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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 31950/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24734/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n. 4432/2018 depositata i l 10/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania (hinc: CTR), con la sentenza n. 4432/2018 depositata in data 10/05/2018, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente), contro la sentenza n. 21005/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, con il quale, a seguito di controlli sulle movimentazioni bancarie, erano stati accertati maggiori redditi percepiti come amministratore di condominio.

2. La CTR ha ritenuto che, in merito al compenso di Euro 10.5000 per l’attività di amministratore del [OSCURATO:PERSONA], la documentazione prodotta dal contribuente (inerente a un debito pregresso degli anni precedenti, la situazione debitoria del condominio, la mancata approvazione del bilancio consuntivo relativo al 2012) non era vanificata dalla verifica degli accrediti relativi a somme non giustificate sul conto personale del contribuente.

Ha quindi ritenuto che tale circostanza, unitamente alla mancata allegazione del bilancio e alla gestione confusa, avesse indotto l’ufficio che si trattasse di un compenso incassato dal contribuente.

2.1. Il giudice d’appello ha, poi, ritenuto, con riferimento ai versamenti per Euro 22.468, che le ragioni dell’appellante fossero convincenti, in quanto una parte di tale importo duplicava la contestazione dell’incasso della somma relativa al compenso quale amministratore di condominio, mentre per la restante parte era stato documentato dal contribuente l’uso per pagamenti per conto del condominio.

2.2. Infine, in relazione al recupero dell’IRAP è stato ritenuto che, in mancanza della prova del possesso di un’organizzazione complessa, il recupero della tassa non è legittimo.

3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.

4. Il contribuente ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale con cinque motivi.

5. Con nota depositata in data 07/02/2025 il contribuente ha depositato documentazione inerente alla domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 6 e 7, comma 2 , lett. b) e comma 3, d.l. 23/10/2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17/12/2018 n. 136 e con successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare occorre dare atto del deposito della documentazione relativa alla presentazione della domanda di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 (relativa all’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio), anche con riferimento ai pagamenti eseguiti dal contribuente.

2. Deve essere quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, con la conseguenza che è superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso principale e di ricorso incidentale.

3. Le spese dell’intero giudizio resta no a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio; dispone che spese dell’intero giudizio restino a def

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24734/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n. 4432/2018 depositata i l 10/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania (hinc: CTR), con la sentenza n. 4432/2018 depositata in data 10/05/2018, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente), contro la sentenza n. 21005/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, con il quale, a seguito di controlli sulle movimentazioni bancarie, erano stati accertati maggiori redditi percepiti come amministratore di condominio. 2. La CTR ha ritenuto che, in merito al compenso di Euro 10.5000 per l’attività di amministratore del [OSCURATO:PERSONA], la documentazione prodotta dal contribuente (inerente a un debito pregresso degli anni precedenti, la situazione debitoria del condominio, la mancata approvazione del bilancio consuntivo relativo al 2012) non era vanificata dalla verifica degli accrediti relativi a somme non giustificate sul conto personale del contribuente. Ha quindi ritenuto che tale circostanza, unitamente alla mancata allegazione del bilancio e alla gestione confusa, avesse indotto l’ufficio che si trattasse di un compenso incassato dal contribuente. 2.1. Il giudice d’appello ha, poi, ritenuto, con riferimento ai versamenti per Euro 22.468, che le ragioni dell’appellante fossero convincenti, in quanto una parte di tale importo duplicava la contestazione dell’incasso della somma relativa al compenso quale amministratore di condominio, mentre per la restante parte era stato documentato dal contribuente l’uso per pagamenti per conto del condominio. 2.2. Infine, in relazione al recupero dell’IRAP è stato ritenuto che, in mancanza della prova del possesso di un’organizzazione complessa, il recupero della tassa non è legittimo. 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo. 4. Il contribuente ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale con cinque motivi. 5. Con nota depositata in data 07/02/2025 il contribuente ha depositato documentazione inerente alla domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 6 e 7, comma 2 , lett. b) e comma 3, d.l. 23/10/2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17/12/2018 n. 136 e con successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare occorre dare atto del deposito della documentazione relativa alla presentazione della domanda di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 (relativa all’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio), anche con riferimento ai pagamenti eseguiti dal contribuente. 2. Deve essere quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, con la conseguenza che è superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso principale e di ricorso incidentale. 3. Le spese dell’intero giudizio resta no a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio; dispone che spese dell’intero giudizio restino a def
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