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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05724/2022

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to la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 26.3.2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 102 di multa per il delitto di furto aggravato di un ciclomotore di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, parcheggiato su una strada pubblica.

2. Ha proposto ricorso in cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., nonché degli artt. 111 della Costituzione e 6 CEDU, in riferimento al rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza fissata per la discussione del processo (il 30 ottobre 2020), avanzata dalla difesa.

La situazione prospettata dal ricorrente come ragione della richiesta è collegata all'emergenza epidemiologica da COVID 19: egli si trovava in Marocco, a Casablanca, nel periodo antecedente al giorno fissato per la trattazione del processo (come prova la dichiarazione-istanza del 28.10.2020, inviata il giorno dopo alla Corte territoriale, autenticata e recante l'indicazione, appunto della città africana come luogo di provenienza), sicchè, rientrando in Italia, avrebbe dovuto osservare il periodo di quarantena domiciliare previsto, nella durata di 14 giorni, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020 (art. 6, comma 1, lett.b, all. 20, elenco E).

Tale situazione implicava necessariamente la sussistenza di un'ipotesi di legittimo impedimento, constatata l'impossibilità di ottenere un permesso per il rientro nel territorio italiano di durata superiore a quella prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1998, norma priva di collegamento con la citata fonte secondaria, prevalente perché legata a ragioni di salute pubblica.

Il ricorrente, peraltro, evidenzia come la disciplina normativa che imponeva l'isolamento domiciliare al rientro in Italia nei termini suddetti era sostanzialmente in vigore già da molti mesi, in virtù di altri DPCM precedenti (quello del 7 settembre 2020 e quello, ancora più risalente, del 7 agosto 2020).

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché genericamente formulato, nonché manifestamente infondato.2.

Il ricorrente ripropone gli stessi argomenti già enunciati dinanzi alla Corte d'Appello per sostenere la fondatezza della propria istanza di rinvio per legittimo impedimento ed ai quali il giudice di secondo grado ha dato sintetica ma corretta ed efficace risposta, con ordinanza riportata a verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno in cui è stato deciso il processo.

Si legge nel provvedimento che l'imputato non ha documentato in alcun modo di aver presentato formale richiesta di rientrare in Italia, né tantomeno che tale richiesta sia stata respinta per esigenze sanitarie o per altra ragione.

Con tale argomento il ricorso non si confronta.

Invero, in questa sede non si discute del se dovesse prevalere il diritto dell'imputato a partecipare al processo ovvero quello dello Stato alla tutela della salute pubblica, come tenta surrettiziamente di proporre, quale argomento logico-giuridico, il ricorrente, bensì deve valutarsi la più limitata questione relativa a se l'imputato abbia o meno documentato di essersi trovato impossibilitato a presenziare al processo, perché impedito in modo insuperabile da cause estranee alla sua volontà e, per questo, avesse diritto al rinvio richiesto.

Sotto tale profilo, la prospettiva del ricorrente si pone su di un piano di per sé inammissibile perchè puramente ipotetico, non essendo stato in alcun modo provato che egli abbia effettivamente manifestato l'intenzione di rientrare in Italia e che l'ingresso gli sia stato per una qualche ragione negato, a prescindere da eventuali esigenze sanitarie, le quali, peraltro, non avrebbero determinato neppure l'impossibilità di rientro, ma soltanto quella di osservanza del periodo di "quarantena", con l'isolamento fiduciario (e cioè volontario) domiciliare, per quattordici giorni dal rientro stesso.

Il DPCM del 24 ottobre 2020, infatti, così come gli analoghi [OSCURATO:PERSONA] precedenti, all'art. 6, comma primo, citato dallo stesso ricorso, recita, tra l'altro: "Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi: a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3; b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c)." D'altra parte, l'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1998 prevede il diritto per lo straniero parte offesa o sottoposto a procedimento penale di rientrare in Italia, previa autorizzazione, per il "tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa" ed "al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza".L'autorizzazione è rilasciata dal Questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore.

Come è evidente, non vi sono indicazioni minime o massime relative al tempo di permanenza nel Paese, ma un collegamento finalistico del reingresso in Italia all'attività difensiva o di partecipazione al giudizio ed un'indicazione generale di ordine temporale al periodo "strettamente necessario" al compimento di dette attività, senza che tale indicazione normativa possa in alcun modo interpretarsi nel senso di ritenere escluso dal "tempo strettamente necessario" quello, obbligato e indipendente dalla volontà dello straniero, di isolamento fiduciario domiciliare al momento del reingresso, in considerazione della situazione epidemiologica ennergenziale mondiale.

Orbene, a prescindere dalla circostanza che, essendo nota all'imputato la data dell'udienza già in un periodo molto antecedente all'appuntamento processuale, egli ben avrebbe potuto rientrare in Italia in tempo utile ad osservare il dovuto periodo di isolamento fiduciario e, contemporaneamente, ad esercitare il suo diritto ad intervenire al processo, ai fini dell'inammissibilità del ricorso, appare decisivo evidenziare che in alcun modo la difesa ha documentato né una sua richiesta diretta all'autorità competente né, men che meno, un qualsiasi ostacolo frapposto al suo reingresso per una qualche ragione.

