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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13480/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura rilasciata in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.2100/2017, depositata il 7 marzo 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento IRPEF relativo al reddito asseritamente ricavato dalla partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., notificato in data 16 ottobre 2013 a fronte dell’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in data 29 settembre 2010. notifica La CTP respingeva il ricorso, e così pure la CTR adìta in sede di gravame.

2. La contribuente propone così ricorso percassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

La contribuente ha depositato altresì memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la contribuente assume violazione degli artt. 4, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e 2495, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto la pronuncia si sarebbe limitata a rilevare l’assenza di nuovi elementi a fondamento dell’appello, senza valutare il fatto che la società era stata cancellata e dunque estinta ben tre anni prima della notifica.

2. Con il secondo motivo si assume violazione degli artt. 137, quarto comma, cod. proc. civ., 42, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., in quanto i giudici d’appello non avrebbero valutato e quindi deciso nulla in ordine alla richiesta di nullità della notifica indirizzata alla s.n.c., consegnata al portiere dello stabile senza che sia stata inviata la prescritta raccomandata.

3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, laddove i giudici d’appello hanno ignorato le motivazioni rese dalla contribuente in ordine alla giustificazione degli atti impositivi, mai ricevuti.

4. Con il quarto mezzo si denuncia violazione dell’art. 2495, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente la CTR errato nella determinazione del reddito di partecipazione, non considerando che – a seguito dell’estinzione della società –il debito della società non si estingue ma si trasmette ai soci, però nel limite di quanto riscosso in sede di liquidazione.

5. Va premesso che l’avviso di accertamento attiene sia al reddito imputato alla società, di cui era chiamata a rispondere la ricorrente in qualità di socia illimitatamente responsabile, titolare di una quota pari al 99 %, sia al reddito imputato alla stessa ai fini IRPEF, così come pacificamente emerge dalla lettura tanto delle difese della ricorrente (pag. 2, 3, ove si fa riferimento alla notifica relativa alla società, e contestualmente all’accertamento ai fini IRPEF) come di quelle della difesa erariale (pag. 2) e della stessa sentenza impugnata (pag. 1, indicazione degli avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP, pag. 2 riferimento ulteriore analogo e riferimento sia alla quota di partecipazione, sia al fatto che l’avviso riguardava i redditi della società che del maggior reddito accertato nei confronti dei soci).

6. Ciò precisato, con riguardo al secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente attenendo alla stessa sussistenza del litisconsorzio, deve osservarsi come circa l’affermata nullità della notifica in quanto non sarebbe stato inviato l’avviso nonostante la consegna dell’atto al portiere dello stabile, a tacer d’altro (non essendo chiarito qual tipo di notifica sia stata prescelta), deve rilevarsi che – avendo la contribuente proposto tempestivo ricorso –la prefata eventuale nullità si è sanata a mente dell’art. 156, cod. proc. civ., fattispecie pianamente applicabile anche alla notifica di atti impositivi.

7. Il primo motivo è a sua volta infondato.

Essendo pacifico che la società risulta estinta e cancellata ben prima rispetto allo stesso avviso di accertamento, è evidente che nessun litisconsorzio è configurabile con un soggetto non più esistente e privo di legittimazione.

Infatti, una volta estinta, la legittimazione per i debiti sociali permane in capo ai soli soci, che risponderanno appunto illimitatamente delle obbligazioni stesse in virtù della disciplina prevista per le società di persone, anche ove il titolo esecutivo fosse formato in capo alla sola società, il tutto sulla base del fenomeno successorio che si realizza in tal caso (Cass. Sez.

U.12/03/2013, n.6070).

In altri termini “Il litisconsorzio necessario nella causa di impugnazione degli atti di accertamento dei redditi delle società di persone non viene più in considerazione quando, com'è nel caso in esame, l'accertamento sia già originariamente compiuto nei confronti del socio illimitatamente responsabile della società estinta.

In questo caso, infatti, manca il presupposto che giustifica il litisconsorzio necessario, costituito, appunto, dalla verifica fiscale effettuata nei confronti della società di persone, nel caso di specie non più esistente” (Cass. 11/08/2017, n.20024).

Ovviamente ciò vale anche ove erroneamente il rapporto processuale sia stato instaurato nei confronti del soggetto ormai estinto.

8. Il terzo motivo è inammissibile.

L’omesso esame di un fatto determinante, idoneo a determinare la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., specificamente invocato dalla ricorrente, “introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo” (Cass.26/04/2022, n. 13024), mentre nella specie non viene denunciato l’omesso esame di un fatto storico, bensì quello di difese in ordine alla mancata conoscenza da parte della contribuente di atti impositivi.

9. Il quarto motivo è infondato, dal momento che il fenomeno successorio che riguarda i soci in caso di estinzione della società è condizionato dal fatto che, essendo essi limitatamente responsabili abbiano partecipato alla distribuzione del patrimonio residuo in sede di liquidazione, ovvero che siano illimitatamente responsabili (Cass. 6070/2013, cit.).

La differenza di presupposti scaturisce dal fatto che, mentre il socio limitatamente responsabile risponde appunto in base e nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione come disposto dall’art.2495, 2° comma, cod. civ., quello illimitatamente responsabile tale rimane in base al disposto dell’art.2312 cod. civ.

Quest’ultimo è il caso della ricorrente.

10. Il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia è basato su un unico motivo, con cui si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs. 29 settembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la sentenza della CTR determinato il reddito da partecipazione in misura pari a quello stabilito nella sentenza CTR Napoli n. 1622/03/16, che non avrebbe alcun rapporto con la società di cui la Aurilia era socia, essendo la controversia con la società [OSCURATO:PERSONA] stata definita con sent. n. 7939/49/17, da cui la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

10.1. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza è indubbiamente affetta da mero errore materiale, laddove ha indicato la pronuncia n. 1622/03/2016, come emerge dal fatto che la stessa viene invece richiamata in dispositivo con gli indicativi quasi coincidenti con quelli precisati dalla difesa erariale.

Ivi, infatti, si legge “determina il reddito di partecipazione in relazione alla sentenza n.7939/49/15”.

Orbene la difesa erariale non si duole della rideterminazione del reddito in base a quanto accertato in capo alla società, ma appunto del riferimento a sentenza attinente ad altre parti.

Né può ritenersi comunque sussistente un difetto di motivazione, dal momento che la CTR ha chiaramente fatto riferimento alla determinazione del reddito nella stessa misura in cui lo stesso era determinato in capo alla società, in definitiva solo errando materialmente nella trascrizione dei numeri identificativi.

11. Conclusivamente i ricorsi meritano integrale rigetto, con compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza.

Sussistono in capo alla ricorrente i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29/01/2016, n. 1778) P. Q. M. La Corte respinge il ricorso.

Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti.

