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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 50809/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di Appello di Genova in data 28/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati a lui ascritti, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.,per mancata valutazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è pacificamente inammissibile, avendo il ricorrente, in sede di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo quelli inerenti la rideterminazione della pena.

Come noto, "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, M., Rv. 278170).

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 08/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di Appello di Genova in data 28/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati a lui ascritti, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.,per mancata valutazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è pacificamente inammissibile, avendo il ricorrente, in sede di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo quelli inerenti la rideterminazione della pena. Come noto, "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, M., Rv. 278170). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 08/1
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