte in cui lasentenza gravata ha omesso di pronunciarsi sulla sussistenzadella giusta causa del recesso e sulla domanda di condanna alrisarcimento dei danni dallo stesso patiti, devolute con l'appelloincidentale.Il motivo è infondato perché non vi è stata alcuna omissioneda parte del giudice del gravame. In ordine alla domanda diNumero registro generale 17206/2023giusta causa di recesso, come emerge dalla stessa sentenza dNiu mero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 19996/2026secondo grado (cfr. pag. 11 sentenza di appello), si è formatoD aitla pubblicazione 15/06/2026giudicato perché il profilo non ha costituito oggetto diimpugnazione in via incidentale per cui alcuna violazione di leggesussiste. In ordine, altresì, alla richiesta di risarcimento deldanno, in sede di appello la Corte ha delibato anche su talerichiesta, giudicandola inammissibile (cfr. pag. 20 sentenza)perché genericamente formulata e, innanzi a questa Corte, ilricorrente si limita a reiterare il motivo di appello senzacensurare, nello specifico, la sentenza per cui la domanda deveessere integralmente respinta (cfr. ex multis Cass. 33611/2019;Cass. 22478/2018).2.1. Il ricorso principale deve, pertanto, essereintegralmente respinto.3. L’agente controricorrente propone, a sua volta, in sede dicontroricorso un ricorso incidentale avverso la sentenzaaffidandolo a sei motivi.3.1. I primi tre motivi sono collegati sul piano logico-giuridicoe, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.3.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, ilcontroricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo,oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5c.p.c., poiché la Corte di appello non avrebbe considerato chel'art. 12 del contratto di agenzia a tempo determinato prevede,espressamente, il diritto al periodo di preavviso di sei mesi incaso di risoluzione del contratto; con il secondo motivo invoca laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1223 c.c., 1361 c.c.2119 c.c. nonché dell’art. 1362 c.c. e dell’ art. 11 A.E.C. inquanto, pur avendo confermato la illegittimità del recesso pergiusta causa, la Corte di appello ha rigettato la domanda dipagamento della indennità sostitutiva del periodo di preavviso,Numero registro generale 17206/2023espressamente prevista dall'art. 12 del contratto di agenzia eNdu mero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 19996/2026ha ritenuto non determinato e/o provato il danno da risarcire aDlalt’a pubblicazione 15/06/2026agente; con il terzo motivo deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 1226 c.c. in quanto non è stata quantificataequitativamente l'indennità sostitutiva del preavviso ovvero ildanno da risarcire, in conseguenza della illegittimità del recessodal contratto di agenzia.Secondo la complessiva prospettazione del controricorrente,la disciplina applicabile al contratto di agenzia in esame, proprioperché prorogato annualmente, sarebbe analoga a quellaprevista per il contratto a tempo indeterminato e la risoluzionesarebbe regolata dall'art. 12 (del citato contratto), che prevedel'osservanza di un termine di preavviso di almeno sei mesi; conla conseguenza che la declaratoria di illegittimità del recessofonderebbe il diritto al risarcimento del danno, corrispondentealle provvigioni maturate e, comunque, da corrispondersi in viaequitativa.3.3. Osserva il collegio che i motivi sono infondati e devonoessere respinti.Il contratto di agenzia, oggetto del giudizio, è a tempodeterminato, per cui non opera il disposto di cui all’art. 1750 c.c.(cfr. Cass. 9777/2013).Del resto, la giurisprudenza di legittimità, consolidata alriguardo, ha affermato che la speciale normativa che limita lapossibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempodeterminato non opera con riferimento al rapporto di agenzia. È,pertanto, legittima la clausola di tacita rinnovazione "di anno inanno salvo disdetta" del rapporto di agenzia, senza che dallareiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi laconseguenza di un unico contratto di agenzia a tempoindeterminato; nell'ipotesi di rinnovo automatico del contrattoper mancato invio della disdetta e di successivo reNucmeesros roeg istro generale 17206/2023Numero sezionale 1734/2026ingiustificato "ante tempus" del preponente dal raNpumpeoror dti ora,c colta generale 19996/2026l'agente ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso, mDaata pubblicazione 15/06/2026al risarcimento del danno derivante da detto recesso (cfr. Cass.n. 7426 del 1992; conf. Cass. n. 26191 del 2025).Non è incorsa in omissione la Corte dal momento che haconfermato la sentenza di primo grado che, in applicazione delladisciplina di fonte legale, aveva escluso l’applicabilità ad uncontratto a tempo determinato, dell’indennità sostitutiva dipreavviso, rigettando, altresì, la richiesta risarcitoria, in tale sedereiterata, per carenza di allegazioni (cfr. pag. 12 della sentenza)in ordine ai danni. In ordine a tale profilo, inoltre, il motivo difettaanche di specificità perché lamenta la violazione di legge ma nonriporta le parti dell’atto di appello in cui avrebbe fattoriferimento, puntualmente, ai danni subiti rispetto ai quali sisarebbe dovuto procedere alla quantificazione anche in viaequitativa.4.Con il quarto motivo del controricorso incidentale l’agentechiede l'accertamento della violazione falsa applicazione degliarticoli 