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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25899/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 28 giugno 2021 della Corte di appello di Firenze che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di furto in abitazione aggravato dalla c.d. minorata difesa, ai sensi degli artt. 624 bis e 61, primo comma, n. 5, cod. pen., commesso il 6 settembre 2014 in Prato, giudicato con sentenza n. 1696/16 dalla Corte di appello di Firenze divenuta definitiva il 6 settembre 2014; 2) a tre reati di furto in abitazione, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., commessi il 10 dicembre 2014, il 15 dicembre 2015 in Prato, a quattro reati di tentato furto in abitazione, ai sensi degli artt. 56 e 624 bis cod. pen., commessi il 16 e 29 gennaio, il 26 marzo e il 15 aprile 2015 in Firenze, e al reato di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commesso il 4 marzo 2015 in Prato, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Firenze con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. nel proc. n. 3288/19 RG Corte appello.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato che l'istanza doveva essere rigettata in forza della distanza cronologica tra i reati, quando il giudice della cognizione sub 2 aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione interna tra più violazioni commesse in un arco temporale più ampio.

In ogni caso, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali la prossimità spazio- temporale delle condotte accertate (i reati erano stati commessi a Prato, ad eccezione della rapina commessa Firenze), l'omogeneità delle azioni delinquenziali (tutti i reati erano stati realizzati con il concorso di terze persone) e l'omogeneità dei reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze dì merito si evinceva che i reati erano stati commessi a distanza tra loro (posto che il reato sub 1 era stato commesso a settembre 2014 e gli altri reati oggetto dell'istanza da dicembre 2014 ad aprile 2015) e con modalità esecutive differenti (posto che il condannato non aveva realizzato il primo reato con gli stessi complici con i quali erano stati commessi i reati sub 2).

Agli atti, quindi, non vi era prova del fatto che Ismaili, al compimento della prima azione delinquenziale, avesse già preventivato di commettere anche le altre.

Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 28 giugno 2021 della Corte di appello di Firenze che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di furto in abitazione aggravato dalla c.d. minorata difesa, ai sensi degli artt. 624 bis e 61, primo comma, n. 5, cod. pen., commesso il 6 settembre 2014 in Prato, giudicato con sentenza n. 1696/16 dalla Corte di appello di Firenze divenuta definitiva il 6 settembre 2014; 2) a tre reati di furto in abitazione, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., commessi il 10 dicembre 2014, il 15 dicembre 2015 in Prato, a quattro reati di tentato furto in abitazione, ai sensi degli artt. 56 e 624 bis cod. pen., commessi il 16 e 29 gennaio, il 26 marzo e il 15 aprile 2015 in Firenze, e al reato di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commesso il 4 marzo 2015 in Prato, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Firenze con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. nel proc. n. 3288/19 RG Corte appello. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato che l'istanza doveva essere rigettata in forza della distanza cronologica tra i reati, quando il giudice della cognizione sub 2 aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione interna tra più violazioni commesse in un arco temporale più ampio. In ogni caso, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali la prossimità spazio- temporale delle condotte accertate (i reati erano stati commessi a Prato, ad eccezione della rapina commessa Firenze), l'omogeneità delle azioni delinquenziali (tutti i reati erano stati realizzati con il concorso di terze persone) e l'omogeneità dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze dì merito si evinceva che i reati erano stati commessi a distanza tra loro (posto che il reato sub 1 era stato commesso a settembre 2014 e gli altri reati oggetto dell'istanza da dicembre 2014 ad aprile 2015) e con modalità esecutive differenti (posto che il condannato non aveva realizzato il primo reato con gli stessi complici con i quali erano stati commessi i reati sub 2). Agli atti, quindi, non vi era prova del fatto che Ismaili, al compimento della prima azione delinquenziale, avesse già preventivato di commettere anche le altre. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla
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