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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 35995/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di Bergamo, l' ha riconosciuto colpevole di plurimi episodi di furto e ricettazione, con la recidiva specifica infraquennale.

A motivo del ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B, E e G; vizio di violazione di legge non essendo stata dichiarata la prescrizione per il reato di cui al capo A; vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al motivo inerente alla misura di sicurezza, è agevole rilevare che la Corte d'appello non ha accolto sul punto il gravame del Procuratore Generale, non applicando la richiesta misura dell'espulsione dal territorio dello stato, sicchè vi assoluta è carenza di interesse dell'imputato riguardo alla impugnazione proposta.

Manifestamente infondata è la doglianza relativa al decorso del termine di prescrizione, essendo stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, IV comma, cod. pen.

I restanti motivi di ricorso consistono in generiche censure di merito, reiterative dei motivi di appello che nemmeno si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata nella quale si sottolinea che : 1) non era credibile la versione dei fatti offerta dall'imputato, dichiaratosi autore del furto della bicicletta di cui al capo A, chiedendo la riqualificazione del delitto di ricettazione contestato, posto che le dichiarazioni, minimamente circostanziate e del tutto generiche, erano intervenute nove anni dopo i fatti; 2) le celle telefoniche relative al telefono portatile dell'imputato avevano agganciato nella medesima fascia oraria i luoghi ove erano stati commessi i reati ai danni delle persone offese Vescovo e Forlani; a bordo del furgone in uso all'imputato erano stati rinvenuti oggetti riconosciuti dalla Vescovi come quelli sottratti; l'imputato era stato fermato dalla persona offesa Forlani mentre era a bordo del medesimo furgone.

Si tratta di argomentazioni esaustive e non manifestamente illogiche, avverso le quali, come esposto, il ricorrente oppone inammissibili censure in punto di fatto e di valutazione delle prove.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore DtEF.

1. ...,...,, [OSCURATO:PERSONA] e -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di Bergamo, l' ha riconosciuto colpevole di plurimi episodi di furto e ricettazione, con la recidiva specifica infraquennale. A motivo del ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B, E e G; vizio di violazione di legge non essendo stata dichiarata la prescrizione per il reato di cui al capo A; vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Quanto al motivo inerente alla misura di sicurezza, è agevole rilevare che la Corte d'appello non ha accolto sul punto il gravame del Procuratore Generale, non applicando la richiesta misura dell'espulsione dal territorio dello stato, sicchè vi assoluta è carenza di interesse dell'imputato riguardo alla impugnazione proposta. Manifestamente infondata è la doglianza relativa al decorso del termine di prescrizione, essendo stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, IV comma, cod. pen. I restanti motivi di ricorso consistono in generiche censure di merito, reiterative dei motivi di appello che nemmeno si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata nella quale si sottolinea che : 1) non era credibile la versione dei fatti offerta dall'imputato, dichiaratosi autore del furto della bicicletta di cui al capo A, chiedendo la riqualificazione del delitto di ricettazione contestato, posto che le dichiarazioni, minimamente circostanziate e del tutto generiche, erano intervenute nove anni dopo i fatti; 2) le celle telefoniche relative al telefono portatile dell'imputato avevano agganciato nella medesima fascia oraria i luoghi ove erano stati commessi i reati ai danni delle persone offese Vescovo e Forlani; a bordo del furgone in uso all'imputato erano stati rinvenuti oggetti riconosciuti dalla Vescovi come quelli sottratti; l'imputato era stato fermato dalla persona offesa Forlani mentre era a bordo del medesimo furgone. Si tratta di argomentazioni esaustive e non manifestamente illogiche, avverso le quali, come esposto, il ricorrente oppone inammissibili censure in punto di fatto e di valutazione delle prove. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore DtEF. 1. ...,...,, [OSCURATO:PERSONA] e -
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