1362 e 1372 c.c. e dell'articolo 2 dell’A.E.C. in quanto laCorte di appello ha rigettato la domanda di accertamento dellaillegittima riduzione della provvigione sulle vendite dirette, conconseguente condanna della mandante al pagamento delleulteriori provvigioni maturate ovvero del relativo risarcimentodel danno.Il motivo deve essere respinto.Osserva il collegio che il motivo è in parte inammissibileperché sottopone, nuovamente, alla Corte il vaglio di unaquestione di merito, già ampiamente esaminata in sede digravame (cfr. pag. 11-13 della sentenza) e, in parte, infondatoperché il giudice dell’appello ha correttamente applicato eNumero registro generale 17206/2023interpretato l’art. 2 dell’AEC ritenendo che fosse maturatNau mero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 19996/2026l’acquiescenza circa la variazione unilaterale apportata daDllaata pubblicazione 15/06/2026mandante alle provvigioni sulle vendite dirette, in assenza diopposizione, da parte dell’agente, nel termine di trenta giorni,con conseguente preclusione della corresponsione dell’indennitàsostitutiva.5. Con il quinto motivo del ricorso incidentale la parte siduole, letteralmente, della violazione e falsa applicazione degliarticoli 1751 e 1362 c.c., in quanto la Corte d'appello ha ritenutoinsussistenti i presupposti applicativi previsti per ilriconoscimento della indennità di cessazione del rapporto diagenzia, non potendosi prendere come parametro di riferimentoper valutare l'incremento, l'attività svolta dall'agente nell'annoprecedente a quello della risoluzione del rapporto. Secondol'assunto dell’agente la Corte d'appello avrebbe erratoprendendo in considerazione, ai fini della liquidazione dellaindennità suppletiva di clientela e delle altre indennità, solol'ultimo anno e non già le annualità pregresse. Il rapporto diagenzia in esame, rinnovandosi di anno in anno, deveconsiderarsi un unicum, con conseguente raffrontodell’incremento del volume di affari rispetto all’ anno precedentel’inizio del rapporto stesso. [OSCURATO:PERSONA], essendo stato il primoagente della mandante, non ha ereditato alcun portafoglio diclienti ma lo ha creato e sviluppato in autonomia.Il motivo è inammissibile.Nei precedenti gradi di giudizio l’indennità de quo non è statariconosciuta all’esito dell’espletata istruttoria (cfr. pag. 16 dellasentenza di appello) per cui il controricorrente, nel riportare ledichiarazioni testimoniali, chiede a questa Corte unarivalutazione del merito della vicenda, inammissibile in sede dilegittimità se congruamente motivata.Numero registro generale 17206/20236. Con il sesto motivo del controricorso incidentale l’agentNeu mero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 19996/2026lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 9Da2ta pubblicazione 15/06/2026c.p.c. in quanto la Corte d'appello avrebbe, nella motivazione,compensato integralmente, per due terzi, le spese del doppiogrado di giudizio per la soccombenza reciproca mentre avrebbecondannato l’appellato (la mandante) al pagamento di un terzodelle spese del doppio grado di giudizio per il principio dellasoccombenza, viceversa, nel dispositivo la condanna allarifusione delle spese del doppio grado di giudizio, nella misura diun terzo, sarebbe stata a carico dell’appellante (l’agente).Il motivo è fondato.La Corte di appello, nel percorso argomentativo dellasentenza, ha osservato i principi generali previsti in tema disoccombenza liquidando le spese correttamente emotivatamente in relazione all’esito della lite, nel dispositivo,invece, al punto 4) ha erroneamente previsto la condannadell’appellante e non già dell’appellato per cui il motivo deveessere accolto e la sentenza deve essere cassata limitatamentealla pronunzia sulle spese di lite. Non essendo necessariaccertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensidell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la rettifica del punto 4) deldispositivo e la condanna dell’appellato ([OSCURATO:PERSONA]) alpagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confrontidell’appellante ([OSCURATO:PERSONA]), nella misura di un terzo,liquidandole complessivamente in euro 13859,00 (euro 6699,00per il primo grado ed euro 7160,00 per il secondo grado), oltrespese generali IVA e CPA, come per legge, da attribuirsi aiprocuratori antistatari.7.Le spese del giudizio di legittimità, per il principio dellasoccombenza reciproca, considerato il rigetto del ricorsoprincipale e di quello incidentale, di cui è stato accolto solo ilsesto motivo, relativo alla discrasia tra la condanNnuame ro arelg istro generale 17206/2023Numero sezionale 1734/2026pagamento delle spese di lite prevista in motivazione e qNuumeelrloa d i iranc colta generale 19996/2026dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti. Data pubblicazione 15/06/20268.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il sesto motivo delricorso incidentale e respinge gli altri; cassa la sentenza inrelazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condannaCalogero [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del doppio grado digiudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di unterzo, liquidandole complessivamente in euro 13859,00 (euro6699,00 per il primo grado ed euro 7160,00 per il secondogrado), oltre spese generali IVA e CPA, come per legge, dale parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]