CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 1961
Cassazione n. 04449/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1961 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 9/5/2016, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di riciclaggio, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per effetto dell'erronea notifica dell'avviso di deposito della sentenza del Tribunale ex art. 548, comma 2, cod.proc.pen. è manifestamente infondata: il difensore assume che la notifica del tardivo deposito della decisione sia stata disposta non al domicilio dichiarato di [OSCURATO:PERSONA] 108, Catania ,ma in [OSCURATO:PERSONA] 103 sicchè si sarebbe verificata una nullità ex art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. destinata a travolgere anche il processo d'appello incardinato a seguito d'impugnazione del difensore d'ufficio con atto di citazione ritualmente notificato al ricorrente; - che questa Corte ritiene con orientamento costante che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (cui la notifica in discorso può ritenersi equiparata) comporta una nullità a regime intermedio (Sez. 2, n. 5888 del 11/02/2022, Rv. 282526-01;Sez. 5, n. 13803 del 17/02/2020, Rv. 279100-01), deducibile nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabile entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., sicchè la stessa doveva essere tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002 - 01); -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono,, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]