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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05036/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 12/3/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con la recidiva reiterata, alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, per il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto agli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendo stato trovato fuori dall'abitazione oltre l'orario di rientro consentito, fissato per le ore 20.00; fatto accertato in Palermo, in data il 12/2/2016.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il comportamento antigiuridico ascritto all'imputato, consistente nel non essere rincasato entro l'orario previsto dal decreto, non troverebbe riscontro nella lettera dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2011.

Dunque, si sarebbe al cospetto di una inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e di rispettare le leggi da parte di un soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale; inosservanza che, tuttavia, non consentirebbe di integrare il reato in contestazione, il quale presupporrebbe la violazione di prescrizioni specifiche, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del 24/1/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 proprio nella parte in cui prevede come delitto la inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

La sentenza impugnata si limiterebbe a giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato e della «scelta di vita criminale improntata alla mancanza di rispetto delle regole».

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99, quarto comma e 133 cod. pen., per avere la sentenza operato un aumento massimo per la recidiva, in contrasto con l'orientamento della Corte di cassazione secondo il quale il giudice deve specificare le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dal minimo edittale.

J2i) [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di censura, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata.

Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, infatti, nella specie non è stata contestata a Bonura l'inosservanza delle prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi», bensì la violazione della specifica prescrizione che gli imponeva di fare rientro nell'abitazione non oltre le 20,00; prescrizione contemplata dall'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, a mente del quale, in caso di applicazione di una delle misure di prevenzione contemplate dall'art. 6, tra cui, appunto, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il tribunale prescrive «in ogni caso (...) di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza».

Ne consegue che del tutto inconferente, nella specie, deve ritenersi il richiamo alla sentenza n. 25 del 24/1/2019 della Corte costituzionale.

3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la motivazione offerta dalle due sentenze di merito è del tutto adeguata, avuto riguardo alla negativa personalità dell'imputato, ricavata, in maniera congrua e logica, dai numerosi precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale e dall'assenza di circostanze favorevolmente apprezzabili in punto di gravità del reato e di capacità a delinquere del soggetto.

4. Manifestamente infondate, infine, sono le doglianze relative all'aumento disposto, nella misura massima, per la recidiva.

Dopo avere premesso che i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato non consentivano di escluderla, anche in rapporto alla concreta gravità della nuova violazione, sintomo di una sua maggiore e rinnovata capacità a delinquere ed espressione di una scelta di vita criminale improntata alla mancato rispetto delle regole giuridiche, la Corte di appello ha evidenziato come l'aumento per la recidiva reiterata dovesse essere determinato nella misura dei due terzi.

Calcolo del tutto corretto e, per quanto qui in rilievo, conforme alla previsione codicistica, essendosi in presenza, nel caso della recidiva reiterata, di un aumento vincolato nel quantum, secondo quanto può chiaramente evincersi dal tenore letterale del quarto comma dell'art. 99 cod. pen.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 12/3/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con la recidiva reiterata, alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, per il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto agli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendo stato trovato fuori dall'abitazione oltre l'orario di rientro consentito, fissato per le ore 20.00; fatto accertato in Palermo, in data il 12/2/2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il comportamento antigiuridico ascritto all'imputato, consistente nel non essere rincasato entro l'orario previsto dal decreto, non troverebbe riscontro nella lettera dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2011. Dunque, si sarebbe al cospetto di una inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e di rispettare le leggi da parte di un soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale; inosservanza che, tuttavia, non consentirebbe di integrare il reato in contestazione, il quale presupporrebbe la violazione di prescrizioni specifiche, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del 24/1/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 proprio nella parte in cui prevede come delitto la inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. La sentenza impugnata si limiterebbe a giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato e della «scelta di vita criminale improntata alla mancanza di rispetto delle regole». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99, quarto comma e 133 cod. pen., per avere la sentenza operato un aumento massimo per la recidiva, in contrasto con l'orientamento della Corte di cassazione secondo il quale il giudice deve specificare le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dal minimo edittale. J2i) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di censura, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, infatti, nella specie non è stata contestata a Bonura l'inosservanza delle prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi», bensì la violazione della specifica prescrizione che gli imponeva di fare rientro nell'abitazione non oltre le 20,00; prescrizione contemplata dall'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, a mente del quale, in caso di applicazione di una delle misure di prevenzione contemplate dall'art. 6, tra cui, appunto, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il tribunale prescrive «in ogni caso (...) di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza». Ne consegue che del tutto inconferente, nella specie, deve ritenersi il richiamo alla sentenza n. 25 del 24/1/2019 della Corte costituzionale. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la motivazione offerta dalle due sentenze di merito è del tutto adeguata, avuto riguardo alla negativa personalità dell'imputato, ricavata, in maniera congrua e logica, dai numerosi precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale e dall'assenza di circostanze favorevolmente apprezzabili in punto di gravità del reato e di capacità a delinquere del soggetto. 4. Manifestamente infondate, infine, sono le doglianze relative all'aumento disposto, nella misura massima, per la recidiva. Dopo avere premesso che i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato non consentivano di escluderla, anche in rapporto alla concreta gravità della nuova violazione, sintomo di una sua maggiore e rinnovata capacità a delinquere ed espressione di una scelta di vita criminale improntata alla mancato rispetto delle regole giuridiche, la Corte di appello ha evidenziato come l'aumento per la recidiva reiterata dovesse essere determinato nella misura dei due terzi. Calcolo del tutto corretto e, per quanto qui in rilievo, conforme alla previsione codicistica, essendosi in presenza, nel caso della recidiva reiterata, di un aumento vincolato nel quantum, secondo quanto può chiaramente evincersi dal tenore letterale del quarto comma dell'art. 99 cod. pen.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila all
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