CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 27365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alle conclusioni del Procuratore, deposita conclusioni, nota spese e ammissione al gratuito patrocinio per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] Floriana e conclusioni e nota spese per le altri parti civili. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso impugnato. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del 20 febbraio 2026 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso straordinario avverso la sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione n. 29737 del 06/06/2025, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato nell'interesse del menzionato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 27 giugno 2024 pronunciata a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Prima Sezione. 2. La vicenda processuale ha preso origine dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa del 4 aprile 2019 che, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di omicidio premeditato commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] in epoca prossima al 7 febbraio 1995. La Corte di assise di appello di Catania, in riforma della già menzionata sentenza, con decisione del 17 gennaio 2022, ha dichiarato la penale responsabilità del ricorrente valorizzando le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (condannato già in primo grado) e quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Tale ultima decisione è stata annullata con sentenza di questa Prima Sezione del 10 dicembre 2022, nella parte relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che del coimputato [OSCURATO:PERSONA], anch'egli destinatario della condanna in appello, a fronte dell'assoluzione in primo grado); è stato invece rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la cui condanna è divenuta definitiva in quella sede. Con sentenza del 27 giugno 2024, la Corte di assise di appello di Catania ha nuovamente riformato la sentenza assolutoria di primo grado, dichiarando la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio. La decisione è divenuta definitiva per effetto della sentenza della Quinta Sezione della Corte di cassazione, oggetto dell'odierna impugnazione straordinaria. 3. Secondo quanto affermato dal ricorrente, la sentenza di condanna pronunciata per la seconda volta dalla Corte di assise di appello di Catania ha sostanzialmente ignorato i pesanti rilievi mossi dalla prima sentenza di questa Corte, che ha evidenziato significative criticità ricostruttive dovute a profili di strutturale inattendibilità delle fonti dichiarative. Ciò sia per quanto attiene alle dichiarazioni accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], oggetto di una ingiustificata ipervalutazione. 1In sede di rinvio la difesa ha prodotto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], altro collaboratore di giustizia, che ha descritto le vicende relative all'omicidio [OSCURATO:PERSONA] in termini incompatibili con quelle delle altre fonti citate. Si è quindi giunti ad altra decisione di condanna per effetto, a dire del ricorrente, di decisivi travisamenti, soprattutto di quanto dichiarato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato in sede di ricorso per cassazione avverso quella seconda decisione di appello. Si è trattato di dichiarazioni congetturali inidonee (anche perché solo parzialmente valutate) a superare il vizio della precedente decisione della Corte catanese, già stigmatizzato dalla Prima Sezione della Corte di cassazione. Le criticità non sono state colte dalla sentenza impugnata che ha confermato il valore di riscontro delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta fonte di particolare rilievo nel ricostruire il ruolo concorsuale del ricorrente. La Corte di cassazione è così incorsa in un errore percettivo specificamente con riguardo al primo motivo di ricorso, oggetto di totale travisamento, sia con riguardo al contenuto della censura che a quello della sentenza precedente della stessa Corte di cassazione. L'errore, in particolare, si è annidato nella «lettura delle propalazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] laddove l'ultima sentenza della Suprema Corte valuta corretto quanto affermato dal giudice del rinvio circa il valore di riscontro a assegnarsi rispetto alla chiamata del [OSCURATO:PERSONA]». L'errore, quindi, è consistito nel ritenere che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] abbiano riscontrato quelle di [OSCURATO:PERSONA], e ciò per aver trascurato di esaminare gli ampi stralci di quelle dichiarazioni riportate nei motivi di ricorso e trascritte anche nell'atto introduttivo di quello che ha dato origine al presente procedimento. Si tratta, in particolare, delle dichiarazioni dell'8 novembre 2017 e del 20 settembre 2021. Il vero è che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo esecutivo e, dunque, non poteva fungere da elemento di conferma dell'altro dichiarante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il nucleo delle doglianze è costituito dall'asserito errore percettivo, in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la impugnata sentenza, in riferimento al primo motivo del ricorso difensivo, travisandone il contenuto, e alle motivazioni della sentenza della Prima sezione della Corte di cassazione, che aveva determinato l'annullamento con rinvio della prima condanna. Di qui, si afferma, 2l'erronea valutazione dei dati di prova in punto di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. L'errore percettivo, qualificato come errore di fatto e decisivo, sarebbe consistito nell'aver asseverato quanto affermato dal giudice del rinvio in ordine al valore di riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]. Dalla lettura della sentenza impugnata, questo l'assunto di ricorso, si trarrebbe l'errore di percezione, perché si affermano "cose del tutto diverse rispetto all'effettivo narrato del collaborante" (fl. 19 del ricorso). La Corte di cassazione, vien detto chiaramente in ricorso (fl. 29), ha errato nella percezione "del dictum del collaborante" per la parte in cui ritiene "la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] riscontrata da quella resa dal [OSCURATO:PERSONA], posto che quest'ultimo non poteva fungere da riscontro non avendo partecipato alla fase esecutiva né saputo a posteriori se effettivamente l'odierno ricorrente avesse rivestito il ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] come chiaramente affermato". 