Dichiara la sussistenza in ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura rilasciata in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.2100/2017, depositata il 7 marzo 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento IRPEF relativo al reddito asseritamente ricavato dalla partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., notificato in data 16 ottobre 2013 a fronte dell’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in data 29 settembre 2010. notifica La CTP respingeva il ricorso, e così pure la CTR adìta in sede di gravame. 2. La contribuente propone così ricorso percassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale fondato su un unico motivo. La contribuente ha depositato altresì memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la contribuente assume violazione degli artt. 4, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e 2495, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto la pronuncia si sarebbe limitata a rilevare l’assenza di nuovi elementi a fondamento dell’appello, senza valutare il fatto che la società era stata cancellata e dunque estinta ben tre anni prima della notifica. 2. Con il secondo motivo si assume violazione degli artt. 137, quarto comma, cod. proc. civ., 42, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., in quanto i giudici d’appello non avrebbero valutato e quindi deciso nulla in ordine alla richiesta di nullità della notifica indirizzata alla s.n.c., consegnata al portiere dello stabile senza che sia stata inviata la prescritta raccomandata. 3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, laddove i giudici d’appello hanno ignorato le motivazioni rese dalla contribuente in ordine alla giustificazione degli atti impositivi, mai ricevuti. 4. Con il quarto mezzo si denuncia violazione dell’art. 2495, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente la CTR errato nella determinazione del reddito di partecipazione, non considerando che – a seguito dell’estinzione della società –il debito della società non si estingue ma si trasmette ai soci, però nel limite di quanto riscosso in sede di liquidazione. 5. Va premesso che l’avviso di accertamento attiene sia al reddito imputato alla società, di cui era chiamata a rispondere la ricorrente in qualità di socia illimitatamente responsabile, titolare di una quota pari al 99 %, sia al reddito imputato alla stessa ai fini IRPEF, così come pacificamente emerge dalla lettura tanto delle difese della ricorrente (pag. 2, 3, ove si fa riferimento alla notifica relativa alla società, e contestualmente all’accertamento ai fini IRPEF) come di quelle della difesa erariale (pag. 2) e della stessa sentenza impugnata (pag. 1, indicazione degli avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP, pag. 2 riferimento ulteriore analogo e riferimento sia alla quota di partecipazione, sia al fatto che l’avviso riguardava i redditi della società che del maggior reddito accertato nei confronti dei soci). 6. Ciò precisato, con riguardo al secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente attenendo alla stessa sussistenza del litisconsorzio, deve osservarsi come circa l’affermata nullità della notifica in quanto non sarebbe stato inviato l’avviso nonostante la consegna dell’atto al portiere dello stabile, a tacer d’altro (non essendo chiarito qual tipo di notifica sia stata prescelta), deve rilevarsi che – avendo la contribuente proposto tempestivo ricorso –la prefata eventuale nullità si è sanata a mente dell’art. 156, cod. proc. civ., fattispecie pianamente applicabile anche alla notifica di atti impositivi. 7. Il primo motivo è a sua volta infondato. Essendo pacifico che la società risulta estinta e cancellata ben prima rispetto allo stesso avviso di accertamento, è evidente che nessun litisconsorzio è configurabile con un soggetto non più esistente e privo di legittimazione. Infatti, una volta estinta, la legittimazione per i debiti sociali permane in capo ai soli soci, che risponderanno appunto illimitatamente delle obbligazioni stesse in virtù della disciplina prevista per le società di persone, anche ove il titolo esecutivo fosse formato in capo alla sola società, il tutto sulla base del fenomeno successorio che si realizza in tal caso (Cass. Sez. U.12/03/2013, n.6070). In altri termini “Il litisconsorzio necessario nella causa di impugnazione degli atti di accertamento dei redditi delle società di persone non viene più in considerazione quando, com'è nel caso in esame, l'accertamento sia già originariamente compiuto nei confronti del socio illimitatamente responsabile della società estinta. In questo caso, infatti, manca il presupposto che giustifica il litisconsorzio necessario, costituito, appunto, dalla verifica fiscale effettuata nei confronti della società di persone, nel caso di specie non più esistente” (Cass. 11/08/2017, n.20024). Ovviamente ciò vale anche ove erroneamente il rapporto processuale sia stato instaurato nei confronti del soggetto ormai estinto. 8. Il terzo motivo è inammissibile. L’omesso esame di un fatto determinante, idoneo a determinare la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., specificamente invocato dalla ricorrente, “introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo” (Cass.26/04/2022, n. 13024), mentre nella specie non viene denunciato l’omesso esame di un fatto storico, bensì quello di difese in ordine alla mancata conoscenza da parte della contribuente di atti impositivi. 9. Il quarto motivo è infondato, dal momento che il fenomeno successorio che riguarda i soci in caso di estinzione della società è condizionato dal fatto che, essendo essi limitatamente responsabili abbiano partecipato alla distribuzione del patrimonio residuo in sede di liquidazione, ovvero che siano illimitatamente responsabili (Cass. 6070/2013, cit.). La differenza di presupposti scaturisce dal fatto che, mentre il socio limitatamente responsabile risponde appunto in base e nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione come disposto dall’art.2495, 2° comma, cod. civ., quello illimitatamente responsabile tale rimane in base al disposto dell’art.2312 cod. civ. Quest’ultimo è il caso della ricorrente. 10. Il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia è basato su un unico motivo, con cui si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs. 29 settembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la sentenza della CTR determinato il reddito da partecipazione in misura pari a quello stabilito nella sentenza CTR Napoli n. 1622/03/16, che non avrebbe alcun rapporto con la società di cui la Aurilia era socia, essendo la controversia con la società [OSCURATO:PERSONA] stata definita con sent. n. 7939/49/17, da cui la nullità della sentenza per difetto di motivazione. 10.1. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza è indubbiamente affetta da mero errore materiale, laddove ha indicato la pronuncia n. 1622/03/2016, come emerge dal fatto che la stessa viene invece richiamata in dispositivo con gli indicativi quasi coincidenti con quelli precisati dalla difesa erariale. Ivi, infatti, si legge “determina il reddito di partecipazione in relazione alla sentenza n.7939/49/15”. Orbene la difesa erariale non si duole della rideterminazione del reddito in base a quanto accertato in capo alla società, ma appunto del riferimento a sentenza attinente ad altre parti. Né può ritenersi comunque sussistente un difetto di motivazione, dal momento che la CTR ha chiaramente fatto riferimento alla determinazione del reddito nella stessa misura in cui lo stesso era determinato in capo alla società, in definitiva solo errando materialmente nella trascrizione dei numeri identificativi. 11. Conclusivamente i ricorsi meritano integrale rigetto, con compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza. Sussistono in capo alla ricorrente i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29/01/2016, n. 1778) P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti. Dichiara la sussistenza in ca
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