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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 98/1966

ECLI:IT:COST:1966:98
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il dott. [OSCURATO:PERSONA], con citazione 8 gennaio 1963, premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, era stato disposto il trasferimento di terreni di sua proprietà, siti nel Comune di Pomarance, all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, e che con successivo decreto 28 dicembre 1952, n. 4069 - erano stati gravati del vincolo di indisponibilità i terreni costituenti il terzo residuo, deduceva l'illegittimità costituzionale dei detti decreti per violazione dell'art. 4 della legge di delega 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguentemente degli artt. 76 e 7 della Costituzione.

Conveniva pertanto davanti al Tribunale di Pisa l'Ente predetto, chiedendo che, previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dei menzionati decreti presidenziali, fosse ordinata la restituzione dei terreni espropriati e fossero riconosciuti i danni derivati dallo spossessamento, e chiedendo inoltre, nell'ipotesi che non si addivenga a tale restituzione, il riconoscimento dei danni tutti nella misura da liquidare.

L'Ente convenuto si costituiva in giudizio, contestando che nella specie si fosse verificato eccesso della delega: il che era possibile accertare, esaminando, anche con ausilio di consulente tecnico, i dati in vigore al 15 novembre 1949 e rielaborando in base ad essi il computo della quota di scorporo.

Chiedeva quindi che fosse dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, e in subordine che fosse respinta la domanda attrice.

Proponeva altre subordinate, che non interessano il presente giudizio.

Il Tribunale, con ordinanza 9 marzo 1964, disponeva consulenza tecnica, che veniva eseguita, e con successiva ordinanza 8 marzo 1965 rimetteva la questione di legittimità costituzionale a questa Corte.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.

L'Ente si è costituito nel presente giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con deduzioni depositate il 25 giugno 1965.

In esse si riconosce che i piani si basavano sui dati del nuovo catasto, ma si chiede che la Corte, pur dichiarando l'illegittimità dei decreti presidenziali in questione, faccia espressa riserva dei definitivi accertamenti del giudice di merito circa la consistenza effettiva della proprietà di cui trattasi al 15 novembre 1949, e circa l'eventuale caducazione solo in parte qua del relativo esproprio.

La difesa dell'Ente rileva che tale accertamento, non compiuto in sede amministrativa col procedimento di cui all'art. 6 della legge citata, dovrà essere compiuto in sede giurisdizionale, per cui conclude perché l'illegittimità costituzionale sia dichiarata con la formula "in quanto", consueta nei casi in cui l'eccesso rispetto ai limiti della delega legislativa abbia inciso soltanto sulla misura dell'esproprio.

Si è anche costituito il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con deduzioni depositate il 25 agosto 1965, e pertanto fuori termine ai sensi degli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Nella discussione orale il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] ha insistito nelle proprie conclusioni. : Risulta dagli atti che gli impugnati decreti di esproprio furono emessi tenendo presenti i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nel comune di Pomarance alla data del 15 novembre 1949.

La illegittimità costituzionale di essi, che va riconosciuta, è una conseguenza del principio, costantemente applicato dalla Corte, che il 15 novembre 1949 costituisce, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il dato costante di riferimento per la determinazione della situazione obiettiva della proprietà.

Da tale principio deriva che deve prendersi a base dei provvedimenti di espropriazione la consistenza reale ed effettiva, e non quella apparente, della proprietà terriera a quella data (sentenze n. 67 del 1957, n. 25 del 1961, n. 16 del 1962 ed altre), e che a queste realtà di fatto debbono corrispondere i dati catastali da tenersi presenti nel procedimento di esproprio (sentenze n. 81 del 1957, n. 9 del 1963 ed altre).

Non possono, quindi, essere considerati operanti ai fini dell'esproprio elementi catastali non definitivamente acquisiti alla data del 15 novembre 1949 (sentenze nn. 56 e 57 del 1960).

Ulteriore conseguenza dei richiamati principi è che nell'esame del merito, successivo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti che erroneamente si siano basati su elementi di un catasto non ancora in vigore a quella data, si deve accertare dal giudice a quo, per quanto attiene alla estensione dei terreni espropriabili, la corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto che esisteva il 15 novembre 1949.

Va infatti considerato che, se la conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto di esproprio fosse senz'altro l'applicazione dei dati del vecchio catasto, si avrebbe egualmente una violazione del principio che l'espropriazione deve avvenire con riferimento alla situazione effettiva a quella data, giacché essa invece avverrebbe con riferimento a una data anteriore ed eventualmente molto lontana nel tempo (quella del momento in cui fu compilato il vecchio catasto), e perciò corrisponderebbe a una situazione che potrebbe essere apparente e non reale; e si avrebbe inoltre una sperequazione di trattamento nell'applicazione della legge di riforma agraria, per la varietà delle date in cui nelle varie zone entrò in vigore il vecchio catasto: sperequazione che il legislatore ha voluto evitare (sentenza n. 81 del 1957).

È, pertanto, compito del giudice di merito accertare se, pur tenendo conto dei dati del vecchio catasto, la proprietà, nella sua effettiva consistenza alla data 15 novembre 1949, fosse tale, e in quale misura, da essere assoggettata al procedimento espropriativo (sentenze n. 73 del 1964 e n. 28 del 1966).

Va soggiunto che in tale accertamento il giudice di merito non può compiere quelle valutazioni estimative, che sono di competenza dell'autorità amministrativa (sentenze n. 73 del 1964 e n. 3 del 1965).

Entro tali limiti, nel caso presente resta affidato al Tribunale, investito della causa nel merito, il compito di procedere ai predetti accertamenti.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre 1952, n. 4069, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il dott. [OSCURATO:PERSONA], con citazione 8 gennaio 1963, premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, era stato disposto il trasferimento di terreni di sua proprietà, siti nel Comune di Pomarance, all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, e che con successivo decreto 28 dicembre 1952, n. 4069 - erano stati gravati del vincolo di indisponibilità i terreni costituenti il terzo residuo, deduceva l'illegittimità costituzionale dei detti decreti per violazione dell'art. 4 della legge di delega 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguentemente degli artt. 76 e 7 della Costituzione. Conveniva pertanto davanti al Tribunale di Pisa l'Ente predetto, chiedendo che, previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dei menzionati decreti presidenziali, fosse ordinata la restituzione dei terreni espropriati e fossero riconosciuti i danni derivati dallo spossessamento, e chiedendo inoltre, nell'ipotesi che non si addivenga a tale restituzione, il riconoscimento dei danni tutti nella misura da liquidare. L'Ente convenuto si costituiva in giudizio, contestando che nella specie si fosse verificato eccesso della delega: il che era possibile accertare, esaminando, anche con ausilio di consulente tecnico, i dati in vigore al 15 novembre 1949 e rielaborando in base ad essi il computo della quota di scorporo. Chiedeva quindi che fosse dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, e in subordine che fosse respinta la domanda attrice. Proponeva altre subordinate, che non interessano il presente giudizio. Il Tribunale, con ordinanza 9 marzo 1964, disponeva consulenza tecnica, che veniva eseguita, e con successiva ordinanza 8 marzo 1965 rimetteva la questione di legittimità costituzionale a questa Corte. L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata. L'Ente si è costituito nel presente giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con deduzioni depositate il 25 giugno 1965. In esse si riconosce che i piani si basavano sui dati del nuovo catasto, ma si chiede che la Corte, pur dichiarando l'illegittimità dei decreti presidenziali in questione, faccia espressa riserva dei definitivi accertamenti del giudice di merito circa la consistenza effettiva della proprietà di cui trattasi al 15 novembre 1949, e circa l'eventuale caducazione solo in parte qua del relativo esproprio. La difesa dell'Ente rileva che tale accertamento, non compiuto in sede amministrativa col procedimento di cui all'art. 6 della legge citata, dovrà essere compiuto in sede giurisdizionale, per cui conclude perché l'illegittimità costituzionale sia dichiarata con la formula "in quanto", consueta nei casi in cui l'eccesso rispetto ai limiti della delega legislativa abbia inciso soltanto sulla misura dell'esproprio. Si è anche costituito il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con deduzioni depositate il 25 agosto 1965, e pertanto fuori termine ai sensi degli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Nella discussione orale il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] ha insistito nelle proprie conclusioni. : Risulta dagli atti che gli impugnati decreti di esproprio furono emessi tenendo presenti i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nel comune di Pomarance alla data del 15 novembre 1949. La illegittimità costituzionale di essi, che va riconosciuta, è una conseguenza del principio, costantemente applicato dalla Corte, che il 15 novembre 1949 costituisce, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il dato costante di riferimento per la determinazione della situazione obiettiva della proprietà. Da tale principio deriva che deve prendersi a base dei provvedimenti di espropriazione la consistenza reale ed effettiva, e non quella apparente, della proprietà terriera a quella data (sentenze n. 67 del 1957, n. 25 del 1961, n. 16 del 1962 ed altre), e che a queste realtà di fatto debbono corrispondere i dati catastali da tenersi presenti nel procedimento di esproprio (sentenze n. 81 del 1957, n. 9 del 1963 ed altre). Non possono, quindi, essere considerati operanti ai fini dell'esproprio elementi catastali non definitivamente acquisiti alla data del 15 novembre 1949 (sentenze nn. 56 e 57 del 1960). Ulteriore conseguenza dei richiamati principi è che nell'esame del merito, successivo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti che erroneamente si siano basati su elementi di un catasto non ancora in vigore a quella data, si deve accertare dal giudice a quo, per quanto attiene alla estensione dei terreni espropriabili, la corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto che esisteva il 15 novembre 1949. Va infatti considerato che, se la conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto di esproprio fosse senz'altro l'applicazione dei dati del vecchio catasto, si avrebbe egualmente una violazione del principio che l'espropriazione deve avvenire con riferimento alla situazione effettiva a quella data, giacché essa invece avverrebbe con riferimento a una data anteriore ed eventualmente molto lontana nel tempo (quella del momento in cui fu compilato il vecchio catasto), e perciò corrisponderebbe a una situazione che potrebbe essere apparente e non reale; e si avrebbe inoltre una sperequazione di trattamento nell'applicazione della legge di riforma agraria, per la varietà delle date in cui nelle varie zone entrò in vigore il vecchio catasto: sperequazione che il legislatore ha voluto evitare (sentenza n. 81 del 1957). È, pertanto, compito del giudice di merito accertare se, pur tenendo conto dei dati del vecchio catasto, la proprietà, nella sua effettiva consistenza alla data 15 novembre 1949, fosse tale, e in quale misura, da essere assoggettata al procedimento espropriativo (sentenze n. 73 del 1964 e n. 28 del 1966). Va soggiunto che in tale accertamento il giudice di merito non può compiere quelle valutazioni estimative, che sono di competenza dell'autorità amministrativa (sentenze n. 73 del 1964 e n. 3 del 1965). Entro tali limiti, nel caso presente resta affidato al Tribunale, investito della causa nel merito, il compito di procedere ai predetti accertamenti. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre 1952, n. 4069, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 98/1966 — Fons Iuris — Fons Iuris