CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 33609/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Palermo, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 322 bis, c.p.p., rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui la corte di appello di Palermo, in data 28.5.2021, aveva rigettato l'istanza formulata dallo stesso Alamia di revoca del sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 416 bis, co. 7, c.p., dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], n. 57 e dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via Mazzara, n. 64, disposto con decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo in data 11.3.2016, in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis, c. p. 2. Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il suddetto Alamia, lamentando violazione di legge in quanto il tribunale del riesame, da un lato, non ha tenuto conto né di quanto dedotto in ordine alla mancata individuazione del bene di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], né ha motivato in ordine a quanto evidenziato dall'odierno ricorrente, con riferimento alla mancata correlazione tra quanto disposto in sequestro e quanto poi effettivamente sequestrato in sede di esecuzione, con violazione, tra l'altro, della previsione dell'art. 104 delle norme di attuazione del c.p.c., risultando che il bene di cui è stato disposto il sequestro e successivamente la confisca (immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] iato, alla via [OSCURATO:PERSONA], acquistato dal signor Alamia con atto del 17.7.1986) non era oggetto di sequestro, trattandosi di un bene personale del signor [OSCURATO:PERSONA], non facente parte del compendio aziendale dell'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], che, invece, è stata oggetto dì sequestro. Dall'altro, il tribunale del riesame ha del pari omesso di considerare come anche per l'altro immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via Mazzara, non vi sia alcuna corrispondenza tra quanto disposto in sequestro e quanto effettivamente sequestrato. / 3. Con requisitoria scritta del 22.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso stesso venga dichiarato inammissibile. 3.1. Con memoria del 4.5.2022 pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata il difensore di fiducia del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle osservazioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni Come è noto, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal collegio, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14.3.2017, Rv. 269656). Orbene nel caso in esame il ricorrente, sotto l'apparente veste del vizio di violazione di legge, ha dedotto un (inammissibile) vizio di motivazione, in relazione ad un'ordinanza, con cui il giudice dell'appello cautelare ha specificamente indicato, con logico argomentare, le ragioni per cui sussiste una piena corrispondenza tra i due immobili oggetto del vincolo reale e quelli su cui il sequestro è stato materialmente eseguito, attraverso un'analitica ricostruzione delle vicende dei beni in questione (ritenuti essere nella piena disponibilità del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA]), che già alla data di esecuzione del provvedimento cautelare reale costituivano un unico bene immobile, sito in via [OSCURATO:PERSONA], n. 65, identificato al catasto al M.U. part. 2391, sub. 4 e part.119, sub. 5, in conseguenza della fusione dei relativi subalterni (cfr. pp. 2-3 dell'impugnata ordinanza). Sotto altro profilo, a fronte di una motivazione assolutamente esaustiva, i rilievi difensivi appaiono anche del tutto generici. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor