CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 39789/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], sezione riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11/01/2022 il Tribunale di Brescia confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto diretto del reato contestato al Franzè (artt. 61 n. 11-quater, 81, 110, 644, comma primo e quinto, n. 2, 3 e 4, 416-bis.1 cod. pen.) in via diretta e per equivalente emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Brescia in data 20/10/2021 nei limiti dell'importo di euro 217,000,00; confermava nel resto il decreto impugnato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Franzè, a mezzo del proprio difensore con tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto al fumus commissi deliciti; difetta qualsiasi percorso argomentativo; il Tribunale si è limitato ad una mera esternazione apodittica, senza evidenziare la ricorrenza di concreti e persuasivi elementi di fatto in tal senso, con particolare riferimento ai fatti di usura commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali con particolare riferimento agli art. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen., avendo il Tribunale omesso di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. con riferimento ai limiti posti alla presunzione di illecita accumulazione patrimoniale e vizio della motivazione in mancanza di un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, ragionevolezza e idoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, limitandosi la difesa a proporre una mera lettura alternativa del merito del provvedimento, in assenza di qualsiasi violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, attesa la proposizione della medesima questione, sebbene articolata da diverse prospettive argomentative. Difatti, il ricorrente, pur evocando il vizio di violazione di legge, la violazione di norme processuali e la presenza di violazione di legge con particolare riferimento al disposto dell'art. 240-bis cod. pen., ha sostanzialmente evocato un vizio della motivazione da ritenere, in sostanza, apparente quanto alla ricorrenza dei presupposti legittimanti il sequestro nella sua concreta articolazione. 1.1. Il rilievo è manifestamente infondato. Ciò posto, occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione; in senso conforme, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01). In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l'orientamento secondo il quale non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. Zagarrio, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152-01), correlata all'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. Nella valutazione del fumus commissi delicti, dunque, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01). Ne consegue che la valutazione che deve posta in essere dal giudice quanto al fumus commissi delicti, pur riferibile ad un titolo astratto di reato, deve riferirsi comunque ad una realtà effettuale, non meramente ipotetica o virtuale. 2. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi sopra riportati. In particolare, occorre osservare come ricorra una completa, logica e persuasiva argomentazione in ordine alla ricorrenza del fumus commissi deliciti e della riferibilità dello stesso anche al [OSCURATO:PERSONA], oltre che al [OSCURATO:PERSONA], fratello dello stesso. La considerazione degli elementi acquisiti, anche su produzione documentale della difesa, evidenzia una specifica analisi della posizione e degli elementi effettivamente riferibili al ricorrente, in modo logico e del tutto persuasivo, quanto alla ricorrenza di elementi di fatto a portata gravemente indiziaria a carico dello stesso. Il provvedimento impugnato ha, difatti, ampiamente richiamato l'ambito nel quale maturava la contestazione a carico del Franzè, la caratura criminale e la personalità del fratello Roberto, di fatto ritenuto dominus delle diverse attività a carattere usuraio, alle quali, tuttavia, contribuiva in modo determinante anche [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato da una serie di elementi analizzati in modo logico e persuasivo dal Tribunale del riesame, con particolare riferimento: - alle dichiarazioni univoche e convergenti delle persone offese; - agli accertamenti bancari che confermavano esplicitamente portata e rilevanza quanto all'importo degli interessi usurari corrisposti; - alla predisposizione di una complessa attività a copertura delle attività usurarie agli stessi riferibili, mediante contratti e garanzie, esplicitamente documentati e richiamati dalle persone offese; - all'esito delle attività captative e di perquisizione e sequestro. 2.1. Nell'analizzare la posizione del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ricostruito in modo verosimile, logico ed argomentato, la possibile riferibilità allo stesso dei reati contestati, richiamando la consistente mole di accertamenti investigativi, le acquisizioni documentali confluite nella informative della [OSCURATO:PERSONA], i collegamenti emersi a livello documentale con le persone offese e con le attività che avevano caratterizzato i diversi rapporti usurari, il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nello specifico rispetto al fratello Roberto, la mancanza di redditi e di attività lavorative compiutamente riferibili allo stesso al fine di disporre di una così consistente disponibilità di denaro da consegnare a terzi. È stato conseguentemente considerato il diretto coinvolgimento del ricorrente nell'ambito di una complessa e preordinata attività di prestito di denaro ad usura agli imprenditori persone offese, che confermavano esplicitamente quanto riscontrato dagli operanti e chiarivano di non avere mai denunziato per il timore provato, attesa la caratura dei personaggi ai quali si erano rivolti. 2.2. Il Tribunale ha, dunque, ricostruito, in modo chiaro, logico ed in assenza di qualsiasi aporia, la ricorrenza del fumus commissi deliciti. Sono state affrontate in modo specifico le osservazioni della difesa, proprio in considerazione dell'istanza di dissequestro introdotta, con una motivazione che considera specificamente le caratteristiche della condotta riferibile al ricorrente in relazione all'ipotesi di reato oggetto di contestazione. Né in tal senso appare risolutiva o dirimente l'osservazione della difesa secondo la quale il provvedimento non avrebbe tenuto conto delle allegazioni difensive, con particolare riferimento all'analisi tecnica allegata. Nel proporre tale argomentazione la difesa non si confronta con la motivazione del Tribunale, che ha esplicitamente richiamato le allegazioni della difesa ed ha evidenziato l'irrilevanza di parte della documentazione prodotta. È stata, dunque, all'evidenza ritenuta non significativa l'analisi tecnica della difesa quanto alla ricostruzione del patrimonio della famiglia Franzè. La documentazione prodotta, nella complessiva e approfondita valutazione del Tribunale, non è dunque apparsa idonea al fine a scardinare l'insieme degli elementi emergenti dalla documentazione prodotta dal pubblico ministero quanto all'imputazione provvisoria. Con tale motivazione ampia e approfonditamente ricostruttiva della realtà effettuale riferibile al [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, limitandosi a proporre una lettura alternativa di una serie di elementi ritenuti significativi e logicamente valutati dal Tribunale. In tal senso occorre osservare che appare specificamente considerata la sproporzione dei redditi con riferimento alla previsione di cui all'art. 240-bis cod. pen. 2.3. Nel considerare in modo articolato e puntuale le condotte oggetto di contestazione, gli accertamenti espletati, i ruoli svolti e la provenienza delle somme di denaro prestate, il Tribunale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale in tema di usura il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644 cod. pen., identificandosi secondo la regola generale 71..iozione di profitto del reato, nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti (Sez. 2. N. 23132 del 05/04/2018, Caruso, Rv. 272883-01). In conclusione si deve ritenere priva di fondamento la censura secondo la quale il provvedimento impugnato sarebbe caratterizzato da una motivazione meramente apparente in punto di sussistenza del fumus del reato di usura, difettando a dire del ricorrente gli elementi costitutivi di tale reato. In conclusione le censure mosse all'impugnato provvedimento, sotto l'apparente deduzione di vizio di violazione di legge, prospettano una richiesta di rivalutazione nel merito di elementi di fatto legati alla ricostruzione dei rapporti inter partes. Rivalutazione, come già detto, non consentita, attesa la possibilità di apprezzare in questa sede esclusivamente la presenza di seri indizi della sussistenza del fumus, dei quali la piena prova è riservata al merito. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento