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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 41229/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con riguardo al giudizio di responsabilità (atteso che la sentenza non merita critica alcuna in punto di adeguatezza e linearità dell'argomentare, coerentemente ribadito anche riportando tratti della sentenza appellata, rispetto alla ritenuta ascrivibilità della sostanza al prevenuto e alla finalità illecita della detenzione), sia in relazione alla qualificazione del fatto (quella sollecitata dalla difesa, in termini di lieve entità della offensività del fatto, appare immediatamente smentita dal riferimento al tenore inequivoco dei dati offerti dalla quantità e qualità della sostanza e dall'ingiustificato possesso di ingenti somme in contanti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con riguardo al giudizio di responsabilità (atteso che la sentenza non merita critica alcuna in punto di adeguatezza e linearità dell'argomentare, coerentemente ribadito anche riportando tratti della sentenza appellata, rispetto alla ritenuta ascrivibilità della sostanza al prevenuto e alla finalità illecita della detenzione), sia in relazione alla qualificazione del fatto (quella sollecitata dalla difesa, in termini di lieve entità della offensività del fatto, appare immediatamente smentita dal riferimento al tenore inequivoco dei dati offerti dalla quantità e qualità della sostanza e dall'ingiustificato possesso di ingenti somme in contanti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 41229/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris