CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 29430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato quella resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Pisa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, con recidiva specifica infraquinquennale. Deduce vizio di motivazione in riferimento alla colpevolezza del prevenuto e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla contestata recidiva. Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo di doglianza, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Firenze (p. 2), il ricorrente si limita a censure generiche ed aspecifiche, già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto, qui, del tutto mancante. Rispetto al secondo motivo di ricorso, si 'osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o cori formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), affermando anche che possa ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 25841001).Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere esten