CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 26377/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 25786/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - Oggetto: classamento catastale –c.d. DOCFA Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 3434/11/21 depositata in data 08/07/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva avverso l’avviso di accertamento catastale notificatole con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] rettificava la rendita catastale di un immobile sito in Roma, attribuendo la categoria D/8 con rendita di euro 38.714,50 anziché la medesima categoria con rendita di euro 26.934,00 proposta in sede di DOCFA dalla contribuente; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’[OSCURATO:PERSONA]; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo necessaria la c.d. “stima diretta” del bene, in quanto posto in categoria D/8, quale fabbricato costruito o adattato per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicale trasformazione e comunque risultando corretta la rendita attribuita in sede di DOCFA anche alla luce dei dati tecnici riportati in una relazione generale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in una perizia del prof. Martino; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di catasto edilizio urbano di cui al R.D.L. n. 652 del 1939, all’art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, all’art. 11 del d. L. n. 70 del 1988 in relazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR aver reso motivazione apodittica senza confermare i motivi per i quali l’Amministrazione avrebbe violato le disposizioni di legge in materia di accertamento catastale; - il motivo è inammissibile; - l’unico mezzo dedotto, invero, censur a esclusivamente una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, aggredendo la sola statuizione della CTR (ritenuta dal ricorrente erronea) che avrebbe mancato di riconoscere la legittimità dell’operato dell’Ufficio, che ha in concreto, invece, effettuato una stima diretta così come previsto per legge, fondando la valutazione del bene sull’approccio “di mercato”; - tal doglianza, però, lascia del tutto immune da censura l’altra ratio decidendi espressa dal giudice dell’appello, secondo il quale “deve infine rilevarsi che la correttezza del valore della rendita catastale proposta dalla odierna appellata si base su dati tecnici riportati, in sede di relazione generale, dalla [OSCURATO:PERSONA], e in sede di specifica perizia effettuata dal Prof. Martino”; - in forza di questa ulteriore ragione, l a CTR infatti ha comunque ritenuto illegittimo l’atto impugnato anche in quanto la valutazione operata dal contribuente è risultata tecnicamente corretta, mentre la diversa valutazione dell’Ufficio è risultata tecnicamente non corretta, in forza dell’esame delle considerazioni tecniche che andavano espresse sul punto; - orbene, questa Corte costantemente insegna che (Cass. Sez. 3, Ord. n. 15350 del 21/06/2017; Sez. 3, Ord. n. 15399 del 13/06/2018; Cass. Sez. 3, Sent. n. 10815 del 18/04/2019)ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto a censurare solo una di esse - consentito in applicazione del principio della “ragione più liquida” - rende irrilevante l’esame degli altri motivi, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile; - pertanto, poiché una delle due rationes decidendi enunciata dalla sentenza di appello non è stata colpita con il ricorso, lo stesso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronu ncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata società; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n