Dunque, è di immediata percezione la genericità del motivo proposto e, specularmente, tale genericità si riflette anche nella manifesta infondatezza delle ragioni giuridiche prospettate.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 26.3.2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 102 di multa per il delitto di furto aggravato di un ciclomotore di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, parcheggiato su una strada pubblica. 2. Ha proposto ricorso in cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., nonché degli artt. 111 della Costituzione e 6 CEDU, in riferimento al rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza fissata per la discussione del processo (il 30 ottobre 2020), avanzata dalla difesa. La situazione prospettata dal ricorrente come ragione della richiesta è collegata all'emergenza epidemiologica da COVID 19: egli si trovava in Marocco, a Casablanca, nel periodo antecedente al giorno fissato per la trattazione del processo (come prova la dichiarazione-istanza del 28.10.2020, inviata il giorno dopo alla Corte territoriale, autenticata e recante l'indicazione, appunto della città africana come luogo di provenienza), sicchè, rientrando in Italia, avrebbe dovuto osservare il periodo di quarantena domiciliare previsto, nella durata di 14 giorni, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020 (art. 6, comma 1, lett.b, all. 20, elenco E). Tale situazione implicava necessariamente la sussistenza di un'ipotesi di legittimo impedimento, constatata l'impossibilità di ottenere un permesso per il rientro nel territorio italiano di durata superiore a quella prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1998, norma priva di collegamento con la citata fonte secondaria, prevalente perché legata a ragioni di salute pubblica. Il ricorrente, peraltro, evidenzia come la disciplina normativa che imponeva l'isolamento domiciliare al rientro in Italia nei termini suddetti era sostanzialmente in vigore già da molti mesi, in virtù di altri DPCM precedenti (quello del 7 settembre 2020 e quello, ancora più risalente, del 7 agosto 2020). 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché genericamente formulato, nonché manifestamente infondato.2. Il ricorrente ripropone gli stessi argomenti già enunciati dinanzi alla Corte d'Appello per sostenere la fondatezza della propria istanza di rinvio per legittimo impedimento ed ai quali il giudice di secondo grado ha dato sintetica ma corretta ed efficace risposta, con ordinanza riportata a verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno in cui è stato deciso il processo. Si legge nel provvedimento che l'imputato non ha documentato in alcun modo di aver presentato formale richiesta di rientrare in Italia, né tantomeno che tale richiesta sia stata respinta per esigenze sanitarie o per altra ragione. Con tale argomento il ricorso non si confronta. Invero, in questa sede non si discute del se dovesse prevalere il diritto dell'imputato a partecipare al processo ovvero quello dello Stato alla tutela della salute pubblica, come tenta surrettiziamente di proporre, quale argomento logico-giuridico, il ricorrente, bensì deve valutarsi la più limitata questione relativa a se l'imputato abbia o meno documentato di essersi trovato impossibilitato a presenziare al processo, perché impedito in modo insuperabile da cause estranee alla sua volontà e, per questo, avesse diritto al rinvio richiesto. Sotto tale profilo, la prospettiva del ricorrente si pone su di un piano di per sé inammissibile perchè puramente ipotetico, non essendo stato in alcun modo provato che egli abbia effettivamente manifestato l'intenzione di rientrare in Italia e che l'ingresso gli sia stato per una qualche ragione negato, a prescindere da eventuali esigenze sanitarie, le quali, peraltro, non avrebbero determinato neppure l'impossibilità di rientro, ma soltanto quella di osservanza del periodo di "quarantena", con l'isolamento fiduciario (e cioè volontario) domiciliare, per quattordici giorni dal rientro stesso. Il DPCM del 24 ottobre 2020, infatti, così come gli analoghi [OSCURATO:PERSONA] precedenti, all'art. 6, comma primo, citato dallo stesso ricorso, recita, tra l'altro: "Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi: a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3; b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c)." D'altra parte, l'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1998 prevede il diritto per lo straniero parte offesa o sottoposto a procedimento penale di rientrare in Italia, previa autorizzazione, per il "tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa" ed "al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza".L'autorizzazione è rilasciata dal Questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore. Come è evidente, non vi sono indicazioni minime o massime relative al tempo di permanenza nel Paese, ma un collegamento finalistico del reingresso in Italia all'attività difensiva o di partecipazione al giudizio ed un'indicazione generale di ordine temporale al periodo "strettamente necessario" al compimento di dette attività, senza che tale indicazione normativa possa in alcun modo interpretarsi nel senso di ritenere escluso dal "tempo strettamente necessario" quello, obbligato e indipendente dalla volontà dello straniero, di isolamento fiduciario domiciliare al momento del reingresso, in considerazione della situazione epidemiologica ennergenziale mondiale. Orbene, a prescindere dalla circostanza che, essendo nota all'imputato la data dell'udienza già in un periodo molto antecedente all'appuntamento processuale, egli ben avrebbe potuto rientrare in Italia in tempo utile ad osservare il dovuto periodo di isolamento fiduciario e, contemporaneamente, ad esercitare il suo diritto ad intervenire al processo, ai fini dell'inammissibilità del ricorso, appare decisivo evidenziare che in alcun modo la difesa ha documentato né una sua richiesta diretta all'autorità competente né, men che meno, un qualsiasi ostacolo frapposto al suo reingresso per una qualche ragione. Dunque, è di immediata percezione la genericità del motivo proposto e, specularmente, tale genericità si riflette anche nella manifesta infondatezza delle ragioni giuridiche prospettate. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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