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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35327/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y93 N. 16207/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso (attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato e alla relativa valutazione delle prove) sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta privo di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato l'assenza di elementi positivi per il loro riconoscimento, nonché il comportamento negativo dell'imputato; Ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, concernente la mancata disapplicazione della recidiva, risulta aspecifico, avendo í giudici di merito affrontato la questione con motivazione logica e coerente, evidenziando la sussistenza di numerose condanne per reati in materia di stupefacenti, tali da escludere la natura occasionale del fatto e configurare, semmai, un consolidato modus vivendi dell'imputato (v. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y93 N. 16207/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso (attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato e alla relativa valutazione delle prove) sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta privo di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato l'assenza di elementi positivi per il loro riconoscimento, nonché il comportamento negativo dell'imputato; Ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, concernente la mancata disapplicazione della recidiva, risulta aspecifico, avendo í giudici di merito affrontato la questione con motivazione logica e coerente, evidenziando la sussistenza di numerose condanne per reati in materia di stupefacenti, tali da escludere la natura occasionale del fatto e configurare, semmai, un consolidato modus vivendi dell'imputato (v. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 35327/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris