CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17874/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 11386/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] z ia ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] salma, domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoGiancarlo Costa; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania 1719/2020 del 16/10/2020. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche propose dinanzi al Tribunale di Ragusa opposizione a ordinanza-ingiunzione del 25/11/14 di pagamento di sanzione pecuniaria di € 1.030,00con sanzione accessoria di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività , emessa dalla Provincia sulla base dell’art. 9 co. 2 l. 264/1991, per l’omessa trascrizione 2di 3 – 11386/2021 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 17 ) – [OSCURATO:PERSONA]. del passaggio di proprietà di un veicolo e il mancato aggiornamento della carta di circolazione (c.d.c.). Il titolare dell’agenzia subìla sanzione a seguito di un controllo su strada il 6/5/2014 nei confronti di una persona che l’aveva incaricato della pratica relativa all'acquisto di un autoveicolo compiuto nell’autunno dell’anno precedente e che esibìuna c.d.c. intestata al precedente proprietario. Rigettata l’opposizione in primo e secondo grado, la parte privata ricorre in cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1 Il primo motivo (p. 7) fa valere che il ritiro la carta di circolazione per gli adempimenti richiesti è rimesso alla discrezionalità dell’agenzia. Si deduce violazione dell’art. 92 Codice della Strada (CdS) e dell’art. 7 co. 1 l. 264/1991. Il motivoè infondato. L’art. 7 co. 1 l. 264/1991,nel testo novellato nel 2010, prevede l’obbligo del ritiro della c.d.c. per procedere agli adempimenti. Non prevale una interpretazione diversa ad opera di una circolare ministeriale(cfr. da ultimo Cass. 10505/24), in questo caso la n. 4579/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che comunque è esaminata dal ricorrente in modo parziale, poiché non è consideratala parte in cui essa indica i casi in cui ilritiro è necessario. Nelcaso di specie ( in cui si tratta di vendita di un veicolo ) , è da procedere al rilascio di una nuova c.d.c., precedut o appunto dal ritiro della vecchia c.d.c. 2 Il secondo motivo denuncia che la Corte di appello ha applicato il regime sanzionatorio più grave rilevando irregolarità persistenti e ripetute. Si deduce violazione dell’art. 9 co. 2l. 264/1991. 3di 3 – 11386/2021 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 17 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il motivoè inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi (v. pag. 5 sentenza impugnata)basata sull’inammissibilità della censura in appello in quanto nuova. Sul motivo che non coglie la ratio decidendi cfr. Cass. 19989/17 e 8247/24. 3 Il terzo motivo (p. 14), infine,denuncia ex art. 3 l. 689/1981 il mancato riconoscimento dell'esimente della buona fede o dell'errore scusabile. Il motivo è infondato, poiché l’opponente è onerato della prova del difetto di colpa(cfr. tra le varie, Cass. 1177/20 ), onere non assolto secondo l’ac- certamento incensurabile del giudice di merito (sentenza p. 5) . 3. –In conclusione, il ricorso è respinto . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in €1.800,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il