3. Il ricorso in tal modo trascura un dato essenziale per la configurazione dell'errore di fatto censurabile, ossia che esso deve connotare la lettura da parte della Corte di cassazione degli atti interni del giudizio, quale è certamente la sentenza di merito oggetto di scrutinio, ma nel senso che esso deve sostanziarsi nella negazione di un dato di fatto che quella sentenza ha accertato o nell'ammissione di un dato di fatto che quella sentenza ha, invece, negato. L'errore di fatto rilevante non può derivare dalla interpretazione di un fatto storico o dalla valutazione della ricostruzione operata dal giudice di merito. Occorre, piuttosto, che sia configurabile una semplice svista materiale, che induca a supporre erroneamente l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che, di contro, la sentenza impugnata incontrovertibilmente escluda o affermi. Dimentica il ricorso un principio fondamentale in materia, ossia che "deve escludersi che nell'area del ricorso straordinario possa essere ricondotto l'errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità, perché riferibile alla decisione del giudice di merito, potendo, in tale ipotesi, l'errore essere fatto valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Pertanto, il travisamento del fatto non può legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis e.p.p. quando costituisca un vizio della decisione del giudice di merito" - così, testualmente, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -. 4. La sentenza impugnata mostra di aver ben compreso l'oggetto della doglianza contenuta nel ricorso preso in esame, che sintetizza nel "mancato 3riscontro alle accuse del [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sarebbero state travisare e amplificate"; nella "inesatta datazione - da parte del [OSCURATO:PERSONA] - dell'incontro al bar tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA]"; nella "assenza di riscontri realmente individualizzanti a carico di [OSCURATO:PERSONA]" e in buona sostanza nella elusione del principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento della Prima sezione penale della Corte di cassazione (fl. 8 della sentenza impugnata). La sentenza, quindi, prende in esame le affermazioni probatorie del giudice del rinvio in merito al valore di riscontro delle dichiarazioni rese da collaborante [OSCURATO:PERSONA], a cui quel giudice aveva assegnato il ruolo, appunto, di "riscontro fondamentale alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]..." (fl. 11-12 della sentenza impugnata). Sul profilo particolare delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la ricostruzione e l'interpretazione del giudice di rinvio, aveva indicato in [OSCURATO:PERSONA] il "gancio", ossia colui che aveva attirato la vittima nel tranello, la sentenza impugnata afferma che il giudice del rinvio ha tracciato un "percorso argomentativo assolutamente lineare, che fornisce una credibile spiegazione dell'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA]" (fl. 12 della sentenza impugnata). Si ha così, stando all'esame della sentenza oggetto di ricorso straordinario, che se errore vi è stato questo ha inficiato il ragionamento probatorio del giudice del merito; che l'errore, sì come denunciato dal ricorrente, è stato ben compreso dalla Corte di cassazione nei termini in cui il ricorrente lo aveva configurato; che la Corte di cassazione non ha dunque travisato i contenuti della sentenza né del ricorso e ha espresso un giudizio in merito, sicché, a voler parlare in astratto dell'esistenza di un errore, questo avrebbe inficiato la valutazione che la Corte ha operato sulla sentenza alla luce delle indicazioni di ricorso, non travisando alcun dato fattuale della sentenza e del ricorso. 5. Il ricorso straordinario intende .in tal modo mettere in discussione, inammissibilmente, un profilo valutativo della prova dichiarativa già ampiamente affrontato dalla sentenza impugnata. Nella sentenza sono compiutamente spiegate le ragioni, corrette o errate qui non rileva, per le quali sono state ritenute credibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (sul quale l'impugnante, dichiaratamente, non si sofferma) e di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare pagg. 11 in poi). Vale allora ribadire che "in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen." (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01); che "qualora la causa dell'errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen." (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01); e, infine, che l'errore di fatto che legittima al ricorso straordinario consiste "in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale)". (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953) 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente va inoltre condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in qu to giudizio dalle parti civili, come da dispositivo che segue. 5 P.Q.MIL FZI4. R 1 i.TZIARIQ flz 6