Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 18027/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16937/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 11 ST.

GAGLIARDI, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSA n.4775/2017 depositata i l 04/12/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: DELLA LUNA [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di “compro oro”, era attinta dall’avviso di accertamento n.

TY7061B01940- 2015, relativamente all’a.i. 2010, mediante il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione l’IVA riferibile a cessioni di monili d’oro dalla medesima effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di commercio al dettaglio di orologi ed articoli di gioielleria, stante l’inapplicabilità a dette cessioni del regime del “reverse charge” e l’omessa presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA.

Spiccava ricorso la contribuente, rigettato dalla CTP di Siracusa con sentenza n. 3097/03/16 depositata il 22 luglio 2016.

La medesima proponeva appello, accolto dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA].

Dist. di Siracusa con la sentenza in epigrafe.

L’Ufficio ricorreva per cassazione con un motivo; resisteva la contribuente con controricorso.

Considerato che: Con atto telematico addì 8 febbraio 2024, il difensore della contribuente ha formulato domanda di cessazione della materia del contendere per aver questa aderito alla cd. rottamazione-quater ex lege n. 197 del 2022 con pagamento dell’intero dovuto.

Su tale domanda l’Agenzia delle entrate nulla ha osservato.

Ora, a fronte del numero dell’avviso di accertamento oggetto di giudizio come innanzi, non emerge corrispondenza con i carichi definiti, giusta l’elenco intitolato: “Numero cartella/avviso” di cui al prospetto contenuto nel primo foglio dell’istanza di definizione recante la data del 21 aprile 2023.

Sotto altro profilo, il provvedimento di comunicazione delle somme dovute addì 28 luglio 2023 a firma del [OSCURATO:PERSONA] dell’Ufficio di Siracusa dell’Agenzia delle entrate indica un programma di pagamento in diciotto rate, con l’ultima in scadenza il 30 novembre 2027.

L’ammontare delle rate è variabile; nondimeno, le prime tre, in scadenza il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023 ed il 28 febbraio 2024, ammontano rispettivamente ad euro 2.640,47, 2.640,32 e 1.320,14.

E tuttavia la ricevuta di pagamento compendiata con la domanda di cessazione della materia del contendere reca un versamento di euro 8,75.

Alla luce di tale tutt’altro che eloquente quadro fattuale, sorge necessità di interlocuzione con le parti, affinché, in specifico riferimento al presente giudizio, offrano documentata conferma dell’eventuale perfezionamento della procedura di definizione agevolata.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando le parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16937/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 11 ST. GAGLIARDI, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSA n.4775/2017 depositata i l 04/12/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: DELLA LUNA [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di “compro oro”, era attinta dall’avviso di accertamento n. TY7061B01940- 2015, relativamente all’a.i. 2010, mediante il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione l’IVA riferibile a cessioni di monili d’oro dalla medesima effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di commercio al dettaglio di orologi ed articoli di gioielleria, stante l’inapplicabilità a dette cessioni del regime del “reverse charge” e l’omessa presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA. Spiccava ricorso la contribuente, rigettato dalla CTP di Siracusa con sentenza n. 3097/03/16 depositata il 22 luglio 2016. La medesima proponeva appello, accolto dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA]. Dist. di Siracusa con la sentenza in epigrafe. L’Ufficio ricorreva per cassazione con un motivo; resisteva la contribuente con controricorso. Considerato che: Con atto telematico addì 8 febbraio 2024, il difensore della contribuente ha formulato domanda di cessazione della materia del contendere per aver questa aderito alla cd. rottamazione-quater ex lege n. 197 del 2022 con pagamento dell’intero dovuto. Su tale domanda l’Agenzia delle entrate nulla ha osservato. Ora, a fronte del numero dell’avviso di accertamento oggetto di giudizio come innanzi, non emerge corrispondenza con i carichi definiti, giusta l’elenco intitolato: “Numero cartella/avviso” di cui al prospetto contenuto nel primo foglio dell’istanza di definizione recante la data del 21 aprile 2023. Sotto altro profilo, il provvedimento di comunicazione delle somme dovute addì 28 luglio 2023 a firma del [OSCURATO:PERSONA] dell’Ufficio di Siracusa dell’Agenzia delle entrate indica un programma di pagamento in diciotto rate, con l’ultima in scadenza il 30 novembre 2027. L’ammontare delle rate è variabile; nondimeno, le prime tre, in scadenza il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023 ed il 28 febbraio 2024, ammontano rispettivamente ad euro 2.640,47, 2.640,32 e 1.320,14. E tuttavia la ricevuta di pagamento compendiata con la domanda di cessazione della materia del contendere reca un versamento di euro 8,75. Alla luce di tale tutt’altro che eloquente quadro fattuale, sorge necessità di interlocuzione con le parti, affinché, in specifico riferimento al presente giudizio, offrano documentata conferma dell’eventuale perfezionamento della procedura di definizione agevolata. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando le parti
Sentenza Cassazione n. 18027/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris