CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 settembre 2025
Cassazione n. 27886/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8037/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUSA’ LAVINIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del primo, alla via Cola diRienzo, n. 212 -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex legedall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1771/2020 depositata il 19.10.2020, NRG 4330/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. A definizione di due procedure selettive riservate a personale interno – comportanti il passaggio nell’area funzionale terza (già C), profilo rispettivamente di collaboratore amministrativo e di collaboratore amministrativo-contabile – il Ministero dell’Interno ha formato le graduatori e dando prevalenza, a parità di punteggio, alla minore età anagrafica e non alla maggiore anzianità di servizio. Le graduatorie sono state impugnate dinanzi al TAR da vari dipendenti e sono state annullate, in ragione della riscontrata difformità rispetto ai criteri di preferenza stabiliti dal bando, dalle conseguenti sentenze rese in sede di giurisdizione amministrativa e pacificamente passate in giudicato, in esito alle quali è stato disposto dal Ministero l’inquadramento superiore di coloro che avevano dispiegato l’azione giudiziale, in soprannumero e con salvezza, comunque, degli originari vincitori. Anche gli odierni ricorrenti, avendo partecipato a quelle selezioni, hanno impugnato le graduatorie in sede di giurisdizione amministrativa, ma il loro ricorso è stato dichiarato inammissibile per difettosità di alcune notifiche ai controinteressati. Essi hanno quindi agito in sede ordinaria chiedendo il riconoscimento dell’efficacia erga omnes delle sentenze di annullamento della graduatoria rese nei giudizi instaurati dagli altri concorrenti e il proprio inquadramento nell’area rivendicata o in subordine il risarcimento del danno. La Corte d’Appello di Roma, confermando con motivazione parzialmente diversa la pronuncia di rigetto del Tribunale della stessa città, ha argomentato premettendo che, per regol a di fondo , il giudicato, anche rispetto alle pronunce rese in sede di giurisdizione amministrativa, era destinato a fare stato tra le parti ed aveva effetti erga omnes solo in presenza di atti a contenuto normativo o inscindibili, oppure, in caso di atti plurimi scindibili come era la graduatoria concorsuale, se il vizio era tale da travolgere la posizione di rutti i destinatari, fattispecie ritenuta tuttavia non ricorrere nel caso di specie. In ogni caso, aggiungeva la Corte territoriale, gli effetti ulteriori del giudicato amministrativo, tra cui quelli conformativi della realtà alla statuizione giudiziale, erano, per costante giurisprudenza, destinati ad operare solo inter partes. La medesima Corte ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, con il quale veniva denunciato il comportamento discriminatorio tenuto dalla P.A., la quale non aveva riformato le graduatorie in applicazione del corretto criterio di preferenza, ma aveva solo ampliato il numero degli ammessi alla progressione a quanti erano risultati vincitori nei contenziosi, mantenendo esclusi gli odierni ricorrenti. La Corte territoriale ha in proposito ritenuto che non potesse darsi discriminazione, perché non vi era inadempimento della P.A., in quanto i ricorrenti non potevano pretendere l’estensione del giudicato reso inter aliose, quanto alla loro posizione, era impedito ogni ulteriore accertamento, per effetto della preclusione derivante dalle sentenze che avevano ritenuto l’inammissibilità dell’impugnativa proposta da parte loro della procedura selettiva. 2.I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico articolato motivo, cui il Ministero dell’Interno ha opposto difese. Èin atti memoria dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo del ricorso per cassazione denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., anche in relazione ai principi di buona fede e buon andamento (art. 97 Cost). Il motivo muove dal dato di fatto pacifico per cui, se la P.A. avesse da subito applicato correttamente i criteri di preferenza individuati dal bando, gli odierni ricorrenti si sarebbero tutti collocati in posizione utile per l’ottenimento del posto superiore. I ricorrenti sostengono poi che erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato che il concorso sarebbe un atto amministrativo plurimo scindibile, trattandosi invece di atto inscindibile, così come errato era il richiamo alla distinzione tra effetti caducatori ed effetti prescrittivi, che non era rilevante ai fini della presente controversia, non riguardando essa una fase di ottemperanza ad un giudicato positivamente da attuare, quanto l’estensione ipso iure degli effetti di annullamento delle pronunce rese in sede di giurisdizione amministrativa. Nel motivo si sottolinea altresì come un annullamento con efficacia soggettivamente limitata produrrebbe distorsioni applicative aberranti di alterazione dell’ordine di merito, in quanto i corretti criteri di formazione delle graduatorie devono essere applicati a tutti i candidati, non potendo accadere che taluno consegua più di quanto spettante e cioè un risultato che non avrebbe ottenuto ove la P.A. si fosse comportata correttamente sin dall’inizio, come era invece accaduto nel caso di specie in cui i ricorrenti si erano visti superare sia da quanti erano stati dichiarati vincitori nelle originarie graduatorie, sia da quanti avevano ottenuto sentenze favorevoli, benché muniti di titoli di servizio inferiori. 2. I l ricorso non può essere accolto . 3. Q uesta Corte , nell’aderire all’orientamento espresso nella giurisdizione amministrativa dal Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 4 e n. 5 , ha ritenuto che in tema di giudicato amministrativo, la regola generale dell'efficacia "inter partes" subisce delle eccezioni nei soli casi in cui la sua estensione si giustifica o per la particolare natura dell'atto - ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile -o per la presenza di un legame tale fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti (Cass. 6 agosto 2019, n. 21000). Nel motivare, la citata pronuncia di questa Corte , allineandosi a precedenti analoghi pur se in diversa materia (Cass. 22 maggio 2009, n. 11920; Cass. 24 agosto 2004, n. 16728), ha evidenziato – ancora in linea con gli arresti di Cons. Stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 4 e n. 5 - che l’estensione del giudicato rispetto ad un «atto plurimo scindibile, qual è una graduatoria concorsuale» può avere corso «se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari», ovverosia quando «la natura dell'atto, valutata singolarmente o in rapporto al vizio accertato» sia tale da determinare la giuridica impossibilità che l'atto stesso «possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri». A fondamento del principio stanno evidenti profili di economia dell’attività amministrativa, tali per cui non si caduca un atto se il rimedio possa aversi rimuovendo il vizio riscontrato rispetto soltanto a coloro che abbiano agito giudizialmente per l’annullamento. 3.1La citata pronuncia ha altresì precisato, richiamando ancora le conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA], che, comunque, «l'eccezione al principio dell'efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione dell'inscindibilità dell'annullamento sicché l'estensione riguarda solo l'effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art 2909 cod. civ.». Essa ha pertanto sottolineato come ciò si ponesse in continuità con un orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa in ordine al fatto che «la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositivo-cassatoria dell'atto ovvero a quella ordinatorio-prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione», il che ha portato ad escludere la fondatezza, in quel caso, della pretesa dal ricorrente il quale – si legge in quella pronuncia - « dall'asserita efficacia erga omnes del giudicato pretende di trarre, quale conseguenza, l'obbligo dell'amministrazione di assumere in servizio anche i candidati utilmente collocatisi in graduatoria che non erano stati parte del giudizio amministrativo», con estensione invocata, in quella vicenda, «con riferimento agli effetti conformativi e prescrittivi, rispetto ai quali, invece, anche nei casi di posizioni inscindibili, opera il principio generale della limitata efficacia soggettiva del giudicato». 4. Muovendo da tali principi, va intanto detto che rispetto al caso di specie non vi è necessità di ragionare sul piano degli effetti conformativi. Lo stesso motivo, per come formulato, mostra di fare effettivamente leva su una necessaria efficacia erga omnes che si assume essere propria dell’annullamento della graduatoria concorsuale e non su comportamenti conformativi in ipotesi da tenere, ad opera della P.A., nell’adeguare la propria successiva attività al decisum. A parte ciò, il punto è che la giurisprudenza sugli effetti conformativi è finalizzata ad escludere la portata erga omnes in fase attuativa del giudicato, pur in presenza di atti in tutto o in parte inscindibili. Pertanto, ove già dovesse dirsi che l’atto che viene in evidenza è scindibile ed il vizio che si presenta sia tale da non risultare necessariamente comune a tutti coloro che siano interessati dal provvedimento, a fortiori non si potrebbe parlare di efficacia della decisione giurisdizionale per le parti rispetto alle quali la stessa non abbia pronunciato. Ciò posto, si è già detto di come la giurisprudenza faccia riferimento alla graduatoria come atto plurimo scindibile (in motivazione, Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 4 e 5 del 2019 citt., Cass.21000/2019, cit.), da intendere nel senso di atto riguardante più candidati, ma con effetti scindibili, rispetto al quale il giudicato reso solo tra taluno degli interessati può comportare la caducazione totale solo se ricorra la stretta necessità che l’annullamento, data la natura del vizio, non possa che operare nei riguardi di tutti i candidati della graduatoria. Ciò accade quando il vizio concerne in modo necessario ciascuno dei concorrenti e così è quindi – in via esemplificativa - per le invalidità che riguardano la composizione della commissione, che inevitabilmente coinvolgono tutti coloro che siano stati da essa esaminati (v. implicitamente, e seppure nella diversità del caso, Cons. Stato, sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414) o per i vizi dei criteri di valutazione delle prove di esame (Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2024, nn. 7939 e 7940) o per i criteri di ammissione alle prove concorsuali (Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2019, n. 3480; v. anche Cass. 1° marzo 2024, n. 5554) ancora destinati a riguardare necessariamente tutti i concorrenti. Non vi è invece comunanza del vizio se si tratti di rettifica (pur se afferente ad un vizio che insiste in modo analogo su più concorrenti) dei punteggi attribuiti per i titoli (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2228) o di applicazione dei corretti criteri di preferenza a parità di punteggio (Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2016, n. 3005). Su tali premess e , va qui parimenti ritenuto che il vizio consistente nella errata applicazione dei criteri di preferenza a parità di punteggio non identifica una giuridica impossibilità che la rettifica sia attuata solo – per effetto del giudicato – in favore di chi ha impugnato la graduatoria stessa. Infatti, l’avanzamento nell’ordine della graduatoria può esplicarsi autonomamente per ciascuno dei candidati, risultando soltanto inevitabile l’effetto di scivolamento di un numero corrispondente di altri candidati in posizioni non più utili al fine di considerarli vincitori, a poco importando, rispetto al tema degli effetti del giudicato, che la P.A. nel caso concreto abbia poi salvaguardato le posizioni di questi ultimi. Non ha invece rilevo necessario la posizione di chi sia rimasto inerte o di chi, pur avendo impugnato, si sia visto dichiarare il ricorso inammissibile in sede di giurisdizione amministrativa per ragioni che qui non rilevano. La tutela dell’interesse di chi ha impugnato ed ha ottenuto l’annullamento in proprio favore non transita infatti attraverso adeguamenti che impongano di rivedere rispetto a tutti l’operato amministrativo e già si è detto della ratio di economia e celerità che sta alla base del ragionamento giuridico di cui ai precedenti sopra citati. 4.1 C iò è del resto per molti versi coerente anche con quanto ritenuto da questa S.C. in una recente pronuncia (Cass. 21 luglio 2025, n. 21797), convergente con altre rese alla medesima udienza, nella quale si è definito il caso di un candidato che – per quanto in una selezione di diritto privato, il che non muta però l’assetto giuridico rispetto all’ipotesi del concorso – aveva domandato (ed ottenuto) l’annullamento della graduatoria e la sua riformulazione. In tale vicenda, si è infatti precisato che l’esito favorevole operava rispetto al rapporto fra il ricorrente e la P.A. e si evidenziato come gli altri concorrenti fossero rimasti inerti e la notifica del ricorso era servita solo a rendere loro opponibile la sentenza che aveva regolato il rapporto fra il ricorrente e il datore di lavoro. Ciò per concluderne – si cita da questi ultimi precedenti - nel senso dell’impossibilità diriconoscere a coloro che « non siano intervenuti e non abbiano proposto domande, di fondare, sul giudicato finale, un diritto soggettivo proprio, autonomo e distinto da quello altrui, nonostante nel procedimento ove siffatto giudicato si è formato non ne abbiano chiesto la tutela», in quanto la «specificità degli effetti» era da ritenere «coerente con la natura delle sentenze, le quali pongono una regola che disciplina il caso concreto e riguarda solo le parti che hanno proposto domande e quelle che si sono opposte». 4.2 Quanto detto è già del tutto assorbente, ma il collegio rileva altresì che la sentenza del T.A.R., prodott a dai ricorrenti anche in sede di legittimità e del cui giudicato essi intenderebbero ottenere l’estensione, contiene una statuizione di annullamento delle graduatorie «nei sensi di cui in parte motiva» e che, nel delineare gli effetti della propria pronuncia, il giudice amministrativo ha espressamente rilevato come il numero dei concorrenti che precedevano in graduatoria gli allora ricorrenti fosse «sufficiente a consentire una loro collocazione utile», senza ritenere, almeno in quel caso ed in piena coerenza con i principi sopra richiamati, di dover considerare gli altri concorrenti che non avevano dispiegato analoga domanda. 4.3 I n definitiva vanno confermati i ragionament i giuridic i sopra svolti, nel solco di indirizzi comuni della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, cui va data continuità. 5. Il ricorso va dunque disatteso, rilevando peraltro ancora il collegio, in via collaterale e ad abundantiam, che ragioni analoghe a quelle sopra esposte sono poste alla base della reiezione del ricorso straordinario al Capo dello Stato - di cui si dà atto nella sentenza impugnata, nella parte in cui si riepiloga la pronuncia del Tribunale che a tale decisione aveva fatto riferimento, e che è presente nel fascicolo di parte di primo grado depositato dai ricorrenti. 6. Alla reiezione del ricorso per cassazione segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso per cassazione e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti p