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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07090/2026

Testo disponibile della fonte

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di Napoli, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 2 6 agosto 2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 31 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo A1).

2. La ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità, credibilità e autonomia delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ai fini della gravità indiziaria.

Deduce che la motivazione è illogica e incoerente laddove desume la credibilità soggettiva di due dei quattro collaboratori di giustizia dai rapporti di parentela che legano i chiamanti ai chiamati; è mancante, invece, con riferimento agli altri due; è illogica e apparente nella parte in cui richiama la sentenza di condanna emessa in altro procedimento penale, e non passata in giudicato, in cui vi era stato il positivo vaglio dei collaboratori di giustizia, perché non era stata emessa nei confronti suoi e di suo marito, [OSCURATO:PERSONA], era relativa al reato di associazione camorristica a cui era rimasta estranea.

Lamenta ancora l’assenza di vaglio critico delle specifiche ragioni di astio e dichiarate contrapposizioni tra lei, i collaboratori di giustizia e il marito .

Contesta le dichiarazioni de relato che passa analiticamente in rassegna.

Esclude la rilevanza delle intercettazioni a suo carico. 3.

Non è comparso in udienza il difensore che aveva chiesto la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è nel complesso infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stata sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per aver assunto la gestione delle piazze di spaccio di Pozzuoli dopo che il marito, [OSCURATO:PERSONA], era stato arrestato per la partecipazione a un’associazione camorristica.

Il grave quadro indiziario si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sulle intercettazioni.

La ricorrente ha contestato il vaglio critico delle dichiarazioni dei primi con particolare riferimento ai verbali delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nei verbali del 18 marzo e del 20 marzo 2024, da [OSCURATO:PERSONA] nei verbali dell’11 ottobre 2023 e del 12 gennaio 2024 e da [OSCURATO:PERSONA] nel verbale del 13 ottobre 2023.

La censura risulta articolata in termini generici.

La giurisprudenza ha affermato, in plurime occasioni, che il ricorrente, quando deduce il travisamento della prova, deve allegare con compiutezza l’atto travisato, trattandosi di un ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità riguarda lo specifico atto e non il fatto nella sua interezza (tra le più recenti, Sez. 1, n. 39486 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368-01 e Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911 – 01).

La cognizione del giudice di legittimità è limitata alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (tra le più recenti, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01).

Nel caso in esame, invece, la ricorrente ha selezionato solo alcune parti delle dichiarazioni, che ha parzialmente raffrontato con quelle riportate nell’ordinanza, per dimostrare l’interesse dei collaboratori di giustizia a gestire le piazze di spaccio del [OSCURATO:PERSONA], profittando della sua carcerazione.

Tuttavia, anche avoler ritenere plausibile la prospettazione difensiva, appare chiaro che proprio l’astio per il ruolo vicario assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella direzione degli affari finisce con il confermare il grave quadro indiziario a suo carico.

Pertanto, la valutazione dell’attendibilità dei collaboratori di giustizia, ancorché esposta in modo sintetico nell’ordinanza (pag. 3), non è né apparente né illogica né contraddittoria.

Del resto, il giudizio positivo risulta ulteriormente confermato dal tenore delle conversazioni tra la donna e il marito nel procedimento RGNR 1145/2024, da cui è emersa la perdurante operatività dell’associazione e il primario ruolo svolto della [OSCURATO:PERSONA] in supplenza del marito.

Sul punto, la ricorrente si è limitata a una blanda contestazione di questi colloqui nelle date dell’8 settembre, 21 settembre, 5 ottobre 2023, senza neanche entrare nel merito, ma ritenendoli da soli semplicemente insufficienti a integrare la gravità indiziaria di un reato contestato dal dicembre 2021, con condotta attuale.

La deduzione è all’evidenza inidonea a disarticolare il ragionamento seguito dal Tribunale per confermare la misura carceraria.

Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Napoli, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 2 6 agosto 2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 31 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo A1). 2. La ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità, credibilità e autonomia delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ai fini della gravità indiziaria. Deduce che la motivazione è illogica e incoerente laddove desume la credibilità soggettiva di due dei quattro collaboratori di giustizia dai rapporti di parentela che legano i chiamanti ai chiamati; è mancante, invece, con riferimento agli altri due; è illogica e apparente nella parte in cui richiama la sentenza di condanna emessa in altro procedimento penale, e non passata in giudicato, in cui vi era stato il positivo vaglio dei collaboratori di giustizia, perché non era stata emessa nei confronti suoi e di suo marito, [OSCURATO:PERSONA], era relativa al reato di associazione camorristica a cui era rimasta estranea. Lamenta ancora l’assenza di vaglio critico delle specifiche ragioni di astio e dichiarate contrapposizioni tra lei, i collaboratori di giustizia e il marito . Contesta le dichiarazioni de relato che passa analiticamente in rassegna. Esclude la rilevanza delle intercettazioni a suo carico. 3. Non è comparso in udienza il difensore che aveva chiesto la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è nel complesso infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stata sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per aver assunto la gestione delle piazze di spaccio di Pozzuoli dopo che il marito, [OSCURATO:PERSONA], era stato arrestato per la partecipazione a un’associazione camorristica. Il grave quadro indiziario si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sulle intercettazioni. La ricorrente ha contestato il vaglio critico delle dichiarazioni dei primi con particolare riferimento ai verbali delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nei verbali del 18 marzo e del 20 marzo 2024, da [OSCURATO:PERSONA] nei verbali dell’11 ottobre 2023 e del 12 gennaio 2024 e da [OSCURATO:PERSONA] nel verbale del 13 ottobre 2023. La censura risulta articolata in termini generici. La giurisprudenza ha affermato, in plurime occasioni, che il ricorrente, quando deduce il travisamento della prova, deve allegare con compiutezza l’atto travisato, trattandosi di un ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità riguarda lo specifico atto e non il fatto nella sua interezza (tra le più recenti, Sez. 1, n. 39486 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368-01 e Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911 – 01). La cognizione del giudice di legittimità è limitata alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (tra le più recenti, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01). Nel caso in esame, invece, la ricorrente ha selezionato solo alcune parti delle dichiarazioni, che ha parzialmente raffrontato con quelle riportate nell’ordinanza, per dimostrare l’interesse dei collaboratori di giustizia a gestire le piazze di spaccio del [OSCURATO:PERSONA], profittando della sua carcerazione. Tuttavia, anche avoler ritenere plausibile la prospettazione difensiva, appare chiaro che proprio l’astio per il ruolo vicario assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella direzione degli affari finisce con il confermare il grave quadro indiziario a suo carico. Pertanto, la valutazione dell’attendibilità dei collaboratori di giustizia, ancorché esposta in modo sintetico nell’ordinanza (pag. 3), non è né apparente né illogica né contraddittoria. Del resto, il giudizio positivo risulta ulteriormente confermato dal tenore delle conversazioni tra la donna e il marito nel procedimento RGNR 1145/2024, da cui è emersa la perdurante operatività dell’associazione e il primario ruolo svolto della [OSCURATO:PERSONA] in supplenza del marito. Sul punto, la ricorrente si è limitata a una blanda contestazione di questi colloqui nelle date dell’8 settembre, 21 settembre, 5 ottobre 2023, senza neanche entrare nel merito, ma ritenendoli da soli semplicemente insufficienti a integrare la gravità indiziaria di un reato contestato dal dicembre 2021, con condotta attuale. La deduzione è all’evidenza inidonea a disarticolare il ragionamento seguito dal Tribunale per confermare la misura carceraria. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,
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