CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 19906/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 2023, ha dichiarato laricorrente colpevole del reato di invasione e successiva occupazione di un immobilepopolare di proprietà pubblica.Il primo giudice, ritenendo tale reato di natura istantanea, aveva rilevato l’intervenutaprescrizione e la sentenza era stata appellata dal Pubblico ministero.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine alla mancata conferma della declaratoria diprescrizione, trattandosi di reato istantaneo decorrente dal gennaio del 2011.La Corte non avrebbe valorizzato la differenza esistente tra invasione di edificio edoccupazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.In punto di diritto, è principio oramai pacifico quello secondo cui, nel reato di invasione diterreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisceall'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di coluiche si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso,cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale dellacondotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione; nelcaso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e lapermanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza dicondanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuovaipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nellaprosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019-01; Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025, Gargiulo, Rv. 288849-01).Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha segnalato alcun allontanamento dellaricorrente dall’immobile occupato attraverso invasione nel lontano 2011 e nel quale essastabilmente dimorava, cosicché, stante la natura permanente del reato, contestato informa aperta attraverso la locuzione “in atto”, la condotta deve ritenersi cessata alla datadella sentenza di primo grado, emessa il 9 marzo 2023, con la conseguenza che il terminedi prescrizione non è ancora decorso alla data odierna.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso il 16/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]