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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 14121/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 12/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 20/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Amor, in relazione al reato di ricettazione di un telefono cellulare a lui ascritto.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui le doglianze concernenti l'affermazione di responsabilità sono espresse in poche righe del tutto prive di qualsiasi effettivo confronto con la diffusa motivazione della Corte d'Appello (cfr.

Pagg. 2-3 della sentenza impugnata).

Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento alle residue doglianze.

Pur se apparentemente più diffuso, il motivo riguardante la pena si risolve in generiche affermazioni di principio, e non si confronta con le puntuali argomentazioni svolte dalla Corte a sostegno della congruità della pena applicata (cfr. Pag. 4 della sentenza), attestatasi tra l'altro su valori non lontani dai minimi edittali.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] P,residente [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] 1A1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 12/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 20/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Amor, in relazione al reato di ricettazione di un telefono cellulare a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui le doglianze concernenti l'affermazione di responsabilità sono espresse in poche righe del tutto prive di qualsiasi effettivo confronto con la diffusa motivazione della Corte d'Appello (cfr. Pagg. 2-3 della sentenza impugnata). Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento alle residue doglianze. Pur se apparentemente più diffuso, il motivo riguardante la pena si risolve in generiche affermazioni di principio, e non si confronta con le puntuali argomentazioni svolte dalla Corte a sostegno della congruità della pena applicata (cfr. Pag. 4 della sentenza), attestatasi tra l'altro su valori non lontani dai minimi edittali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] P,residente [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] 1A1
Sentenza Cassazione n. 14121/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris